TITOLO II - Il sistema di Direzione
INDICE
TITOLO II
IL SISTEMA DI DIREZIONE
» Art. 7 Struttura organizzativa
» Art. 7bis Articolazione della macrostruttua organizzativa
» Art. 7ter Articolazione della microstruttura organizzativa
» Art. 8 Segretario Generale
» Art. 9 Vice Segretario Generale
» Art. 10 Direzione Generale
» Art. 11 Funzioni del Direttore Generale
» Art. 12 Vice Direttori Generali
» Art. 13 Gabinetto del Presidente, staff del Presidente e Portavoce
» Art. 13bis Ufficio Stampa
» Art. 14 Area
»Art. 14bis Funzioni di Direzione di Area
» Art. 15 Funzioni di Direzione Centrale
» Art. 16 Strutture di supporto all'esercizio delle funzioni del Consiglio provinciale
» Art. 17 Settore
» Art. 17bis Funzioni di Direzione di Settore
» Art. 18 Direzione di Progetto
» Art. 19 Incarichi dirigenziali di staff
» Art. 20 Responsabilità di Servizio - Posizione Organizzativa
» Art. 21 Alte professionalità
» Art. 22 Responsabile d'ufficio
» Art. 23 Coordinamenti dirigenziali
» Art. 24 Conferenze del personale
» Art. 24 bis Omissis
» Art. 24 ter Ufficio procedimenti disciplinari
» Art. 24 quater Astensione e ricusazione dell'organo competente ad emettere il procedimento disciplinare
» Art. 24 quinquies Competenze U.P.D.
» Art. 24 sexies Competenza per l'esercizio dell'azione disciplinare
» Art. 24 septies Attribuzione di competenza
» Art. 24 octies Norma di rinvio
REGOLAMENTO
TITOLO II
IL SISTEMA DI DIREZIONE
ART. 7
Struttura organizzativa
L’articolazione della struttura della Provincia in unità organizzative variamente configurate risponde alle seguenti esigenze:
1. scomporre le funzioni dell’Ente in attribuzioni organizzative ampie ed omogenee, al fine di rendere più efficaci i processi di programmazione e controllo, di erogazione dei servizi e di responsabilizzazione sui risultati;
2. distinguere le attività a seconda del loro carattere strumentale o finale rispetto ad una finalità o ad un obiettivo di gestione;
3. dare agli utenti e al personale chiari punti di riferimento per rapportarsi con la Provincia.
Le unità organizzative sono dotate di un diverso grado di autonomia e complessità e, in correlazione a tali elementi, presidiate da Dirigenti. Possono essere soggette, nel tempo, a razionalizzazione dell'articolazione, legata al mutare delle competenze e delle funzioni dell'Ente ed all'attivazione di nuovi servizi da erogare all'utenza. Le unità organizzative, in relazione alla strategicità, all’ampiezza e alla complessità delle funzioni svolte e alle competenze assegnate, sono classificabili all’interno della macro struttura o della micro.
Art. 7 bis
Articolazione della macro struttura organizzativa
La macro struttura della Provincia definisce le linee portanti di divisione del lavoro nell’ambito del complessivo assetto organizzativo, in armonia con le scelte strategiche dell’amministrazione.
La macro struttura costituisce l’elemento maggiormente stabile dell’organizzazione ed è composta da:
a) Direzione Generale;
b) Aree;
c) Settori;
d) Direzioni di Progetto.
L’articolazione della macro struttura è definita:
a) in osservanza dei criteri generali per l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dal Consiglio Provinciale con deliberazione R.G. 4/2010 – Prot. 260032/2009 – Fasc. 1.6/2008/1 -;
b) mediante deliberazione della Giunta, su proposta del Direttore Generale.
Art. 7 ter
Articolazione della micro struttura organizzativa
La micro struttura della Provincia costituisce l’analitica articolazione degli elementi della macro struttura.
La configurazione della micro struttura è da considerarsi in stretto rapporto con le decisioni assunte nell’ambito dei processi di programmazione annuali e, pertanto, la sua articolazione è di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibile in ragione dell’evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.
