CAPO III - Gruppi consiliari
INDICE
CAPO III
GRUPPI CONSILIARI
» Art. 9 Composizione dei Gruppi
» Art. 10 Dichiarazione di appartenenza
» Art. 11 Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare
REGOLAMENTO
CAPO III
GRUPPI CONSILIARI
ART. 9
Composizione dei Gruppi
1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati, qualunque ne sia il numero.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad eccezione delle ipotesi di adesione al Gruppo misto e di quanto previsto all'art. 37, comma 3, dello Statuto provinciale, per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessari almeno tre Consiglieri. Non può essere costituito più di un Gruppo misto.
3. In ogni caso il Gruppo formato dagli eletti nel medesimo raggruppamento continua ad essere costituito anche quando il Gruppo stesso - per la adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo - è formato da un solo Consigliere.
ART. 10
Dichiarazione di appartenenza
1. Entro cinque giorni dalla convalida degli eletti, ciascun Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente del Consiglio in quale Gruppo consiliare entra a far parte. I Consiglieri subentranti nel corso del mandato devono presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla prima seduta successiva alla loro proclamazione.
2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del capo Gruppo, dell'eventuale vice capo Gruppo e dei loro sostituti che dovessero verificarsi nel corso del mandato.
3. In caso di mancata designazione, si considera capo Gruppo il Consigliere più anziano di età appartenente al Gruppo stesso.
ART. 11
Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare
1. Il fondo di dotazione dei Gruppi previsto dall'art. 42, comma 1, dello Statuto è di norma utilizzato per far fronte alle seguenti spese:
. spese telefoniche e postali;
. spese per acquisto di giornali, libri e riviste;
. spese per la stampa e l'informazione, per divulgazione delle attività dei Gruppi consiliari;
. spese di rappresentanza per fini istituzionali della Provincia;
. spese per convegni e manifestazioni per fini istituzionali della Provincia;
. spese per consulenze e collaborazioni;
. spese per servizio bar;
. spese per il reperimento e l'acquisizione di documentazione e progetti presso altri Enti e Istituzioni, per attività e iniziative connesse ai fini istituzionali della Provincia.
2. Il Consiglio provinciale nel momento in cui delibera i criteri per l'assegnazione e per l'utilizzo dei fondi può stabilire anche altre forme per utilizzare gli stessi.
3. Le spese telefoniche e postali sono addebitate al fondo di competenza di ciascun Gruppo in sede di rendiconto trimestrale.
4. Per le spese per consulenze e collaborazioni, il capo Gruppo, individuato il consulente o il collaboratore, stipula con lo stesso una convenzione, in nome e per conto del Gruppo consiliare di appartenenza e con l'utilizzo - ai soli fini fiscali e tributari - del codice fiscale della Provincia. La convenzione è poi trasmessa alla Giunta provinciale per la sola "comunicazione" ed alla Ragioneria per le annotazioni di legge ai fini fiscali e per le successive procedure di pagamento. Il pagamento è effettuato con cadenza mensile tramite mandato.
5. Le altre spese di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con ricorso alla Cassa Economale. A tal fine ogni Gruppo - nel limite consentito dal proprio fondo di dotazione - predispone una richiesta scritta indicando gli elementi essenziali della spesa e la trasmette, tramite la segreteria dei Gruppi, all'Economato, usando i "buoni economali". L'Economato presenterà il conto trimestrale delle spese anticipate - distinto per ogni Gruppo consiliare - alla Ragioneria per la rendicontazione e il rimborso.
