capo vi bis - commissione di garanzia e controllo
INDICE
C A P O VI BIS
COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO
Art. 40 bis Istituzione
Art. 40 ter Poteri
Art. 40 quater Rinvio
CAPO VI BIS
COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO
REGOLAMENTO
1. E' istituita la Commissione di Garanzia e Controllo con le funzioni di cui all’art. 42 bis dello Statuto.
1. La Commissione ha diritto di ottenere, dai rappresentanti nominati o designati in Enti, Istituzioni, Fondazioni e Società di capitali, idonee relazioni sull'attività degli stessi, da trasmettere al Consiglio ogni volta venga richiesto da un Consigliere Provinciale nell'ambito della stessa Commissione, ed almeno una volta l'anno.
2. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni proprie della Commissione secondo quanto previsto dall’art. 42 bis dello Statuto, il Presidente della stessa ha la facoltà di esercitare il diritto di rivolgersi agli enti di secondo grado e, tramite gli uffici competenti, alle società a partecipazione provinciale per ottenere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale sono tenuti, se richiesto ed entro breve termine, a relazionare alla Commissione sull’andamento dei soggetti di cui hanno la rappresentanza, sulle sue prospettive future e su ogni altra informazione utile per l’esercizio del ruolo di indirizzo e controllo proprio del Consiglio Provinciale.
3. La commissione può, inoltre, formulare proposte e suggerimenti in merito alla trasparenza ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi é formulare, su richiesta dell'amministrazione provinciale, pareri preventivi su tali materie.
1. Per tutto quanto non contemplato, si rimanda a quanto stabilito per le Commissioni consiliari permanenti.
