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TITOLO IV - Gestione delle entrate
INDICE
TITOLO IV
Gestione delle entrate
» Art. 13 - Forme di gestione delle entrate
» Art. 14 - Soggetti responsabili delle entrate
» Art. 15 - Scadenze per la riscossione delle entrate
» Art. 16 - Modalità di pagamento
» Art. 17 - Rateizzazioni del pagamento
» Art. 18 - Riscossione di somme di modesto ammontare
» Art. 19 - Rimborsi
» Art. 20 - Attività di verifica e controllo della riscossione
» Art. 21 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora
» Art. 22 - Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
» Art. 23 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi
» Art. 24 - Sanzioni tributarie per violazione di norme tributarie
» Art. 25 - Riscossione coattiva
» Art. 26 - Procedure per la riscossione coattiva
» Art. 27 - Rateizzazioni di importi iscritti a ruolo
» Art. 28 - Cessione dei crediti
REGOLAMENTO
TITOLO IV
GESTIONE DELLE ENTRATE
ART. 13
Forme di gestione delle entrate
1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia e di razionale utilizzo delle risorse disponibili.
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è rivolta al conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità e collaborazione con i cittadini.
3. La gestione diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa del competente Servizio, avuto riguardo alle sue dotazioni in termini di risorse umane e strumentali.
4. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/97 (8) , possono essere gestite, anche disgiuntamente nelle seguenti forme, ove non si provveda in forma diretta:
a) per l’accertamento delle entrate tributarie, nelle forme associate con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale ai sensi dell’art. 114, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell' entrata in vigore del del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ;
d) affidamento ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della medesima concessione;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed al D.M. 18 settembre 2000, n. 289. (9)
5. La forma di gestione prescelta deve essere effettuata nel regolamento relativo a ciascuna entrata.
6. Nel caso sia disposto l’affidamento della gestione secondo una delle forme indicate nelle lettere c), d) ed e) del precedente comma 4 il soggetto gestore dev’essere individuato mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica effettuate in conformità alla vigente disciplina in tema di appalti pubblici.
7. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
8. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1e 2 , della legge 23 dicembre 1994 n. 724. (10)
Note:
(8)
D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446- art. 52, c 5, . I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
(9)
D.M. 18 settembre 2000, n. 289 " Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"
(10)
Legge 23 dicembre 1994 n. 724 - art. 44 - c. 2 " 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione"
ART. 14
Soggetti responsabili delle entrate
1. Soggetti responsabili della gestione delle singole entrate della Provincia sono i Dirigenti dei Centri di Responsabilità ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Centro di Responsabilità.
2. In particolare il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Il responsabile di cui al punto 1 può assegnare ad altro dipendente del servizio la responsabilità del procedimento con il quale è accertata e riscossa l'entrata ed ogni adempimento inerente.
ART. 15
Scadenze per la riscossione delle entrate
1. Con l'accertamento dell'entrata viene determinata la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico e vengono inoltre determinati il debitore, la somma da incassare, la scadenza della riscossione.
2. La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata:
- per le entrate accertate mediante emissione di ruoli: dal ruolo medesimo;
- per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge: dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalita' di versamento del tributo.
3. La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, e' determinata:
- per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli: dalla lista o dal ruolo medesimo;
- per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta: dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti.
ART. 16
Modalità di pagamento
1. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso e la sollecita trasmissione all’ente dei dati inerenti il versamento, nel rispetto del regolamento di contabilità, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
2. Nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l’ente promuove la definizione di tali forme d’intesa con il medesimo soggetto. A tali possono essere stipulate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con soggetti, organizzazioni od enti, anche di livello nazionale, capillarmente diffusi nel territorio comunale, fermo restando quanto previsto per l’individuazione del soggetto affidatario della riscossione, al quale dev’essere comunque unitariamente ricondotta la gestione di detta fase.
3. Le somme dovute per le entrate proprie possono essere pagate mediante:
- versamento diretto alla tesoreria provinciale;
- versamento nel conto corrente postale intestato alla Provincia Servizio di tesoreria;
- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
- assegno bancario, fermo restando che ove risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (11)
- versamento presso gli sportelli del concessionario della riscossione, ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto.
