CAPO II - Presidente del Consiglio ed Ufficio di Presidenza
CAPO II
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED UFFICIO DI PRESIDENZA
» Art. 3 Poteri e prerogative del Presidente del Consiglio
» Art. 4 Poteri e prerogative del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente
» Art. 5 Compiti ed attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza
» Art. 6 Modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza
» Art. 7 Validità della seduta e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
» Art. 8 Cessazione e surroga dei componenti l'Ufficio di Presidenza
REGOLAMENTO
CAPO II
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED UFFICIO DI PRESIDENZA
ART. 3
Poteri e prerogative del Presidente del Consiglio
1. Come previsto dall'art. 38 dello Statuto, al Presidente spetta una funzione di predisposizione, coordinamento e disciplina dei lavori del Consiglio nella più assoluta indipendenza e garantendo i diritti di tutti i Consiglieri.
2. In particolare il Presidente:
a. predispone l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
b. convoca il Consiglio;
c. dirige i lavori consiliari garantendo il buon andamento degli stessi e l'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
d. sovrintende all'Ufficio di Presidenza;
e. ha facoltà di sospendere i lavori del Consiglio, d'accordo con i capi Gruppo, e di sciogliere la riunione quando si verifichino turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.
ART. 4
Poteri e prerogative del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente
1. Il Vice Presidente vicario esercita le funzioni di Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente vicario le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dall'altro Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età presente in Consiglio.
ART. 5
Compiti e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza garantisce la tutela dei diritti dei Consiglieri e per lo
svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura operativa. L'Ufficio di Presidenza è
equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni consiliari permanenti.
2. In particolare l'Ufficio di Presidenza:
a. attua ogni iniziativa per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie,
informazioni e documenti utili alla loro attività amministrativa per la Provincia;
b. si pronuncia sulle questioni pregiudiziali, sospensive, sulle ragioni d'ordine qualora la
decisione assunta direttamente dal Presidente del Consiglio sia stata contestata dal o dai
proponenti. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime o sia contestata da almeno
un quinto dei Consiglieri, decide il Consiglio provinciale, con votazione palese, senza
discussione.
c. stabilisce le modalità per l'accesso al pubblico e per la pubblicizzazione delle sedute
consiliari;
d. organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni consiliari, anche mediante la
consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei capi Gruppo consiliari e dei Presidenti
delle Commissioni;
e. formula proposte al Consiglio in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare
all'Ufficio di Presidenza, ai Gruppi consiliari e alle Commissioni mezzi, strutture e servizi per
lo svolgimento delle loro funzioni;
f. decide sull'urgenza di mozioni e interrogazioni formulate dai Consiglieri. Questa
decisione deve essere assunta all'apertura dei lavori consiliari prima dell'esame degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime o sia
contestata da almeno un quinto dei Consiglieri, decide il Consiglio provinciale, con votazione
palese, senza discussione.
g. riferisce al Consiglio provinciale sui lavori delle Commissioni consiliari ogni sei mesi;
h. assicura i servizi di biblioteca e la documentazione per i lavori consiliari;
i. tiene rapporti con gli Uffici di Presidenza delle altre assemblee elettive;
l. esprime parere per la partecipazione dei Consiglieri provinciali a convegni, congressi,
viaggi di studio, a spese della Provincia, e individua - sentiti i capi Gruppo ed in accordo con il
Presidente della Provincia - i singoli Consiglieri ammessi a partecipare;
m. ha il compito di trasmettere copia dei verbali delle Commissioni agli Uffici competenti
della Provincia.
Modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio provinciale e - sempre su convocazione del Presidente del Consiglio - quando ne sia fatta richiesta dagli altri due membri dell'Ufficio di Presidenza o dal Presidente della Provincia.
2. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa - con funzioni consultive - il dirigente dell'Ufficio di segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale.
3. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.
4. Il Consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, individua annualmente un capitolo di bilancio destinato al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.
ART. 7
Validità della seduta e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno due membri.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente, o del Vice Presidente vicario in caso di assenza del primo.
ART. 8
Cessazione e surroga dei componenti l'Ufficio di Presidenza
1. I componenti l'Ufficio di Presidenza cessano dalla carica in caso di dimissioni, oltre che nei casi di revoca di cui all'art. 40 dello Statuto.
2. La surroga dei componenti deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio provinciale, nella prima seduta successiva alla cessazione.
