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Conosci la Provincia < Statuto e regolamenti < Regolamenti < Installazione di cartelli, insegna di esercizio e altri mezzi pubblicitari < CAPO IV - Tipologia - Ubicazione
CAPO IV - Tipologia - Ubicazione
INDICE
CAPO IV
TIPOLOGIA - UBICAZIONE
» Art.21 Dimensioni
» Art.22 Distanze
» Art.23 Preinsegne
» Art.24 Insegne di esercizio
» Art.25 Cartello bifacciale
» Art.26 Locandine
» Art.27 Striscioni
» Art.28 Cartelli paralleli
» Art.29 Servizi utili
» Art.30 Frecce industriali, artigianali, commerciali
REGOLAMENTO
CAPO IV
TIPOLOGIA - UBICAZIONE
ART. 21
Dimensioni
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.
Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
ART. 22
Distanze
L’installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall’art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, salvo quanto previsto nei successivi articoli.
L’impianto deve essere posizionato oltre i tre metri dalla carreggiata misurata dalla striscia di margine.
Per i mezzi pubblicitari collocati prima o dopo gli accessi carrai è necessario rispettare le distanze fissate, nei centri abitati, dai regolamenti comunali e fuori dai centri abitati dai singoli provvedimenti autorizzativi.
ART. 23
Preinsegne
Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,50 x m. 0,30 e comunque non inferiori a m. 1,00 x m. 0,20.
E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.
La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.
Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri. ART. 24
Insegne di esercizio
L’insegna di esercizio deve essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell’immobile di cui l’esercente abbia la proprietà o il possesso. –
Qualora l’insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a tre metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c dell’art. 51 del Regolamento di attuazioni del Codice della Strada.
Restano fermi i divieti di cui all’art. 15 del presente Regolamento.
ART. 25
Cartello bifacciale
Ai fini delle disposizioni fissate dall’art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni , - dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.
ART. 26
Locandine
L’esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltrechè per il lancio di iniziative commerciali.
L’esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce, oltrechè alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.
Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l’art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Per le locandine le distanze da altre locandine e da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione
Resta fermo il termine di 60 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.
Nell’istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.
ART. 27
Striscioni
L’esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia che determina, tra l’altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell’impianto.
ART. 28
Cartelli paralleli
Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.
La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.
All’interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.
ART. 29
Servizi utili
I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale.
Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di Attuazione, per i mezzi pubblicitari.
Il segnale deve essere conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
Non è consentito l’abbinamento con messaggi pubblicitari.
ART. 30
Frecce industriali, artigianali, commerciali
Il segnale di direzione con l’indicazione “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” può essere installato, previa autorizzazione della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non comprometta la sicurezza della circolazione e l’efficacia della restante segnaletica.
Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè l’impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Non è consentito l’abbinamento con messaggi pubblicitari.
CAPO IV
TIPOLOGIA - UBICAZIONE
» Art.21 Dimensioni
» Art.22 Distanze
» Art.23 Preinsegne
» Art.24 Insegne di esercizio
» Art.25 Cartello bifacciale
» Art.26 Locandine
» Art.27 Striscioni
» Art.28 Cartelli paralleli
» Art.29 Servizi utili
» Art.30 Frecce industriali, artigianali, commerciali
REGOLAMENTO
CAPO IV
TIPOLOGIA - UBICAZIONE
ART. 21
Dimensioni
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.
Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
ART. 22
Distanze
L’installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall’art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, salvo quanto previsto nei successivi articoli.
L’impianto deve essere posizionato oltre i tre metri dalla carreggiata misurata dalla striscia di margine.
Per i mezzi pubblicitari collocati prima o dopo gli accessi carrai è necessario rispettare le distanze fissate, nei centri abitati, dai regolamenti comunali e fuori dai centri abitati dai singoli provvedimenti autorizzativi.
ART. 23
Preinsegne
Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,50 x m. 0,30 e comunque non inferiori a m. 1,00 x m. 0,20.
E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.
La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.
Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri. ART. 24
Insegne di esercizio
L’insegna di esercizio deve essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell’immobile di cui l’esercente abbia la proprietà o il possesso. –
Qualora l’insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a tre metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c dell’art. 51 del Regolamento di attuazioni del Codice della Strada.
Restano fermi i divieti di cui all’art. 15 del presente Regolamento.
ART. 25
Cartello bifacciale
Ai fini delle disposizioni fissate dall’art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni , - dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.
ART. 26
Locandine
L’esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltrechè per il lancio di iniziative commerciali.
L’esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce, oltrechè alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.
Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l’art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Per le locandine le distanze da altre locandine e da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione
Resta fermo il termine di 60 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.
Nell’istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.
ART. 27
Striscioni
L’esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia che determina, tra l’altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell’impianto.
ART. 28
Cartelli paralleli
Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.
La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.
All’interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.
ART. 29
Servizi utili
I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale.
Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di Attuazione, per i mezzi pubblicitari.
Il segnale deve essere conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
Non è consentito l’abbinamento con messaggi pubblicitari.
ART. 30
Frecce industriali, artigianali, commerciali
Il segnale di direzione con l’indicazione “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” può essere installato, previa autorizzazione della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non comprometta la sicurezza della circolazione e l’efficacia della restante segnaletica.
Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè l’impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Non è consentito l’abbinamento con messaggi pubblicitari.