4. La riscossione di particolari entrate, entro importi predefiniti, può essere effettuata dal Settore Economato se specificatamente previsto dal regolamento di contabilità.
Nota:
(11)
Legge 27 dicembre 1997, n. 449. art. 24, comma 39, Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso
ART. 17
Rateizzazioni del pagamento
1. Su richiesta del debitore può essere concessa, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà di ordine economico dello stesso, previa presentazione di specifica domanda presentata prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, la rateizzazione dell'importo dovuto in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, come dalla seguente tabella:
fino a € 258,00 Nessuna rateizzazione
Da € 258,01 a € 517,00 Fino a un massimo di 6 rate mensili
Da € 517,01 a € 2.583,00 Fino a un massimo di 12 rate mensili
Da € 2.583,01 a € 5.165,00 Fino a un massimo di 18 rate mensili
Da € 5.165,01 a € 25.823,00 Fino a un massimo di 24 rate mensili
Da € 25.823,01 Fino a un massimo di 30 rate rate mensili
2. La rateizzazione è concessa alle seguenti condizioni:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale.
3. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e si procederà alla riscossione coattiva dell’importo ancora dovuto mediante iscrizione a ruolo, così come previsto dai successivi artt. 25 e 26, riscuotibile in un'unica soluzione.
5. E' fatta salva la concessione di una rateizzazione più favorevole al contribuente se espressamente prevista da disposizioni di legge o da regolamenti locali disciplinanti la singola entrata.
6. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.
7. Soggetto giuridico competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Dirigente responsabile della singola entrata.
ART. 18
Riscossione di somme di modesto ammontare
1. Non si procede alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di sanzioni ed interessi, e per ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato dai decreti che saranno emanati ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 (12) . Nella attesa di emanazione di tali decreti attualmente gli importi minimi previsti sono pari a euro 16,53, così come fissati dal D.P.R. del 16/4/1999 N. 129.
Tali importi sono arrontondati all'euro ed in ogni caso non devono intendersi come franchigia.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
- qualora si tratti di somme dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi, compresi sanzioni, interessi, spese ed accessori risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1;
- ai tributi provinciali riscossi dalla Provincia o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali, a mero titolo esemplificativo, il tributo per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
Note:
(12)
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 . art. 25 " Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare"
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonchè norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro
ART. 19
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito da ciascuna legge d’imposta, decorrenti dalla data del pagamento ovvero, se successiva, dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, il funzionario responsabile notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
4. In base all'art. 17, comma 88, della Legge 15/5/1997 n. 127 (13) , si stabilisce di non effettuare i rimborsi qualora la somma da rimborsare non superi l'importo di € 16,53.
Note:
(13)
Legge 15/5/1997 n. 127- art. 17, c. 88, con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente medesimo.
ART. 20
Attività di verifica e controllo della riscossione
1. Il Dirigente responsabile del Servizio al quale è affidata la riscossione dell'entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il Dirigente, nell’ambito delle attività di verifica e controllo, può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.
3. Nel caso in cui non sussistano prove certe dell’inadempimento il Dirigente, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
4. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (14) con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 relative alla partecipazione al procedimento amministrativo.
5. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della legge 212/2000 (15) .
Note:
(14)
Legge 7 agosto 1990 N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
(15)
Legge 27 luglio 2000, N. 212 - art. 12 "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto verifiche fiscali"
ART. 21
Intimazione al pagamento e costituzione in mora
1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo effettuata ai sensi del precedente articolo, risulta che il debitore non ha eseguito il pagamento totale o parziale della somma dovuta, alla scadenza stabilita, si ha inadempimento.
2. Per le entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da pubblici servizi, in caso di inadempimento deve essere effettuata la costituzione in mora del debitore (art. 1219 del Codice Civile ) (16) mediante:
- intimazione al pagamento fatta per iscritto;
- notificazione allo stesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico del soggetto inadempiente, nelle misure indicate dal D.M. 8/01/2001 (17)
L'atto di intimazione deve contenere:
a) l'indicazione del credito nel suo esatto ammontare e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
b) l'indicazione degli interessi;
c) il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione;
d) l'avviso della possibilità di opporre ricorso alle autorità competente, le modalità per il suo inoltro, i termini previsti per legge;
e) l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
3. L'intimazione al pagamento deve essere disposta dal Dirigente responsabile del Servizio al quale risulta affidata l'entrata, tramite
l' Avvocatura Provinciale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il versamento come individuato al precedente articolo 15 e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
4. Nel caso in cui il debitore non provvede al versamento entro la data indicata nell'intimazione di pagamento, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalita' indicate nei successivi articoli 24 e 25.
