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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali
INDICE
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
» Art. 31 - Disposizioni finali
» Art. 32 - Disposizioni transitorie
» Art. 33 - Formalità
REGOLAMENTO
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 31
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 32
Disposizioni transitorie
1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'01/01/2004 ai sensi dell'art. 52 comma secondo del D.Lgs 446/97.
ART. 33
Formalità
1. Il presente regolamento deve essere comunicato, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A.R. ai fini dell’art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
» Art. 31 - Disposizioni finali
» Art. 32 - Disposizioni transitorie
» Art. 33 - Formalità
REGOLAMENTO
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 31
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 32
Disposizioni transitorie
1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'01/01/2004 ai sensi dell'art. 52 comma secondo del D.Lgs 446/97.
ART. 33
Formalità
1. Il presente regolamento deve essere comunicato, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A.R. ai fini dell’art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
