TITOLO I - Principi generali
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
» Art. 1 Norme di riferimento
» Art. 2 Funzioni istituzionali
» Art. 3 Competenze degli Organi di Governo
» Art. 4 Competenze della dirigenza e della Giunta Provinciale in ordine alle costituzioni in giudizio dell'ente
» Art. 5 Finalità e oggetto del Regolamento
» Art. 6 Direzione per obiettivi
REGOLAMENTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Norme di riferimento
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Milano nel rispetto del disposto del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali).
Nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari il sistema organizzativo dell'Ente è gestito mediante atti di organizzazione, come da successivo art. 8.
ART. 2
Funzioni istituzionali
Le funzioni della Provincia trovano compiuta corrispondenza nei compiti istituzionalmente propri dell'Amministrazione provinciale, quali ad essa attribuiti, trasferiti, delegati o comunque esercitati in base ad atti normativi, regolamentari o negoziali. E' nell'ambito di tali funzioni che si esprimono gli indirizzi politico-amministrativi degli Organi di Governo.
ART. 3
Competenze degli Organi di Governo
Spetta al Presidente, in occasione dell'insediamento della Giunta, l'indicazione programmatica delle politiche da perseguire e la definizione degli obiettivi generali e dei risultati da raggiungere nelle diverse linee funzionali di intervento provinciale, nell'arco temporale del mandato ricevuto dagli elettori.
Tale indicazione viene aggiornata annualmente, e sviluppata anche con impegno delle risorse disponibili, nel quadro di una Relazione Previsionale e Programmatica, proiettata sull'arco di un triennio, articolata per programmi ed obiettivi specifici assegnati alle strutture organizzative dell'Ente.
Il Consiglio Provinciale, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, approva ogni anno la Relazione, ed i relativi impegni di risorse.
E' compito della Giunta concordare con le strutture dirigenziali le risorse economico-finanziarie, umane, tecnologiche e strumentali, nell'ambito delle disponibilità da destinare ai diversi progetti e piani esecutivi di gestione, e verificare la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti.
E' organo ausiliario del Presidente e della Giunta, nella loro predetta attività di verifica e di controllo, il Nucleo Tecnico di Controllo Interno che per l'espletamento del proprio incarico si avvale dei servizi della Direzione competente in materia di Programmazione e Controllo.
Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore Generale e da membri, nominati dal Presidente.
ART. 4
Competenze della dirigenza e della Giunta Provinciale in ordine alle costituzioni in giudizio dell'ente
Le costituzioni in giudizio dell'Amministrazione avanti i competenti Organi Giurisdizionali in procedimenti civili, instaurati da soggetti terzi, inerenti pretese risarcitorie correlate alla gestione della viabilità provinciale, ove di norma l’assistenza legale è assicurata dall’intervento della Compagnia Assicuratrice che provvede al risarcimento dei danni verso terzi, sono disposte mediante la formalizzazione di disposizioni del Dirigente dell’Avvocatura, in sinergico raccordo con le strutture operative interessate.
Sono altresì attribuite al Dirigente competente le funzioni inerenti le costituzioni in giudizio relative ai procedimenti di impugnativa delle ordinanze-ingiunzioni di irrogazione di sanzioni amministrative disposte dall’Amministrazione, comprese le impugnazioni avverso verbali per infrazione al Codice della Strada e/o cartelle esattoriali formate a seguito dell’esperimento di procedimenti sanzionatori.
Le decisioni di non costituzione in giudizio, l’approvazione di transazioni giudiziali, le costituzioni di parte civile dell’Ente in giudizi penali e, in generale, la promozione di azioni legali contro terzi ed altresì le costituzioni in giudizi amministrativi aventi ad oggetto l’impugnativa di atti provinciali, sono attribuite alla Giunta Provinciale in relazione alle valutazioni di merito e discrezionali di norma sottese nei predetti provvedimenti.
Restano altresì assegnate alla competenza della Giunta Provinciale tutti i provvedimenti relativi al conferimento di mandati di difesa dell’Ente a professionisti esterni, oltre ai provvedimenti di assunzione di patrocinio legale ai sensi del vigente Statuto.
Dei provvedimenti dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 sarà data periodica informativa, di norma trimestrale, al Presidente, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari, al Direttore Generale e al Segretario Generale. L’informativa di cui sopra conterrà la sintetica descrizione dell’oggetto di ogni singola controversia instaurata contro la Provincia di Milano e correlata indicazione delle richieste azionate dai soggetti terzi.
ART. 5
Finalità e oggetto del Regolamento
La finalità del presente Regolamento è la definizione di un ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell'Ente, in base a principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite.
L'ordinamento organizzativo della Provincia si propone di:
a) assicurare la massima soddisfazione dei bisogni dell'area territoriale di riferimento, secondo l'interpretazione espressa nelle linee programmatiche da cui trae indirizzo la Relazione Previsionale e Programmatica triennale;
b) attuare compiutamente la distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo degli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile dei dirigenti dell'Ente, i cui obiettivi annuali e i cui poteri sono indicati nel P.E.G. e le cui responsabilità sono attribuite nell'ambito delle funzioni contenute nella attività organizzativa affidata;
c) migliorare l'efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione dell'Ente, garantendone l'equità, la visibilità, il controllo e l'autocontrollo attraverso indicatori rappresentativi;
d) realizzare un sistema di relazione tra i diversi organi dell'Ente improntato alla massima collaborazione, promuovendo gruppi di progetto focalizzati al perseguimento di specifici risultati, ed unificando sugli obiettivi competenze e risorse anche provenienti da strutture diverse dell'Ente;
e) assicurare la massima snellezza e flessibilità dell'organizzazione per accrescere la capacità di innovazione e di adattamento alle necessità territoriali, nel quadro di un equilibrio comunque duraturo della responsabilità dell'Ente rispetto alle stesse;
f) garantire, anche attraverso il pieno utilizzo dei sistemi informativi, l'attivazione di flussi di comunicazione sia interni all'Ente (funzionali alle semplificazioni dei procedimenti), che nei confronti dell'utenza, per assicurare visibilità ed esercizio reale del diritto di accesso, nell'ambito di un corretto equilibrio fra gli obblighi istituzionali di trasparenza e la tutela della riservatezza per i privati;
g) promuovere l'autonomia funzionale, la professionalità, la responsabilità del personale, con particolare riguardo all'area della dirigenza, ed all'area delle posizioni organizzative, applicando criteri di "direzione per obiettivi", e stimolando stili di direzione fondati su informazione, indirizzo, formazione, progettazione concertata, pianificazione e monitoraggio nei confronti dei collaboratori.
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ART. 6
Direzione per obiettivi
La direzione per obiettivi costituisce principio informatore per l'organizzazione e l'attività dell'Ente nell'ambito di un processo di pianificazione strategica articolata per programmi. La "funzionalità" evocata dalle norme viene posta al centro dei criteri di costruzione dell'ordinamento, intesa come finalizzazione ai risultati.
Fermi restando i principi della dirigenza unica, che identificano ruoli comuni dei dirigenti in termini di competenze e responsabilità, i rapporti di sovraordinamento e di collaborazione interdirigenziale traggono origine dai contenuti funzionali delle diverse posizioni dirigenziali.