5. Per crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo non necessita la messa in mora del debitore.
Note:
(16)
art. 1219 del Codice Civile disciplina la costituzione in mora del debitore ed al comma 1 dispone che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
(17)
Vedi nota art. 22
ART. 22
Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
1. La contestazione del mancato o tardivo pagamento di somme aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del destinatario, del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonchè l’eventuale ulteriore termine assegnato per adempiere.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio deve contenere tutti i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 212/2000 (18) e dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai precedenti commi deve essere effettuato mediante notificazione effettuata ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti, nelle misure indicate dal D.M. 8/01/2001. (19)
Note:
(18)
Legge 212 del 27 luglio 2000 - art. 7 "1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti"
(19)
D. M. delle Finanze 8/01/2001 - art. 2: "1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art.14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146
ART. 23
Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi
1. Gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso di tributi provinciali sono dovuti nella misura pari al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 133/99 (20)
2. La misura di cui al comma precedente si applica ai provvedimenti emessi successivamente all'adozione del presente regolamento, nonchè a quelli non definitivi alla data medesima.
Note:
(20)
Legge 13 maggio 1999 n. 133 -, art. 13 "Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi"
l. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e' determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 24
Sanzioni tributarie per violazione di norme tributarie
1. In materia di sanzioni amministrative si applicano le disposizioni legislative di carattere generale di cui ai i D.Lgs. 18/12/97 nn. 471 - 472 - 473 (21) - e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per ritardati od omessi versamenti di tributi riscossi dalla provincia o da terzi a favore della Provincia si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 471. (22)
3. Per omessa, ritardata o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie.
4. Le sanzioni sono graduate dal Consiglio Provinciale in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.
5. Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/97 n. 472 (23) e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
6. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Provincia, ancorchè successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
8. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, anche unitamente all'avviso di accertamento o di liquidazione.
Note:
(21)
D. Lgs. 18 dicembre 1997 N 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
D. Lgs. 18 dicembre 1997 N 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
D. Lgs. 18 dicembre 1997 N 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lett. q, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(22)
D. Lgs. 18/12/97 N. 471 - art. 13 -" Ritardati od omessi versamenti diretti"
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente
(23)
D. Lgs. 18 Dicembre 1997 N. 472 art. 13 " Ravvedimento"1. La sanzione e' ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze
ART. 25
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Provincia avviene secondo la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/73 N. 602 (24), tenuto conto di quanto stabilito dai decreti legislativi 46 del 26/2/99 (25) e n. 112 del 13/4/99 (26),
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione coattiva sia svolta in proprio secondo la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, concernente l'approvazione del testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Il responsabile dell'entrata deve dare idonea motivazione in ordine all’opportunità, alla legittimità ed alla convenienza economica, prima del recupero, mediante ricorso al giudice ordinario, di crediti per entrate patrimoniali.
Note:
(24)
D.P.R. 29/09/1973 n. 602 " Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"
(25)
D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 " Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"
(26)
D.Lgs.13/04/1999 n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"
ART. 26
Procedure per la riscossione coattiva
1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio dopo che sia trascorso il termine assegnato per il versamento.
2. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata.
3. Le entrate patrimoniali ed assimilate aventi causa in rapporti di diritto privato, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, sono iscritte a ruolo quando il credito risulta da titolo avente efficacia esecutiva; per tali entrate quindi si deve provvedere all'emissione dell'ingiunzione di pagamento con la procedura prevista dal R.D. 14/4/1910 n. 639.
4. I ruoli sono formati dal Servizio gestione tributi sulla base di elenchi predisposti, anche su supporto magnetico, dai servizi che gestiscono le singole entrate.
