Capo I - Disposizioni generali
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Principi generali
Art. 2 Presupposti dell'imposta e soggetti passivi
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REGOLAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.In attuazione dell'art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (1), la Provincia di Milano istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (2).
ART. 2
Presupposti dell'imposta e soggetti passivi
1. L’imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione (3) ed annotazione (4) al P.R.A.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta (5) .
3. Soggetti passivi dell’imposta sono: l’acquirente del veicolo, ai sensi Codice della Strada art. 93 e 94 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (6); il soggetto nell’interesse del quale viene compiuta l’iscrizione trascrizione o l’annotazione presso il P.R.A.
4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà (7). Il recupero dell’imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell’acquirente.
5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all’imposta secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (8) e dal D.M. 27 novembre 1998 n. 435 (9) ad eccezione dei motoveicoli previsti dall’art. 5, comma 3, del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (10) .