La micro struttura è composta da:
a) Servizi ;
b) Uffici.
La micro struttura viene definita:
a) in osservanza dei principi di progettazione organizzativa delineati all’interno del presente regolamento;
b) mediante disposizione del Direttore Generale, su proposta dei direttori di Area o Direttori Centrali in caso di dipendenza diretta.
ART. 8
Segretario Generale
Il Segretario Generale della Provincia, oltre ai compiti che gli spettano per legge ai sensi dell'art.97 comma 4 del Dlgs. 267/2000, coadiuva il Presidente della Provincia assolvendo compiti di consulenza giuridico – amministrativa circa lo svolgimento delle attività provinciali ed il funzionamento degli organi.
E' nominato dal Presidente della Provincia.
Partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione Generale.
AI Segretario Generale della Provincia possono essere affidate ulteriori funzioni con atto del Presidente della Provincia, assunto ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000. Previo specifico incarico, compie studi, verifiche, controlli, segnalando eventuali difficoltà nell'espletamento dell'azione amministrativa proponendo gli interventi opportuni.
ART. 9
Vice Segretario Generale
Il Vice Segretario Generale è nominato dal Presidente, sentito il Segretario Generale, fra il personale con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Provincia di Milano.
Il Vice Segretario Generale ha compiti sussidiari, strumentali e di ausilio al Segretario Generale anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure.
Il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario in caso di impedimento o assenza o di temporanea vacanza.
ART. 10
Direzione Generale
La Direzione Generale:
a. ha funzione di sovraintendenza e controllo gestionale nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi definiti nella relazione previsionale e nel piano esecutivo di gestione dell’ente;
b. costituisce il primo aggregato per la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, in coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione;
c. svolge, nell’attuazione dei programmi definiti dagli organi di Governo/Indirizzo, un ruolo primario di garanzia e raccordo;
d. favorisce e facilita i processi di comunicazione interna e garantisce sinergie nella realizzazione di programmi e progetti, per l’intero ente
ART. 11
Funzioni di Direttore Generale
Il Direttore Generale cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta Provinciale secondo le linee programmatiche presentate dal Presidente in Consiglio e da esso approvate, al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
Il Direttore Generale sovrintende alla organizzazione e all’attività gestionale dell’Ente.
Il Direttore Generale in particolare:
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni attribuite ai Dirigenti e ne coordina l’attività;
- promuove l’innovazione organizzativa, la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed esercita il coordinamento delle attività e delle funzioni attribuite ai Dirigenti;
- propone al Presidente ed alla Giunta le modifiche dell’assetto organizzativo macro ritenute opportune;
- definisce e formalizza, su proposta dei Direttori d'Area/Centrale in caso di dipendenza diretta, l'assetto delle microstrutture in coerenza con i principi organizzativi stabiliti dal presente Regolamento;
- con proprio provvedimento istituisce, modifica i Servizi – Posizioni Organizzative e Alte Professionalità – e gli Uffici;
- propone al Presidente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti in servizio e a soggetti esterni ,
- predispone e sottopone al Presidente e alla Giunta il piano dettagliato degli obiettivi e il piano esecutivo di gestione, elaborati secondo le modalità previste nei sistemi di programmazione dell'Ente, e assicura la rispondenza complessiva dell'attività delle strutture operative agli obiettivi definiti;
- attiva processi di analisi, basati su indicatori di programmazione operativa e gestionale che permettano di monitorare adeguatamente l'andamento della gestione e delle attività e gli eventuali scostamenti;
- adotta, di concerto con i Direttori d’Area/Centrale in caso di dipendenza diretta, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
- sovrintende alla definizione e all'applicazione dei meccanismi necessari per responsabilizzare e incentivare i dirigenti e in particolare del sistema di controllo della gestione e del sistema di valutazione delle posizioni e delle prestazioni ricollegato agli istituti contrattuali premianti;
- cura con il supporto del Direttore d’Area/Centrale in caso di dipendenza diretta competente, le relazioni sindacali per le materie e secondo le procedure Stabilite dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, nell'ambito delle direttive generali elaborate dall'Amministrazione;
- presiede Comitato di Direzione Generale;
- assiste alle riunioni della Giunta Provinciale;
- assolve ogni altro compito attribuitogli dal Presidente.