5. Gli elenchi corredati dalla documentazione o dalla attestazione del responsabile dell'entrata che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al Servizio Gestione Tributi ogni centoventi giorni e almeno 12 mesi prima della prescrizione del credito e devono contenere i seguenti dati:
- il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita per le persone fisiche;
- la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- il codice fiscale dei debitori;
- gli importi a carico di ciascun debitore;
- l’anno o il periodo di riferimento del credito;
- l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
6. Il Servizio Gestione Tributi provvede:
- alla formazione dei ruoli secondo tempi, procedure e criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321;
- all'apposizione del Visto di esecutività sui ruoli ai sensi dell’art. 52, quinto comma, lettera d) del D.lgs 15/12/97 n. 446. e dell' articolo 3, ottavo comma, del D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
7. La redazione e la compilazione meccanografica dei ruoli è affidata Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321. (27)
Note:
(27)
D.M. 3 settembre 1999 n. 321 " Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46"
ART. 27
Rateizzazioni di importi iscritti a ruolo
1. Su richiesta del debitore può essere concessa, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà economiche dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, così come previsto al precedente art. 17, comma 1.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena decadenza prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Il Dirigente responsabile provvede alla verifica presso il concessionario della riscossione del mancato inizio della procedura esecutiva.
3. Se l'importo da rateizzare è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria questa deve essere immediatamente escussa;
- il carico non può essere più rateizzato.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato dall'art. 21 del D.P.R. 602/73, modificato dall'art. 4 del D.M. 27/06/2003 (28) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento se la domanda è presentata prima di tale data; qualora il contribuente presenti domanda di rateizzazione dopo la scadenza del termine di pagamento gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda. In tale ultima ipotesi il concessionario della riscossione applicherà gli interessi di mora, nella misura stabilita annualmente dal Ministero delle Finanze (29), per il periodo intercorrente tra la data di notifica della cartella e fino alla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione.
7. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente al debito rateizzato alle scadenze stabilite.
8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadano l'ultimo giorno del mese.
9. Soggetto giuridico competente alla concessione di dilazioni di pagamento del contribuente è il dirigente responsabile delle singole entrate. Lo stesso dopo attenta analisi della temporanea situazione di difficoltà, vi può provvedere mediante propria determinazione.
10. I provvedimenti di rateazione debbono essere disposti in tre copia una per l'ufficio, una per il contribuente ed una per il Concessionario della Riscossione.
Note:
(28)
D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 art. 21 " Interessi per dilazione del pagamento" modificato da: DM del 27/06/2003 art. 4 - emesso da : Ministero dell'Economia e delle Finanze, testo in vigore dal 1/7/2003 " Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma ,si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.
(29)
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - art. 30, modificato da: DLG del 26/02/1999 n. 46 art. 14, "Interessi di mora" - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
ART. 28
Cessione dei crediti
1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento per i crediti liquidi ed esigibili aventi natura non tributaria, al fine di conseguirne celermente l’incasso può essere proceduto alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno 3 anni, individuati sulla base di apposita gara, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, (30) convertito dalla legge n. 140/ 1997. Il prezzo base di gara è determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e delle loro effettive possibilità di realizzazione.
2. I crediti di difficile riscossione di cui al precedente comma, sono individuati su proposta del Dirigente responsabile dell'entrata , previa verifica del Direttore Centrale Finanze e Bilancio e su conforme parere dell’organo di revisione.
3. I crediti aventi natura tributaria – compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità – possono essere ceduti a titolo oneroso a soggetti terzi prescelti attraverso procedure di evidenza pubblica. I crediti oggetto della cessione sono individuati dal Dirigente responsabile dell'entrata in base a criteri prestabiliti dalla Giunta.
4. La cessione dei crediti di cui al precedente comma è effettuata a titolo definitivo in applicazione dell’art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (31) L’ente locale è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, ma non risponde dell’eventuale insolvenza dei debitori.
5. La cessione dei crediti di cui al precedente comma 3 è effettuata secondo condizioni che tengano conto della natura dei medesimi crediti, e delle loro effettive possibilità di realizzazione.
Note:
(30)
D. L. 28 marzo 1997, N. 79 - art. 8 "Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche" 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.
1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l’entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.
