CAPO IV - Rimborsi - Recuperi
CAPO IV
RIMBORSI - RECUPERI
Art. 17 Rimborsi al contribuente
Art. 18 Avviso di accertamento
Art. 19 Interessi
Art. 20 Sanzioni
Art. 21 Riscossione coattiva
Art. 22 Ravvedimento del contribuente
Art. 23 Dilazioni di pagamento
Art. 24 Diritto di interpello
Art. 25 Contenzioso
Art. 26 Autotutela
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REGOLAMENTO
CAPO IV
RIMBORSI - RECUPERI
ART. 17
Rimborsi al contribuente
1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
3. I rimborsi riguardano:
- Richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate corredate dalla nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A.; in tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
- Versamenti in eccesso o non dovuti.
4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell’imposta ad effettuare il rimborso stesso: in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19
ART. 18
Avviso di accertamento
1. L’avviso d’accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge (50) e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Gli avvisi d’accertamento d’ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A. (51).
ART. 19
Interessi
1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell’imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (52).
ART. 20
Sanzioni
1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell’imposta è pari al 30% (53) dell’importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (54).
2. La sanzione è dovuta
- dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione (55);
- dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica (56).
3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell’imposta (57).
4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a € 500,00 (58).
6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 (59) concernente modifiche al sistema penale:
a) La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire scritti difensivi (60) alla Provincia;
b) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
c) La Provincia qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (61).
ART. 21
Riscossione coattiva
1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l’avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva, secondo la procedura del ruolo di cui al D.P.R 29/09/1973 n. 602 (62), tenuto conto di quanto stabilito dai decreti legislativi n. 46 del 26/2/99 (63) e n. 112 del 13/4/99 (64).
ART. 22
Ravvedimento del conribuente
1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell’imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d’accertamento, può avvalersi dell’istituto del ravvedimento (65), effettuando contestualmente il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:
- Nella misura del 3,75% per pagamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza;
- Nella misura del 6% per pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza.
ART.23
Dilazioni di pagamento
1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all’imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L’istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.
2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) ammontare del debito pari o superiore ad € 2.000,00;
c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento della rata alla scadenza;
d) durata massima della rateazione: sino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo;
e) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.
3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente preposto alla gestione dell’imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede a comunicare contribuente l’accoglimento dell’istanza e le modalità di effettuazione della rateazione.
4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera e) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 10.000,00 può essere richiesta la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.
2. L’istanza deve contenere gli elementi prescritti dall’art. 11 (66) della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
1. Le controversie concernenti l’Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secono le disposizioni del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/92 (67).
1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:
a) l’annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente (68).
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell’entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che é competente per gli accertamenti d' ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