Le funzioni di Direttore Generale possono essere affidate dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.
Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, il Direttore Generale è nominato dal Presidente secondo criteri di competenza professionale tra soggetti che possiedono i requisiti richiesti per l'accesso alla dirigenza.
L'individuazione del Direttore Generale può avvenire per bando pubblico con selezione affidata anche a terzi qualificati, o per individuazione diretta.
ART. 12
Vice Direttore Generale
Il Presidente può nominare un Vice Direttore Generale sentito il Direttore Generale.
Il Vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 11 e lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.
ART. 13
Gabinetto del Presidente, staff del Presidente e Portavoce
Il Presidente della Provincia dispone di un Gabinetto, di uno Staff e di un Portavoce.
Il Capo di Gabinetto può essere scelto tra il personale dirigenziale a tempo indeterminato della Provincia oppure tra personale proveniente da altri enti pubblici o privati, comunque in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
Il Capo di Gabinetto coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Ai fini di una compiuta ed uniforme attuazione degli indirizzi del programma del Presidente della Provincia, le eventuali questioni di interpretazione degli indirizzi medesimi sono portate all'attenzione del Capo di Gabinetto.
Il Presidente può nominare un Vice Capo di Gabinetto.
Il Vice Capo di Gabinetto può essere scelto tra il personale interno ed esterno, in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere e coadiuva il Capo di Gabinetto.
Il Capo di Gabinetto è membro, del Comitato di Direzione Generale e assolve ogni altro compito demandatogli dal Presidente della Provincia.
Nel caso in cui il Gabinetto del Presidente sia diretto da personale non dipendente dell'Ente, individuato dal Presidente, il relativo rapporto di lavoro sarà disciplinato da contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo e che comunque si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico del Presidente.
Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo è istituito un ufficio di Staff del Presidente.
Il Presidente può altresì fare ricorso, per l'esercizio delle proprie funzioni, ad un proprio
Portavoce.
ART.13 bis
Ufficio Stampa
Le attività istituzionali di informazione ai mezzi di informazione di massa sono demandate all’Ufficio Stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
L’Ufficio Stampa è Ufficio di staff funzionalmente dipendente esclusivamente dal Presidente della Provincia.
In particolare, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, l’Ufficio stampa si occupa:
- della redazione e veicolazione di comunicati stampa riguardanti sia l’attività dell’Amministrazione e del suo vertice sia quella di informazione, promozione e lancio dei servizi e degli eventi promossi dall’Ente a tutti gli organi di informazione di massa (mass media tradizionali e nuovi);
- dell’organizzazione di conferenze stampa, incontri e eventi stampa e della partecipazione agli eventi che si svolgono in altre sedi e ai quali partecipano il Presidente e/o esponenti dell’Amministrazione;
- della redazione di testi quali discorsi, saluti, prefazioni, interviste, editoriali e rettifiche;
- del supporto alla realizzazione dei diversi prodotti editoriali dell’Ente;
- della supervisione del montaggio di video sulle iniziative dell’Ente e del Presidente da veicolare tramite gli organi di informazione;
- del coordinamento della rassegna stampa quotidiana o periodica, attraverso strumenti informatici.
I componenti dell’Ufficio stampa accompagnano e assistono il Presidente alle trasmissioni televisive e preparano dossier in vista della partecipazione del Presidente a convegni, conferenze, trasmissioni televisive e interventi sul web.
L’Ufficio Stampa coordina le proprie attività di comunicazione ed informazione con l’Ufficio del Portavoce.
L’Ufficio Stampa è diretto da un Coordinatore – Capo Ufficio Stampa, individuato prioritariamente fra il personale della Provincia.
L’incarico di Capo Ufficio Stampa può essere altresì conferito a dipendente a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 o dell’art. 110 D.Lgs. n. 267/2000.
Il Capo Ufficio Stampa cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Amministrazione.