(31)
Legge 21 Novembre 2000 N.. 342 - art. 76 "Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio". 1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale
2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione
3. Le cessioni di cui al comma 1:
a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile,
b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.
4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale
5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta
TITOLO IV
Gestione delle entrate
» Art. 13 - Forme di gestione delle entrate
» Art. 14 - Soggetti responsabili delle entrate
» Art. 15 - Scadenze per la riscossione delle entrate
» Art. 16 - Modalità di pagamento
» Art. 17 - Rateizzazioni del pagamento
» Art. 18 - Riscossione di somme di modesto ammontare
» Art. 19 - Rimborsi
» Art. 20 - Attività di verifica e controllo della riscossione
» Art. 21 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora
» Art. 22 - Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
» Art. 23 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi
» Art. 24 - Sanzioni tributarie per violazione di norme tributarie
» Art. 25 - Riscossione coattiva
» Art. 26 - Procedure per la riscossione coattiva
» Art. 27 - Rateizzazioni di importi iscritti a ruolo
» Art. 28 - Cessione dei crediti
REGOLAMENTO
TITOLO IV
GESTIONE DELLE ENTRATE
ART. 13
Forme di gestione delle entrate
1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia e di razionale utilizzo delle risorse disponibili.
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è rivolta al conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità e collaborazione con i cittadini.
3. La gestione diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa del competente Servizio, avuto riguardo alle sue dotazioni in termini di risorse umane e strumentali.
4. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/97 (8) , possono essere gestite, anche disgiuntamente nelle seguenti forme, ove non si provveda in forma diretta:
a) per l’accertamento delle entrate tributarie, nelle forme associate con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale ai sensi dell’art. 114, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell' entrata in vigore del del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ;
d) affidamento ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della medesima concessione;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed al D.M. 18 settembre 2000, n. 289. (9)
5. La forma di gestione prescelta deve essere effettuata nel regolamento relativo a ciascuna entrata.
6. Nel caso sia disposto l’affidamento della gestione secondo una delle forme indicate nelle lettere c), d) ed e) del precedente comma 4 il soggetto gestore dev’essere individuato mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica effettuate in conformità alla vigente disciplina in tema di appalti pubblici.
7. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
8. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1e 2 , della legge 23 dicembre 1994 n. 724. (10)
Note:
(8)
D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446- art. 52, c 5, . I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
(9)
D.M. 18 settembre 2000, n. 289 " Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"
(10)
Legge 23 dicembre 1994 n. 724 - art. 44 - c. 2 " 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione"
ART. 14
Soggetti responsabili delle entrate
1. Soggetti responsabili della gestione delle singole entrate della Provincia sono i Dirigenti dei Centri di Responsabilità ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Centro di Responsabilità.
2. In particolare il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Il responsabile di cui al punto 1 può assegnare ad altro dipendente del servizio la responsabilità del procedimento con il quale è accertata e riscossa l'entrata ed ogni adempimento inerente.
ART. 15
Scadenze per la riscossione delle entrate
1. Con l'accertamento dell'entrata viene determinata la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico e vengono inoltre determinati il debitore, la somma da incassare, la scadenza della riscossione.
2. La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata:
- per le entrate accertate mediante emissione di ruoli: dal ruolo medesimo;
- per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge: dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalita' di versamento del tributo.
3. La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, e' determinata:
- per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli: dalla lista o dal ruolo medesimo;
- per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta: dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti.
ART. 16
Modalità di pagamento
1. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso e la sollecita trasmissione all’ente dei dati inerenti il versamento, nel rispetto del regolamento di contabilità, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
2. Nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l’ente promuove la definizione di tali forme d’intesa con il medesimo soggetto. A tali possono essere stipulate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con soggetti, organizzazioni od enti, anche di livello nazionale, capillarmente diffusi nel territorio comunale, fermo restando quanto previsto per l’individuazione del soggetto affidatario della riscossione, al quale dev’essere comunque unitariamente ricondotta la gestione di detta fase.
3. Le somme dovute per le entrate proprie possono essere pagate mediante:
- versamento diretto alla tesoreria provinciale;
- versamento nel conto corrente postale intestato alla Provincia Servizio di tesoreria;
- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
- assegno bancario, fermo restando che ove risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (11)
- versamento presso gli sportelli del concessionario della riscossione, ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto.
