CAPO VIII - Esame dei provvedimenti e delle proposte
INDICE
CAPO VIII
ESAME DEI PROVVEDIMENTI E DELLE PROPOSTE
» Art. 72 Discussione generale
» Art. 73 Ordini del giorno sugli argomenti all'esame del Consiglio
» Art. 74 Ordine delle votazioni
» Art. 75 Votazione per alzata di mano
» Art. 76 Votazione per appello nominale
» Art. 77 Votazione a scrutinio segreto
» Art. 78 Quorum per le deliberazioni e calcolo dei voti
» Art. 79 Presentazione, esame e votazione di emendamenti
» Art. 80 Non accettazione di emendamenti
» Art. 81 Rinvio in Commissione
REGOLAMENTO
CAPO VIII
ESAME DEI PROVVEDIMENTI E DELLE PROPOSTE
ART. 72
Discussione generale
1. Nessuna proposta della Giunta può essere trattata in Consiglio se non dopo il parere della competente Commissione consiliare permanente fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 25, comma 2.
2. Il Consiglio, senza dibattito e con votazione resa per alzata di mano - fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento - può deliberare che la discussione generale sia divisa per parti.
3. Intervengono nella discussione generale i Relatori, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i Consiglieri iscritti a parlare. Al termine della discussione i Relatori possono replicare.
ART. 73
Ordini del giorno sugli argomenti all'esame del Consiglio
1. Prima e durante la discussione generale possono essere presentati ordini del giorno su argomenti all'esame del Consiglio. Gli ordini del giorno sono illustrati dai presentatori nel corso della discussione stessa.
2. Sugli ordini del giorno presentati al termine della discussione generale, è ammesso a parlare solo un oratore per Gruppo per non più di cinque minuti.
3. Non sono ammessi ordini del giorno su argomenti che non sono in discussione in Consiglio o che sono redatti in termini sconvenienti o contrastanti con precedenti deliberazioni. Sull'ammissibilità decide il Presidente del Consiglio e in caso di disaccordo decide il Consiglio - fermi restando i poteri dell'Ufficio di Presidenza - senza discussioni, per alzata di mano.
4. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere riproposti da altri Consiglieri.
5. Gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale, dando la precedenza a quelli con carattere sospensivo o pregiudiziale.
ART. 74
Ordine delle votazioni
1. La votazione è effettuata sulla intera proposta di deliberazione, salvo che un Consigliere richieda che la votazione sia fatta sulle singole parti del dispositivo ovvero sui singoli articoli.
2. Nel caso di mozioni, qualora siano distinte in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti separate.
3. Qualora la proposta di deliberazione o la mozione sia stata sottoposta a votazione per parti separate, è necessario votare l'atto anche nel suo complesso.
4. Durante la votazione e fino alla proclamazione del risultato, nessun Consigliere può intervenire, salvo nei casi previsti dal presente Regolamento relativi alla votazione. Il richiamo sospende le operazioni di voto.
ART. 75
Votazione per alzata di mano
1. Nelle votazioni per alzata di mano, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in aula. L'esito è proclamato dal Presidente del Consiglio in base al conteggio effettuato dalla Commissione di scrutinio, assistita dal Segretario generale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da un Consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la votazione per appello nominale.
ART. 76
Votazione per appello nominale
1. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata, per ordine alfabetico, dei Consiglieri da parte del Segretario generale.
2. Il Consigliere può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.
ART. 77
Votazione a scrutinio segreto
1. Si vota a scrutinio segreto quando si tratti di proposte su questioni concernenti persone.
2. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede, munite del sigillo della Provincia, distribuite per ordine del Presidente del Consiglio ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna. Lo spoglio delle schede è effettuato dalla Commissione di scrutinio con le modalità di cui all'art. 57 del presente Regolamento.
ART. 78
Quorum per le deliberazioni e calcolo dei voti
1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze speciali, le sedute del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri provinciali assegnati.
2. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
3. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei votanti.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora sorga contestazione circa il risultato della votazione, decide la Commissione di scrutinio, seduta stante. Il Presidente del Consiglio può concedere la parola al solo Consigliere che solleva la contestazione. Le schede contestate sono conservate negli Uffici dell'Ente per sessanta giorni a decorrere dall'avvenuta esecutività della deliberazione.
5. Qualora la legge o i regolamenti prevedano la rappresentanza delle minoranze, si procederà con il voto limitato.
6. In caso di parità di voto, il Presidente del Consiglio può riproporre la votazione della proposta in una delle sedute successive.
ART. 79
Presentazione, esame e votazione di emendamenti
1. Prima della dichiarazione di chiusura della discussione, ogni Consigliere può proporre emendamenti ai provvedimenti in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio, il quale ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
3. L'esame di ogni emendamento ha inizio con la loro illustrazione da parte di uno dei presentatori e ciascun Consigliere può intervenire nella discussione, per una sola volta e per non più di cinque minuti.
4. Gli emendamenti - quando riguardano lo stesso argomento - debbono essere posti in discussione secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi ed emendamenti aggiuntivi.
5. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.
6. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo, va posto ai voti il mantenimento del testo.
7. Le modifiche agli emendamenti possono essere presentate fino al momento della votazione. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere riproposti da altri Consiglieri.
8. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire, seduta stante, i pareri di cui all'art. 53 e l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, nr. 142. In presenza di tale evenienza, la votazione è rinviata ad una seduta successiva.
ART. 80
Non accettazione di emendamenti
1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione di emendamenti formulati con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con deliberazioni assunte dal Consiglio.
2. Fermi restando i poteri dell'Ufficio di Presidenza, in caso di dissenso decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
ART. 81
Rinvio in Commissione
1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame della proposta in discussione qualora si renda necessaria o opportuna un'ulteriore istruttoria.
2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito.
