Capo II -Modalità d'applicazione dell'imposta
CAPO II
MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 3 Tariffe
Art. 4 Esenzioni
Art. 5 Agevolazioni
Art. 6 Controlli sulle esenzioni e agevolazioni
Art. 7 Termimi di versamento
Art. 8 Termini di decadenza
Art. 9 Importi di modico valore
Art. 10 Arrotondamento
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REGOLAMENTO
CAPO II
MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435 (11) .
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate sino ad un massimo del trenta per cento (12) .
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d’acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall’art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell’esenzione dall’imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un’imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa (13).
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento (14).
5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell’esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d’imposta dovute ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell’art. 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
7. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autenticata della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e all’ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
1. Sono esenti per legge dal pagamento dell’imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
a. Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida - Art. 8, Legge 27/12/1997 (15) , n. 449, Art. 3 D.M. 435/98 (16).
b. Soggetto Disabile con ridotte od impedite capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto - Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449, Art. 3 D.M. 435/98.
c. Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato senza obbligo di adattamento del veicolo - Art. 30, comma 7 , Legge n. 388/2000 (17).
d. Soggetto Disabile trasportato con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento - Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000.
e. Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita - Art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997 (18).
f. Procedimenti di competenza del Giudice di Pace che non eccedono euro 1.032,91 - Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E 17/04/2000 (19).
g. Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento - Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Circolare 49/E 17/04/2000 (20).
h. Associazioni di volontariato per operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse per atti connessi allo svolgimento delle loro attività ai sensi dell’Art. 8 comma 1 della Legge 11/8/ 1991, n. 266 - Circ. 49/E 17/04/2000 (21) e per operazioni relative a trascrizioni di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore ai sensi dell’Art. 8 comma 2 Legge 11/8/ 1991, n. 266 (22) .
i. Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi - Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Circolare 49/E 17/04/2000 (23).
l. Trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti - Art. 118 D. Lgs. n. 267 del 2000 (24).
m. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all’Art. 10 (25) del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 - Art. 21 D.Lgs n. 460/1997 (26).
Nei casi di cui ai punti a-b-c-d, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
2. Si applica all’imposta ogni altra esenzione prevista dalla Legge.
1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie l’imposta è dovuta nella misura di un quarto tenendo conto dell’eventuale incremento di tariffa, di cui all’art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D. Lgs. 446/97 (27) :
a. Autoveicoli (28) muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi; destinati a servire detti veicoli, sempreché NON siano adatti al trasporto di cose, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97 (29);
b. Rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili; ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97 (30);
c. Autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell’agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall’art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72 (31).
2. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie l’imposta è dovuta nella misura fissa
di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell’eventuale incremento di tariffa, di cui all’art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del D.Lgs 446/97:
a. Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all’estero;
b. Formalità relativa alla costituzione di società con contestuale conferimento all’azienda del veicolo da parte dell’imprenditore individuale ai sensi dell’art. 25 della legge n. 146 dell’8 maggio 1998 (32);
c. Cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;
d. Fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;
e. Successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.
3. Per le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent’anni o veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno vent’anni e individuati con propria determinazione dall’ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, l’imposta è dovuta nella misura indicata all’Art. 63, commi 1, 2 e 3, Legge 21 novembre 2000 n. 342 (33).
4. Si applica all’imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.
ART. 6
Controlli sulle esenzioni e agevolazioni
1. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (34), per l’ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli .
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (35) di cui al comma 1 devono contenere l’attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti (36).
3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all’art. 5, comma 2, lett. a, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, deve essere sempre allegata: copia della fattura d’acquisto o, nel caso di veicoli provenienti dall’estero acquistati da privati, copia del modello F24; copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra UE.
1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione (37).
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata (38) .
3. Per le formalità soggette all’imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall’effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti (39). Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.
1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie (40) previste dal successivo art. 20. L’accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (41)
3. La richiesta per l’ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (42) .
ART. 9
Importi di modico valore
1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell’imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a € 17,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (43) (44). Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.
1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi (45).