4. La riscossione di particolari entrate, entro importi predefiniti, può essere effettuata dal Settore Economato se specificatamente previsto dal regolamento di contabilità.
Nota:
(11)
Legge 27 dicembre 1997, n. 449. art. 24, comma 39, Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso
ART. 17
Rateizzazioni del pagamento
1. Su richiesta del debitore può essere concessa, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà di ordine economico dello stesso, previa presentazione di specifica domanda presentata prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, la rateizzazione dell'importo dovuto in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, come dalla seguente tabella:
fino a € 258,00 Nessuna rateizzazione
Da € 258,01 a € 517,00 Fino a un massimo di 6 rate mensili
Da € 517,01 a € 2.583,00 Fino a un massimo di 12 rate mensili
Da € 2.583,01 a € 5.165,00 Fino a un massimo di 18 rate mensili
Da € 5.165,01 a € 25.823,00 Fino a un massimo di 24 rate mensili
Da € 25.823,01 Fino a un massimo di 30 rate rate mensili
2. La rateizzazione è concessa alle seguenti condizioni:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale.
3. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e si procederà alla riscossione coattiva dell’importo ancora dovuto mediante iscrizione a ruolo, così come previsto dai successivi artt. 25 e 26, riscuotibile in un'unica soluzione.
5. E' fatta salva la concessione di una rateizzazione più favorevole al contribuente se espressamente prevista da disposizioni di legge o da regolamenti locali disciplinanti la singola entrata.
6. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.
7. Soggetto giuridico competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Dirigente responsabile della singola entrata.
ART. 18
Riscossione di somme di modesto ammontare
1. Non si procede alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di sanzioni ed interessi, e per ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato dai decreti che saranno emanati ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 (12) . Nella attesa di emanazione di tali decreti attualmente gli importi minimi previsti sono pari a euro 16,53, così come fissati dal D.P.R. del 16/4/1999 N. 129.
Tali importi sono arrontondati all'euro ed in ogni caso non devono intendersi come franchigia.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
- qualora si tratti di somme dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi, compresi sanzioni, interessi, spese ed accessori risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1;
- ai tributi provinciali riscossi dalla Provincia o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali, a mero titolo esemplificativo, il tributo per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
Note:
(12)
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 . art. 25 " Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare"
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonchè norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro
ART. 19
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito da ciascuna legge d’imposta, decorrenti dalla data del pagamento ovvero, se successiva, dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, il funzionario responsabile notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
4. In base all'art. 17, comma 88, della Legge 15/5/1997 n. 127 (13) , si stabilisce di non effettuare i rimborsi qualora la somma da rimborsare non superi l'importo di € 16,53.
Note:
(13)
Legge 15/5/1997 n. 127- art. 17, c. 88, con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente medesimo.
ART. 20
Attività di verifica e controllo della riscossione
1. Il Dirigente responsabile del Servizio al quale è affidata la riscossione dell'entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il Dirigente, nell’ambito delle attività di verifica e controllo, può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.
3. Nel caso in cui non sussistano prove certe dell’inadempimento il Dirigente, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
4. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (14) con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 relative alla partecipazione al procedimento amministrativo.
5. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della legge 212/2000 (15) .
Note:
(14)
Legge 7 agosto 1990 N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
(15)
Legge 27 luglio 2000, N. 212 - art. 12 "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto verifiche fiscali"
ART. 21
Intimazione al pagamento e costituzione in mora
1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo effettuata ai sensi del precedente articolo, risulta che il debitore non ha eseguito il pagamento totale o parziale della somma dovuta, alla scadenza stabilita, si ha inadempimento.
2. Per le entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da pubblici servizi, in caso di inadempimento deve essere effettuata la costituzione in mora del debitore (art. 1219 del Codice Civile ) (16) mediante:
- intimazione al pagamento fatta per iscritto;
- notificazione allo stesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico del soggetto inadempiente, nelle misure indicate dal D.M. 8/01/2001 (17)
L'atto di intimazione deve contenere:
a) l'indicazione del credito nel suo esatto ammontare e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
b) l'indicazione degli interessi;
c) il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione;
d) l'avviso della possibilità di opporre ricorso alle autorità competente, le modalità per il suo inoltro, i termini previsti per legge;
e) l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
3. L'intimazione al pagamento deve essere disposta dal Dirigente responsabile del Servizio al quale risulta affidata l'entrata, tramite
l' Avvocatura Provinciale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il versamento come individuato al precedente articolo 15 e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
4. Nel caso in cui il debitore non provvede al versamento entro la data indicata nell'intimazione di pagamento, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalita' indicate nei successivi articoli 24 e 25.
