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TITOLO V - Tutela dell'Amministrazione
INDICE
TITOLO V
Tutela dell'Amministrazione
» Art. 29 - Autotutela
» Art. 30 - Tutela giudiziaria
REGOLAMENTO
TITOLO V
TUTELA DELL AMMINISTRAZIONE
ART. 29
Autotutela (32)
1. La Provincia, nella persona del Dirigente responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo della soccombenza;
e) costo derivante da inutili carichi di lavoro
Qualora da tale analisi emerga l’inopportunità di proseguire una lite il Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
3. Nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile di cui al comma 1 procede all’annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto ed in particolare nelle ipotesi di:
a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) evidente errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
e) mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
Note
(32)
D.L. 30/9/1994 . 564- art. 2- quater " Autotutela" ,modificato da: L del 18/02/1999 n. 28 art. 27, Testo: in vigore dal 09/03/1999
1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività' dell'amministrazione.
1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato
ART. 30
Tutela giudiziaria
1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata, di regola, all'Avvocatura Provinciale
2. Nei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie nei quali la Provincia è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, può stare in giudizio, con i propri Dirigenti.
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REGOLAMENTO
TITOLO V
TUTELA DELL AMMINISTRAZIONE
ART. 29
Autotutela (32)
1. La Provincia, nella persona del Dirigente responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo della soccombenza;
e) costo derivante da inutili carichi di lavoro
Qualora da tale analisi emerga l’inopportunità di proseguire una lite il Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
3. Nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile di cui al comma 1 procede all’annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto ed in particolare nelle ipotesi di:
a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) evidente errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
e) mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
Note
(32)
D.L. 30/9/1994 . 564- art. 2- quater " Autotutela" ,modificato da: L del 18/02/1999 n. 28 art. 27, Testo: in vigore dal 09/03/1999
1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività' dell'amministrazione.
1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato
ART. 30
Tutela giudiziaria
1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata, di regola, all'Avvocatura Provinciale
2. Nei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie nei quali la Provincia è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, può stare in giudizio, con i propri Dirigenti.
