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CAPO II - Dispozioni generali sul procedimento amministrativo
INDICE
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
» Art.3 Autorizzazione e nulla osta
» Art.4 Istanze autorizzazioni
» Art.5 Nulla osta
» Art.6 Rilascio Autorizzazioni
» Art.7 Durata e termini dell'autorizzazione
» Art.8 Diniego
» Art.9 Voltura
» Art.10 Termine di installazione
» Art.11 Modifica, Rinuncia e Revoca
REGOLAMENTO
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 3
Autorizzazioni e nulla osta
La collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un ente diverso sono visibili da una strada provinciale, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.
Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta della Provincia se la strada è provinciale.
Per i tratti di strade provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.
ART. 4
Istanze autorizzazioni
Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet www.provincia.milano.it e vengono istruite per ordine di protocollo.
La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l’importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria e del corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione.
L’istante deve allegare alla domanda, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall’Ente:
1. un’autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
2. n. 2 bozzetti del messaggio, a colori e quotati;
3. una planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato;
4. l’autorizzazione del proprietario del terreno all’installazione, qualora l’impianto pubblicitario insista su proprietà privata;
5. attestazione dell’avvenuto versamento per spese di istruttoria;
6. attestazione dell’avvenuto versamento del corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione;
7. una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell’ambiente circostante.
Ove l’istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all’interessato.
L’istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E’ ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
ART. 5
Nulla Osta
L’istanza per il rilascio del nulla osta deve essere presentata alla Provincia esclusivamente dall’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione.
La Provincia evade l’istanza entro 30 giorni.
L’Amministrazione procedente, prima dell’emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Milano allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta a favore del richiedente e previo pagamento delle spese di istruttoria. –
A conclusione del procedimento, l’Amministrazione richiedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell’autorizzazione.
ART. 6
Rilascio Autorizzazioni
Conclusa l’istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull’istanza.
Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.
Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l’autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.
L’autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
La manutenzione dell’impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell’autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.
La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia e previa diffida, la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l’autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.
ART. 7
Durata e termini dell'autorizzazione
La durata dell’autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile. –
La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell’atto stesso.
Il nulla osta di competenza provinciale decade alla scadenza dell’autorizzazione rilasciata dall’ente competente ed è rinnovabile.
E’ consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.
E’ ammessa la presentazione di un’unica istanza per il rinnovo cumulativo di max 10 autorizzazioni, fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna posizione.
La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell’atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
ART. 8
Diniego
Qualora l’istanza non possa essere accolta il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l’organo competente a cui inoltrare l’eventuale ricorso.
In questo caso il richiedente avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada mentre non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).
E’ possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.
ART. 9
Voltura
Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizione autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.
ART. 10
Termine di installazione
Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell’atto autorizzativo, il termine ultimo per l’installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne di esercizio il cui termine è fissato in 180 giorni.
Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell’impianto entro il suddetto termine l’autorizzazione verrà revocata.
Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. “spazio libero”, “per questa pubblicità tel…”, etc.).
ART. 11
Modifica, Rinuncia e Revoca
La modifica del messaggio pubblicitario prevista dall’art. 53, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell’avvenuta installazione del cartello autorizzato.
La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall’installazione, allegando il nuovo bozzetto.
Trascorsi 15 gg. dalla richiesta di variazione, l’autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell’art. 23 del C.d.S, si applicano le disposizioni dell’art. 35 del presente Regolamento.
In qualsiasi momento il titolare dell’autorizzazione può comunicare all’amministrazione la rinuncia al provvedimento.
Gli atti emessi dall’Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all’interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
» Art.3 Autorizzazione e nulla osta
» Art.4 Istanze autorizzazioni
» Art.5 Nulla osta
» Art.6 Rilascio Autorizzazioni
» Art.7 Durata e termini dell'autorizzazione
» Art.8 Diniego
» Art.9 Voltura
» Art.10 Termine di installazione
» Art.11 Modifica, Rinuncia e Revoca
REGOLAMENTO
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 3
Autorizzazioni e nulla osta
La collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un ente diverso sono visibili da una strada provinciale, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.
Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta della Provincia se la strada è provinciale.
Per i tratti di strade provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.
ART. 4
Istanze autorizzazioni
Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet www.provincia.milano.it e vengono istruite per ordine di protocollo.
La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l’importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria e del corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione.
L’istante deve allegare alla domanda, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall’Ente:
1. un’autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
2. n. 2 bozzetti del messaggio, a colori e quotati;
3. una planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato;
4. l’autorizzazione del proprietario del terreno all’installazione, qualora l’impianto pubblicitario insista su proprietà privata;
5. attestazione dell’avvenuto versamento per spese di istruttoria;
6. attestazione dell’avvenuto versamento del corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione;
7. una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell’ambiente circostante.
Ove l’istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all’interessato.
L’istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E’ ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
ART. 5
Nulla Osta
L’istanza per il rilascio del nulla osta deve essere presentata alla Provincia esclusivamente dall’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione.
La Provincia evade l’istanza entro 30 giorni.
L’Amministrazione procedente, prima dell’emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Milano allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta a favore del richiedente e previo pagamento delle spese di istruttoria. –
A conclusione del procedimento, l’Amministrazione richiedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell’autorizzazione.
ART. 6
Rilascio Autorizzazioni
Conclusa l’istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull’istanza.
Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.
Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l’autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.
L’autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
La manutenzione dell’impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell’autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.
La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia e previa diffida, la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l’autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.
ART. 7
Durata e termini dell'autorizzazione
La durata dell’autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile. –
La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell’atto stesso.
Il nulla osta di competenza provinciale decade alla scadenza dell’autorizzazione rilasciata dall’ente competente ed è rinnovabile.
E’ consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.
E’ ammessa la presentazione di un’unica istanza per il rinnovo cumulativo di max 10 autorizzazioni, fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna posizione.
La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell’atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
ART. 8
Diniego
Qualora l’istanza non possa essere accolta il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l’organo competente a cui inoltrare l’eventuale ricorso.
In questo caso il richiedente avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada mentre non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).
E’ possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.
ART. 9
Voltura
Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizione autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.
ART. 10
Termine di installazione
Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell’atto autorizzativo, il termine ultimo per l’installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne di esercizio il cui termine è fissato in 180 giorni.
Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell’impianto entro il suddetto termine l’autorizzazione verrà revocata.
Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. “spazio libero”, “per questa pubblicità tel…”, etc.).
ART. 11
Modifica, Rinuncia e Revoca
La modifica del messaggio pubblicitario prevista dall’art. 53, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell’avvenuta installazione del cartello autorizzato.
La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall’installazione, allegando il nuovo bozzetto.
Trascorsi 15 gg. dalla richiesta di variazione, l’autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell’art. 23 del C.d.S, si applicano le disposizioni dell’art. 35 del presente Regolamento.
In qualsiasi momento il titolare dell’autorizzazione può comunicare all’amministrazione la rinuncia al provvedimento.
Gli atti emessi dall’Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all’interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