Il Capo Ufficio Stampa e i componenti dell’Ufficio Stampa, giornalisti professionisti, non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Le Aree:
a. hanno funzione di raccordo permanente e controllo gestionale nella realizzazione di obiettivi di rilevanza settoriale ed intersettoriale;
b. svolgono, nell’attuazione dei programmi definiti dagli organi di Governo/Indirizzo, secondo le direttive del Direttore Generale, un ruolo primario di garanzia e raccordo;
c. favoriscono e facilitano i processi di comunicazione interna e garantiscono sinergie nella realizzazione di programmi e progetti.
Art. 14 bis
Funzioni di Direzione di Area
La responsabilità del coordinamento di un'Area viene affidata ad un Direttore di Area individuato dal Presidente su proposta del Direttore Generale, sia all'interno sia all’esterno dell'Ente, sulla base di elevate e significative competenze professionali e manageriali maturate.
In particolare, compete al Direttore d'Area:
- definire con il Direttore Generale e nel rispetto degli indirizzi del Presidente e/gli Assessore/i di riferimento il Piano esecutivo di gestione dell'Area di competenza, in termini di obiettivi e risorse assegnate;
- elaborare le proposte di Peg e concertare con i dirigenti delle Direzioni Centrali e Settori della propria Area gli obiettivi da perseguire, con conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e responsabilità dei risultati, in relazione alle priorità di programma da realizzare e allo sviluppo professionale del personale stesso;
- proporre al Direttore Generale l’articolazione delle unità micro-organizzative poste nell'ambito della propria Area;
- coordinare l'attività dei Dirigenti delle Direzioni Centrali e dove queste non istituite dei Settori, che compongono la propria Area e formulare direttive per una corretta e uniforme applicazione degli istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- esercitare la supervisione sull’attività dei dirigenti della propria Area, vistando preventivamente le proposte di deliberazioni da essi elaborate;
- esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di singoli atti o procedimenti da parte dei Dirigenti delle unità organizzative facenti parte della sua Area ;
- facilitare, regolare e controllare i processi che si svolgono all'interno della propria direzione coordinandosi per i processi trasversali di lavoro con altri Direttori al fine di sviluppare funzioni e collegamenti per assicurare snellezza, efficienza, semplificazione e uniformità dei procedimenti;
- dirimere i conflitti di competenza che possano eventualmente insorgere tra i Dirigenti responsabili delle strutture interne all'Area:
- ogni altro compito affidato dal presente regolamento o da altre deliberazioni del Consiglio o della Giunta Provinciale.
Il Direttore d'Area può assumere tutti i compiti del Direttore Centrale/di Settore di cui agli artt. 15/17bis, nel caso in cui gli venga attribuita la gestione diretta delle risorse.
Il Direttore d'Area è membro del Comitato di Direzione Generale e presiede il Comitato di Coordinamento della propria Area che si deve tenere, di norma, con frequenza settimanale.
ART. 15
Funzioni di Direzione Centrale
Il Presidente, su proposta del Direttore Generale che acquisisce il parere del Direttore d’Area, può attribuire ai Direttori di cui al successivo art. 17 bis, funzioni di Direzione Centrale.
Il Direttore di Settore con funzioni di Direttore Centrale risponde al proprio Direttore d'Area, o al Direttore Generale nei casi di dipendenza diretta, (in tal caso svolgendo tutti i compiti di cui all’art.14 bis) della erogazione dei prodotti e servizi di competenza della propria struttura e del corretto ed efficiente svolgimento dei processi interni, nonché solidalmente con gli altri Direttori di Settore da lui coordinati, dei processi intersettoriali e settoriali di riferimento.
Il Direttore Centrale svolge attività di impulso e coordinamento nei confronti di uno o più Settori dell’area di appartenenza.
Il Direttore Centrale può assumere funzioni di Vicario del Direttore di Area laddove espressamente individuato.
Al Direttore Centrale competono – per la struttura di diretta dipendenza - le funzioni di cui al Direttore di Settore.
ART. 16
Struttura di supporto all'esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale
E' assicurata l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio Provinciale, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 38 del T.U. Enti Locali e dall'art. 29 bis dello Statuto. Alla gestione
degli affari del Consiglio Provinciale e dei suoi organi è preposta apposita struttura così come previsto dallo Statuto, il cui Dirigente viene nominato dal Presidente della Provincia con proprio decreto, d'intesa con il
Presidente del Consiglio. Il Dirigente nominato dipende funzionalmente dal Presidente del
Consiglio Provinciale.