5. Per crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo non necessita la messa in mora del debitore.
Note:
(16)
art. 1219 del Codice Civile disciplina la costituzione in mora del debitore ed al comma 1 dispone che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
(17)
Vedi nota art. 22
ART. 22
Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
1. La contestazione del mancato o tardivo pagamento di somme aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del destinatario, del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonchè l’eventuale ulteriore termine assegnato per adempiere.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio deve contenere tutti i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 212/2000 (18) e dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai precedenti commi deve essere effettuato mediante notificazione effettuata ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti, nelle misure indicate dal D.M. 8/01/2001. (19)
Note:
(18)
Legge 212 del 27 luglio 2000 - art. 7 "1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti"
(19)
D. M. delle Finanze 8/01/2001 - art. 2: "1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art.14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146
ART. 23
Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi
1. Gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso di tributi provinciali sono dovuti nella misura pari al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 133/99 (20)
2. La misura di cui al comma precedente si applica ai provvedimenti emessi successivamente all'adozione del presente regolamento, nonchè a quelli non definitivi alla data medesima.
Note:
(20)
Legge 13 maggio 1999 n. 133 -, art. 13 "Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi"
l. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e' determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 24
Sanzioni tributarie per violazione di norme tributarie
1. In materia di sanzioni amministrative si applicano le disposizioni legislative di carattere generale di cui ai i D.Lgs. 18/12/97 nn. 471 - 472 - 473 (21) - e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per ritardati od omessi versamenti di tributi riscossi dalla provincia o da terzi a favore della Provincia si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 471. (22)
3. Per omessa, ritardata o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie.
4. Le sanzioni sono graduate dal Consiglio Provinciale in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.
5. Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/97 n. 472 (23) e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
6. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Provincia, ancorchè successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
8. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, anche unitamente all'avviso di accertamento o di liquidazione.
Note:
(21)
D. Lgs. 18 dicembre 1997 N 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
D. Lgs. 18 dicembre 1997 N 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
D. Lgs. 18 dicembre 1997 N 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lett. q, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(22)
D. Lgs. 18/12/97 N. 471 - art. 13 -" Ritardati od omessi versamenti diretti"
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente
(23)
D. Lgs. 18 Dicembre 1997 N. 472 art. 13 " Ravvedimento"1. La sanzione e' ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze
ART. 25
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Provincia avviene secondo la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/73 N. 602 (24), tenuto conto di quanto stabilito dai decreti legislativi 46 del 26/2/99 (25) e n. 112 del 13/4/99 (26),
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione coattiva sia svolta in proprio secondo la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, concernente l'approvazione del testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Il responsabile dell'entrata deve dare idonea motivazione in ordine all’opportunità, alla legittimità ed alla convenienza economica, prima del recupero, mediante ricorso al giudice ordinario, di crediti per entrate patrimoniali.
Note:
(24)
D.P.R. 29/09/1973 n. 602 " Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"
(25)
D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 " Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"
(26)
D.Lgs.13/04/1999 n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"
ART. 26
Procedure per la riscossione coattiva
1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio dopo che sia trascorso il termine assegnato per il versamento.
2. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata.
3. Le entrate patrimoniali ed assimilate aventi causa in rapporti di diritto privato, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, sono iscritte a ruolo quando il credito risulta da titolo avente efficacia esecutiva; per tali entrate quindi si deve provvedere all'emissione dell'ingiunzione di pagamento con la procedura prevista dal R.D. 14/4/1910 n. 639.
4. I ruoli sono formati dal Servizio gestione tributi sulla base di elenchi predisposti, anche su supporto magnetico, dai servizi che gestiscono le singole entrate.
