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CAPO V - Sanzioni
INDICE
CAPO V
SANZIONI
» Art.31 Sanzioni amministrative
» Art.32 Rimozione d'urgenza
» Art.33 Rimozione previa diffida
» Art.34 Vincoli storici e ambientali
» Art.35 Variazione messaggi pubblicitari
» Art.36 Vigilanza
» Art.37 Servizi utili e frecce industriali
REGOLAMENTO
CAPO V
SANZIONI
ART. 31
Sanzioni amministrative
In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente applicabile in materia.
ART. 32
Rimozione d'urgenza
Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell’ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Dell’avvenuta rimozione viene data comunicazione all’interessato a mezzo racc. a.r. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.
In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
ART. 33
Rimozione previa diffida
In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento d’urgenza, la Provincia diffida l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’atto.
Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
ART. 34
Vincoli storici e ambientali
In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dal sopraesposto art. 33.
ART. 35
Variazione messaggi pubblicitari
Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell’art. 23 comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio.
Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio.
In ogni caso, l’installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.
ART. 36
Vigilanza
Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell’autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.
Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d’ufficio rilevandosi per le spese sul soggetto titolare dell’autorizzazione.
In ogni caso, l’installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.
ART. 37
Servizi utili e frecce industriali
La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale previste dal Codice della Strada comporta la revoca dell’autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l’impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario. In questo caso si applicheranno le disposizioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.
CAPO V
SANZIONI
» Art.31 Sanzioni amministrative
» Art.32 Rimozione d'urgenza
» Art.33 Rimozione previa diffida
» Art.34 Vincoli storici e ambientali
» Art.35 Variazione messaggi pubblicitari
» Art.36 Vigilanza
» Art.37 Servizi utili e frecce industriali
REGOLAMENTO
CAPO V
SANZIONI
ART. 31
Sanzioni amministrative
In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente applicabile in materia.
ART. 32
Rimozione d'urgenza
Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell’ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Dell’avvenuta rimozione viene data comunicazione all’interessato a mezzo racc. a.r. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.
In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
ART. 33
Rimozione previa diffida
In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento d’urgenza, la Provincia diffida l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’atto.
Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
ART. 34
Vincoli storici e ambientali
In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dal sopraesposto art. 33.
ART. 35
Variazione messaggi pubblicitari
Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell’art. 23 comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio.
Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio.
In ogni caso, l’installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.
ART. 36
Vigilanza
Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell’autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.
Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d’ufficio rilevandosi per le spese sul soggetto titolare dell’autorizzazione.
In ogni caso, l’installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.
ART. 37
Servizi utili e frecce industriali
La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale previste dal Codice della Strada comporta la revoca dell’autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l’impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario. In questo caso si applicheranno le disposizioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.