La durata dell'incarico di Direttore di tale struttura non può eccedere quella del Consiglio
Provinciale; può essere revocato dal Presidente della Giunta con proprio atto, su proposta
del Presidente del Consiglio, solo per motivate ragioni organizzative e produttive o per
effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui al vigente C.C.N.L. e, più in
generale, dell'art. 40 del presente regolamento.
AI Direttore competono anche tutte le attività attribuite ai Direttori, di cui agli artt. 15/17bis del presente regolamento.
Restano nella competenza de Segretario Generale le funzioni a lui attribuite dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.
ART. 17
Settore
I Settori sono strutture di livello dirigenziale, concernenti un insieme di funzioni ed attività tendenzialmente omogenee, caratterizzate da organicità delle competenze richieste e finalizzazione univoca delle stesse. I Settori costituiscono unità organizzative nell'ambito delle Aree o direttamente dipendenti dalla Direzione Generale, dotate di autonomia operativa per l'esercizio dell'attività amministrativa.
ART.17 bis
Funzioni di Direzione di Settore
Il Direttore di Settore risponde al proprio Direttore d'Area, ovvero al Direttore Generale o Centrale nei casi di dipendenza diretta, della erogazione dei prodotti e servizi di competenza della propria struttura e del corretto ed efficiente svolgimento dei processi interni al Settore, nonché solidalmente con gli altri Direttori di Settore o Centrali interessati, dei processi intersettoriali in cui lo stesso è coinvolto.
Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il Direttore di Settore ha autonomia nella gestione delle risorse attribuite ed è conseguentemente responsabile della conformità degli atti alle leggi, della qualità ed economicità del Settore medesimo.
AI Direttore di Settore compete:
- formulare proposte al Direttore d'Area/Centrale ai fini della elaborazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e conseguentemente delle risorse di competenza del Settore;
- assegnare, in relazione al Piano Esecutivo di Gestione, obiettivi e risorse ai servizi e uffici del proprio Settore, dirigendo, coordinando e controllando l'attività dei servizi e uffici in cui è articolato il Settore nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- assumere direttamente la responsabilità dei procedimenti più complessi e rilevanti, assegnando i restanti procedimenti ai responsabili dei servizi e uffici e a funzionari nell'ambito del proprio Settore;
- curare l'attuazione dei progetti e programmi assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione, adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa di competenza del proprio Settore ed esercitando i conseguenti autonomi poteri di spesa nei limiti e con le modalità disposti in materia;
- monitorare costantemente lo stato di attuazione dei programmi, progetti e obiettivi di competenza del propria Settore, informando il proprio Direttore d'Area (ovvero il Direttore Centrale in caso di dipendenza diretta);
- determinare in accordo con il proprio Direttore d'Area, ovvero con Direttore Centrale in caso di dipendenza diretta, l'articolazione interna del proprio Settore;
- verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;
- attribuire i trattamenti economici accessori nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- esercitare il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei responsabili dei servizi e uffici alle sue dipendenze in caso di inerzia;
- assolvere a tutti gli altri compiti attribuiti dal presente Regolamento o delegati dal Direttore
d'Area, ovvero Centrale in caso di dipendenza diretta.
II Direttore di Settore è membro del Comitato di coordinamento della propria Direzione d'Area, ove istituita.
Le Direzioni di Progetto sono istituite con provvedimento di Giunta su proposta del Direttore Generale, per la realizzazione di obiettivi specifici e definiti nel tempo. Gli obiettivi possono essere semplici o di rilevante interesse strategico, più o meno caratterizzati da interfunzionalità, unicità e temporaneità, di diversa entità e complessità.
Per le Direzioni di Progetto, con determinazione dirigenziale di esecuzione del provvedimento di Giunta e con conseguenti proposte di PEG, il Direttore Generale stabilisce:
- gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
- le risorse di personale, finanziarie e strumentali assegnate, anche prestate da altre unità organizzative;
- i tempi di espletamento del progetto;
- le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
- i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità di conduzione delle risorse;
- le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile del progetto;
- la collocazione nell'organigramma.
