CAPO I - Principi Generali
INDICE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
» Art. 1 Ambito di applicazione
» Art. 2 Definizione mezzi pubblicitari
REGOLAMENTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Ambito di applicazione
Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Milano e disciplinano le installazioni di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari.
I principi informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l’altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.
ART. 2
Definizione mezzi pubblicitari
Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:
a) insegna;
b) preinsegna;
c) sorgente luminosa;
d) cartello;
e) striscione, locandina e stendardo;
f) segno orizzontale reclamistico;
g) impianto pubblicitario di servizio;
h) impianto di pubblicità o propaganda.
Nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine “altri mezzi pubblicitari”.
