Funzionamento della consulta faunistico-venatoria provinciale di Milano
Regolamento per il funzionamento della consulta faunistico - Venatoria Provinciale di Milano
Approvato dal Consiglio provinciale di Milano con deliberazione 7 marzo 1995 n.21487/2503/94.
Vistata dal C.R.C. nella seduta 20 giugno 1995, atto n. 31557 o.d.g..
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Indice
» Art. 1
» Art. 2
» Art. 3
» Art. 4
» Art. 5
» Art. 6
» Art. 7
» Art. 8
» Art. 9
» Art. 10
» Art. 11
REGOLAMENTO
ART. 1
La consulta faunistico-venatoria provinciale è istituita a norma dell'art. 16 della Legge regionale 16 agosto 1993 n. 26; è organo tecnico-consultivo della Provincia nell'adempimento delle funzioni concernenti l'attività venatoria e la tutela del patrimonio faunistico.
La Consulta è nominata dal Presidente della Provincia ed è composta dall'Assessore provinciale alla Caccia che la presiede, da un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia designato dai
Rispettivi Comitati di Gestione e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici designati dalle rispettive associazioni.
I componenti della Consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni riguardanti l'esercizio venatorio, sono revocati dal Presidente della Provincia e comunque non possono più far parte della Consulta stessa.
La durata in carica della Consulta corrisponde a quella effettiva del Consiglio Provinciale.
ART. 2
Il Presidente convoca la Consulta in via ordinaria per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza; nei casi d'urgenza per telegramma o fonogramma almeno ventiquattro ore prima. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
La Consulta può essere convocata per motivi d'urgenza dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
La Consulta deve essere riunita almeno due volta all'anno.
ART. 3
La Consulta, nella rima adunanza dopo la sua costituzione, nomina a maggioranza dei suoi componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce nelle funzioni durante le sedute.
In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente dette funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età presente.
ART. 4
Le funzioni del Segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla struttura organizzativa provinciale preposta alla trattazione delle competenze in materia venatoria designato dal Dirigente Responsabile.
ART. 5
Le adunanze della Consulta non sono pubbliche, salvo casi eccezionali in cui il Presidente o la maggioranza dei Consultori presenti lo ritengano opportuno in relazione a problematiche che necessitino, per la loro particolare importanza, della più ampia diffusione d'informazione.
Le adunanze vengono di norma tenute presso la sede della Provincia di Milano, ove sono ubicati gli uffici della struttura competente in materia venatoria.
La Consulta è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione la Consulta viene convocata seduta stante in seconda convocazione valida con il numero dei componenti presenti.
ART. 6
Il Presidente sovrintende al buon funzionamento della Consulta, dirige le sedute, pone in trattazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, concede ai componenti la facoltà di intervenire, regola il dibattito, annuncia l'esito delle eventuali votazioni.
Nessun componente può prendere la parola senza averla richiesta ed ottenuta dal Presidente.
Il Presidente può dichiarare la sospensione o lo scioglimento dell'adunanza qualora lo svolgimento dei lavori risulti turbato in modo tale da non garantirne la regolarità.
ART. 7
Nessun argomento potrà essere messo in discussione se non è iscritto all'ordine del giorno, salvo diversa decisione della Consulta a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
ART. 8
Sugli argomenti sottoposti al suo esame la Consulta esprime i pareri a maggioranza semplice dei presenti.
ART.9
Il Segretario assiste alle sedute, tiene nota delle presenze e delle assenze dei componenti, provvede a compilare, di ogni adunanza, un resoconto sommario riportandovi in particolare i pareri espressi dalla Consulta stessa sugli argomenti trattati. Il resoconto, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inviato ai Consultori per essere approvato, normalmente, nella riunione successiva.
ART. 10
Nell'ambito della Consulta possono essere costituite Commissioni di lavoro per lo studio dei problemi di carattere generale o per l'approfondimento di problemi di carattere contingente in relazione a pareri richiesti.
I risultati di tali studi devono essere sottoposti all'esame della Consulta la quale può apportare modifiche e suggerimenti.
ART. 11
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento ed in conformità alle disposizioni dell'art. 14 della Legge 27 dicembre 1985 n. 816, sono estese alle adunanze della Consulta le disposizioni vigenti per le sedute del Consiglio provinciale della Provincia di Milano anche in tema di gettone di presenza per i componenti partecipanti alle adunanze della Consulta.