La Direzione d'Area competente sarà individuata, ove necessario, adottando il criterio della prevalenza.
II Direttore di Progetto risponde al proprio Direttore d'Area, ovvero al Direttore Generale nei casi di dipendenza diretta, dei risultati conseguiti dalla propria struttura e del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate, nonché solidalmente con gli altri Direttori di Settore o Centrali interessati, dei processi intersettoriali in cui lo stesso è coinvolto.
Al Direttore di Progetto competono anche tutte le attività attribuite ai Direttori di Settore, di cui all'art. 17 del presente regolamento.
ART. 19
Incarichi dirigenziali di staff
Al fine di perseguire l’uso efficiente ed efficace delle risorse, il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può attribuire incarichi dirigenziali di staff a Dirigenti non assegnati alla Direzione di strutture organizzative, per la realizzazione di specifiche funzioni correlate ad attività di studio, ricerca, consulenza e/o di carattere ispettivo, aventi particolare rilevanza per l’oggetto trattato e l’alto profilo professionale richiesto.
A ciascun Dirigente di staff specialistico di cui al comma precedente potrà essere assegnata, dal Direttore Generale o dal Direttore d’Area o Centrale, una dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali necessaria allo svolgimento delle funzioni assegnate.
I Dirigenti così individuati rispondono del raggiungimento degli obiettivi e risultati prestabiliti, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive emanate dall'organo politico, dal Direttore Generale o Direttore d'Area o Centrale.
ART. 20
Responsabile di Servizio - Posizione Organizzativa
I Servizi sono Unità organizzative di diversa complessità, costituiti sulla base di obiettivi stabiliti di produzione continuativa relativi a prodotti, servizi o processi omogeneamente definiti, di competenza della Provincia.
I Servizi hanno ad oggetto unità organizzative caratterizzate da contenuti professionali Specialistici, dedicate ad attività ispettive, di ricerca, studio, consulenza, progettazione, rappresentanza e difesa della Provincia.
La responsabilità dei Servizi è affidata, di norma, a personale incaricato di Posizione Organizzativa ovvero di Alta professionalità il quale, negli ambiti definiti dal Direttore di riferimento e nel rispetto delle direttive impartite, svolge le seguenti attività:
- cura le attività tecniche e/o amministrative facenti capo al servizio, di cui è direttamente responsabile;
- adotta gli eventuali atti a rilevanza esterna, aventi natura prevalentemente tecnica/operativa e/o professionale, non facenti capo direttamente alla Direzione, di cui il titolare del Servizio è direttamente responsabile;
- adotta gli atti di liquidazione;
- gestisce l'assetto organizzativo interno e il personale addetto al Servizio;
- gestisce le risorse strumentali affidategli;
- propone al Dirigente miglioramenti organizzativi e gestionali, nonché relaziona al Dirigente stesso sull'attività svolta;
- svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Dirigente di riferimento, con specifico atto di delega motivato, compresa la sottoscrizione finale degli atti amministrativi e delle decisioni di diritto comune, gli impegni di spesa e gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale assegnatogli.
Il provvedimento di delega deve avere carattere temporaneo ed essere accompagnato da specifiche direttive e/o indirizzi per la realizzazione delle attività delegate, con particolare riguardo agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire, al monitoraggio e alla verifica delle attività svolte. Il Dirigente di riferimento può, in qualsiasi momento, previa verifica, disporre la sospensione ovvero la revocazione dell'atto di delega conferito, qualora il titolare della Posizione Organizzativa risulti inadempiente in relazione all'oggetto contenuto nella delega stessa.
ART. 21
Alte professionalità
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente possono essere conferiti incarichi di Alta Professionalità, caratterizzati dall'assunzione di particolari e significative responsabilità e prevalenza dell'elemento professionale, senza con ciò escludere responsabilità di tipo gestionale.
