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CAPO VI - Disposizioni finali
INDICE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
» Art.38 Oneri e Corrispettivi
» Art.39 Disposizioni finali e transitorie
» Art.40 Disposizione abrogate
REGOLAMENTO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38
Oneri e Corrispettivi
La Provincia fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Per il rilascio dell’autorizzazione – il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi dell’art. 53 del citato Regolamento.
Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell’allegato A e sono state differenziate sulla base delle diverse categorie delle strade provinciali riportate nell’allegato B.
Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio e le frecce industriali artigianali e commerciali di cui all’art. 30 del presente Regolamento (art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
ART. 39
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni delle stesso dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento a seguito di revoca del provvedimento.
ART. 40
Disposizioni abrogate
Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla ripubblicazione con efficacia dal 01/01/2003.
Da tale data vengono abrogati il “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni e concessioni relative alla installazione di impianti pubblicitari a margine delle strade provinciali”, approvato dal consiglio provinciale con deliberazione 250/2475/52 del 14 dicembre 1989 e tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
» Art.38 Oneri e Corrispettivi
» Art.39 Disposizioni finali e transitorie
» Art.40 Disposizione abrogate
REGOLAMENTO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38
Oneri e Corrispettivi
La Provincia fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Per il rilascio dell’autorizzazione – il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi dell’art. 53 del citato Regolamento.
Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell’allegato A e sono state differenziate sulla base delle diverse categorie delle strade provinciali riportate nell’allegato B.
Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio e le frecce industriali artigianali e commerciali di cui all’art. 30 del presente Regolamento (art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
ART. 39
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni delle stesso dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento a seguito di revoca del provvedimento.
ART. 40
Disposizioni abrogate
Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla ripubblicazione con efficacia dal 01/01/2003.
Da tale data vengono abrogati il “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni e concessioni relative alla installazione di impianti pubblicitari a margine delle strade provinciali”, approvato dal consiglio provinciale con deliberazione 250/2475/52 del 14 dicembre 1989 e tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
