CAPO III - Modalità di gestione dell'imposta
CAPO III
MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA
Art. 11 Responsabile del procedimento
Art. 12 Modalità di riscossione
Art. 13 Adempimenti base del soggetto incaricato della gestione dell'imposta
Art. 14 Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta
Art. 15 Controlli
Art. 16 Ripresentazione di richieste di formalità
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REGOLAMENTO
CAPO III
MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA
ART. 11
Responsabile del procedimento
1. Il Dirigente preposto alla gestione dell’imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell’imposta.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma può delegare la responsabilità dei procedimenti al altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell’art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241 (46) .
ART. 12
Modalità di riscossione
1. L’accertamento dell’imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l’applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa (47), sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 (48).
2. L’affidamento al concessionario del P.R.A. ha carattere residuale ed è effettuato tramite apposita convenzione.
ART. 13
Adempimenti base del soggetto incaricato della gestione dell'imposta
1. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta riversa alla tesoreria della Provincia l’imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per “danni nelle obbligazioni pecuniarie”, come da art. 1224 del codice civile (49) , fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell’imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961 n. 770.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta alla Provincia il rendiconto dei versamenti relativi all’anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell’imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l’estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.
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ART. 14
Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta
1. Al soggetto incaricato della gestione dell’imposta, per l’attività di gestione dell’imposta compete il compenso convenuto tra le parti.
1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull’attività del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all’uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell’imposta utilizzando anche altre banche dati.
ART. 16
Ripresentazione di richieste di formalità
1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell’imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.