Gli incarichi di Alta Professionalità vengono attribuiti al fine di:
- riconoscere l'assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, dell'analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse e di particolare rilievo;
- riconoscere le responsabilità di staff connotate da elevata autonomia ed esperienza;
- riconoscere e valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite attraverso la maturazione di esperienze di lavoro e con eventuale preparazione culturale correlata a titoli accademici, anche con abilitazioni o iscrizioni agli albi professionali;
ART. 22
Responsabile di Ufficio
Nell'ambito di ciascuna Direzione possono essere istituite unità operative più o meno semplici ed elementari individuate in base a criteri di efficacia, economicità e particolari caratteristiche di autonomia nella organizzazione dei processi di lavoro, costituite in relazione alla necessità di espletamento di compiti e atti che, per le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella e omogenea.
La definizione delle relative competenze e aree di attività costituiscono parte integrante del provvedimento istitutivo.
ART. 23
Coordinamenti dirigenziali
AI fine di accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative dell'Ente, sono istituiti un Comitato di Direzione Generale a livello di Direzione Generale e i Comitati di Coordinamento a livello di Direzione d'Area.
Il Comitato di Direzione Generale è organo di coordinamento delle strutture apicali ed è organo consultivo della Giunta e del Presidente.
Ha le finalità di:
- coordinare le Direzioni d'Area nell'assimilazione degli indirizzi generali degli Amministratori e assicurare una informazione omogenea sugli obiettivi, sulle strategie e sui programmi della Provincia, anche adottando procedure attuative;
- esprime pareri su proposte di schemi e di progetti organizzativi generali;
- pronunciarsi sui conflitti di competenza tra i responsabili delle strutture di massima dimensione;
- esprimere pareri su temi specifici sottoposti dagli Amministratori;
- promuovere un'azione integrata su progetti "trasversali";
- prendere conoscenza e valutare le conseguenze pratiche delle novità normative;
- sviluppare il senso di appartenenza e la collaborazione tra i Dirigenti.
Il Comitato di Direzione Generale si riunisce periodicamente ed è composto dai Direttori d'Area ove individuati, dal Capo di Gabinetto, dal Direttore Centrale Presidenza e Relazioni Istituzionali, dal Comandante della Polizia Provinciale e dal Segretario Generale; è presieduto dal Direttore Generale, che definisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche su suggerimento degli altri membri.
Su richiesta del Direttore Generale possono partecipare altri Dirigenti per specifici argomenti.
ART. 24
Conferenze del personale
Le conferenze di servizio sono un momento di informazione e discussione dei metodi di lavoro e delle modalità di esercizio delle competenze assegnate e della rispondenza dei risultati agli obiettivi, aventi la finalità di stimolare la partecipazione attiva degli addetti di una unità all'organizzazione del proprio lavoro.
Per esigenze funzionali emergenti di volta in volta possono essere convocate:
a) Conferenze di servizio che possono coinvolgere tutto il personale di una Direzione d'Area, Centrale o di un Settore. L'iniziativa compete ai relativi Dirigenti, anche su richiesta dei propri collaboratori.
b) Conferenza dei Dirigenti. Per consultazioni possono essere convocate dal Presidente, o dagli Assessori, o dal Direttore Generale:
• Conferenze generali di tutti i Dirigenti;
• Conferenze di gruppi di Dirigenti, aggregati secondo criteri variabili.
Le conferenze di servizio non sono di norma pubbliche; l'organo che le indice può invitare: consiglieri, esperti interni e/o esterni, componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, portando a conoscenza del personale gli inviti formulati.
[... omissis ...]
ART. 24 ter
Ufficio procedimenti disciplinari
Ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, all’interno della Direzione del Personale, è costituito un ufficio denominato “Ufficio Procedimenti Disciplinari”, detto più brevemente U.P.D.
L’ Ufficio Procedimenti Disciplinari è composto da un Dirigente avente competenza in materia di organizzazione del personale e risorse umane, designato con atto formale del Direttore Generale, coadiuvato da due dipendenti di ruolo di cat. D, in possesso dei titoli idonei per la mansione da svolgere, designati con atto formale dal Dirigente del personale.
