CAPO I - Disposizioni preliminari
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
» Art. 1 Prima convocazione del Consiglio
» Art. 2 Prima adunanza del Consiglio - Adempimenti della prima seduta
REGOLAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1
Prima convocazione del Consiglio
1. Il Presidente della Provincia neo-eletto convoca la prima seduta del Consiglio provinciale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Tale seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione stessa.
ART. 2
Prima adunanza del Consiglio - Adempimenti della prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente della Provincia neo-eletto fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Nella prima adunanza il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna della cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. Immediatamente dopo la sua elezione il Presidente del Consiglio assume la presidenza della seduta, nel corso della quale il Presidente della Provincia presenta i componenti della Giunta ed ha quindi luogo la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, nr. 142.