Le funzioni di segreteria dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari sono assegnate dal Dirigente dell’ufficio, ai predetti coadiuvandi.
In caso di assenza, od altro impedimento, debitamente motivato, dei suddetti componenti, gli stessi saranno sostituiti dai relativi supplenti, designati con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di azione disciplinare nei confronti del Direttore Generale, il Dirigente viene sostituito dal Segretario Generale.
ART. 24 quater
Astensione e ricusazione dell'organo competente ad emettere il procedimento disciplinare
Le cause che determinano l’obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste dal vigente codice di procedura civile. La ricusazione è proposta mediante deposito presso la segreteria dell’U.P.D. di apposita richiesta, non oltre la data della prima audizione dell’ organo disciplinare. La richiesta, sottoscritta dal ricorrente o dal suo difensore, deve contenere i motivi specifici e i mezzi di prova a sostegno della ricusazione.
Sulle richieste di ricusazione del Dirigente decide in via definitiva il Segretario Generale.
In caso di accoglimento dell’istanza il Segretario Generale designa, altresì, i sostituti dei componenti dell’organo disciplinare ricusati, con le modalità di cui all’articolo precedente.
ART. 24 quinquies
Competenze U.P.D.All’Ufficio Procedimenti Disciplinari fanno capo le competenze in materia disciplinare, sancite dall’art. 55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, introdotti dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e stabilite dagli art. 4, 5, 6 e 7 dal Capo II – Norme Disciplinari- Responsabilità Disciplinare, del CCNL del Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali dell’Area Dirigenza e Personale del 22/02/2010 e dall’art. 3 del Capo I – Disposizioni Disciplinari del CCNL del Personale non Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie del 11/04/2008, che si intendono richiamati integralmente, dalla contestazione degli addebiti al dipendente all’eventuale comminazione della sanzione disciplinare al termine dell’istruttoria.
ART. 24 sexies
Competenza per l'esercizio dell'azione disciplinareAi sensi dell’art. 55 bis comma 1 e 2 del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 il Dirigente responsabile della struttura ha la competenza disciplinare sul personale ad esso subordinato assegnato nel proprio P.E.G., con conseguente obbligatorietà dell’azione disciplinare sui medesimi dipendenti, allorchè vengano ravvisati nei loro confronti illeciti disciplinari, per quanto di competenza.
Qualora si ravvisi nei confronti del personale dirigenziale un comportamento passibile di sanzioni disciplinari, l’azione disciplinare verrà attivata dal Dirigente sovraordinato per competenza.
Il Dirigente sovraordinato competente ai sensi del comma 2, del presente articolo, trasmette all’U.P.D. entro 5 giorni, al termine delle proprie indagini preliminari o dalla data della notizia del fatto, gli atti relativi al procedimento disciplinare, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Se invece l’azione disciplinare è attivata nei confronti di personale non dirigente e la stessa comporta una sanzione più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, il Dirigente trasmette all’U.P.D. entro 5 giorni, al termine delle proprie indagini preliminari o dalla data della notizia del fatto, gli atti relativi al procedimento disciplinare, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Il Dirigente che ometta o ritardi l’esercizio dell’azione disciplinare senza giustificato motivo è soggetto da parte dell ’U.P.D., previa contestazione di addebito, alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, proporzionata alla gravità dell’infrazione non perseguita ai sensi dell’ art. 55 sexies comma 3 del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009.
ART. 24 septies
Attribuzione di competenza
L’attribuzione di competenza a carico dell’U.P.D. e del Dirigente responsabile della struttura presso cui il dipendente lavora, verificabili nelle ipotesi previste dall’art.55 bis comma 3 del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009,viene stabilita in via definitiva dall’U.P.D. qualora impropriamente affidata allo stesso.
ART. 24 octies
Norma di rinvio
Con l’approvazione della presente norma, deve ritenersi abrogata ogni altra disposizione in materia, precedentemente adottata dall’Ente ed in particolare la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 25347/2030/95 del 09.01.1996 – Procedure attuative del Capo V “Norme disciplinari” del vigente CCNL.
Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa legislativa e contrattualistica vigente che sancisce, la materia disciplinare.