5. Gli elenchi corredati dalla documentazione o dalla attestazione del responsabile dell'entrata che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al Servizio Gestione Tributi ogni centoventi giorni e almeno 12 mesi prima della prescrizione del credito e devono contenere i seguenti dati:
- il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita per le persone fisiche;
- la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- il codice fiscale dei debitori;
- gli importi a carico di ciascun debitore;
- l’anno o il periodo di riferimento del credito;
- l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
6. Il Servizio Gestione Tributi provvede:
- alla formazione dei ruoli secondo tempi, procedure e criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321;
- all'apposizione del Visto di esecutività sui ruoli ai sensi dell’art. 52, quinto comma, lettera d) del D.lgs 15/12/97 n. 446. e dell' articolo 3, ottavo comma, del D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
7. La redazione e la compilazione meccanografica dei ruoli è affidata Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321. (27)
Note:
(27)
D.M. 3 settembre 1999 n. 321 " Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46"
ART. 27
Rateizzazioni di importi iscritti a ruolo
1. Su richiesta del debitore può essere concessa, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà economiche dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, così come previsto al precedente art. 17, comma 1.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena decadenza prima dell’inizio della procedura esecutiva.
Il Dirigente responsabile provvede alla verifica presso il concessionario della riscossione del mancato inizio della procedura esecutiva.
3. Se l'importo da rateizzare è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria questa deve essere immediatamente escussa;
- il carico non può essere più rateizzato.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato dall'art. 21 del D.P.R. 602/73, modificato dall'art. 4 del D.M. 27/06/2003 (28) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento se la domanda è presentata prima di tale data; qualora il contribuente presenti domanda di rateizzazione dopo la scadenza del termine di pagamento gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda. In tale ultima ipotesi il concessionario della riscossione applicherà gli interessi di mora, nella misura stabilita annualmente dal Ministero delle Finanze (29), per il periodo intercorrente tra la data di notifica della cartella e fino alla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione.
7. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente al debito rateizzato alle scadenze stabilite.
8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadano l'ultimo giorno del mese.
9. Soggetto giuridico competente alla concessione di dilazioni di pagamento del contribuente è il dirigente responsabile delle singole entrate. Lo stesso dopo attenta analisi della temporanea situazione di difficoltà, vi può provvedere mediante propria determinazione.
10. I provvedimenti di rateazione debbono essere disposti in tre copia una per l'ufficio, una per il contribuente ed una per il Concessionario della Riscossione.
Note:
(28)
D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 art. 21 " Interessi per dilazione del pagamento" modificato da: DM del 27/06/2003 art. 4 - emesso da : Ministero dell'Economia e delle Finanze, testo in vigore dal 1/7/2003 " Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma ,si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.
(29)
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - art. 30, modificato da: DLG del 26/02/1999 n. 46 art. 14, "Interessi di mora" - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
ART. 28
Cessione dei crediti
1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento per i crediti liquidi ed esigibili aventi natura non tributaria, al fine di conseguirne celermente l’incasso può essere proceduto alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno 3 anni, individuati sulla base di apposita gara, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, (30) convertito dalla legge n. 140/ 1997. Il prezzo base di gara è determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e delle loro effettive possibilità di realizzazione.
2. I crediti di difficile riscossione di cui al precedente comma, sono individuati su proposta del Dirigente responsabile dell'entrata , previa verifica del Direttore Centrale Finanze e Bilancio e su conforme parere dell’organo di revisione.
3. I crediti aventi natura tributaria – compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità – possono essere ceduti a titolo oneroso a soggetti terzi prescelti attraverso procedure di evidenza pubblica. I crediti oggetto della cessione sono individuati dal Dirigente responsabile dell'entrata in base a criteri prestabiliti dalla Giunta.
4. La cessione dei crediti di cui al precedente comma è effettuata a titolo definitivo in applicazione dell’art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (31) L’ente locale è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, ma non risponde dell’eventuale insolvenza dei debitori.
5. La cessione dei crediti di cui al precedente comma 3 è effettuata secondo condizioni che tengano conto della natura dei medesimi crediti, e delle loro effettive possibilità di realizzazione.
Note:
(30)
D. L. 28 marzo 1997, N. 79 - art. 8 "Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche" 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.
1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l’entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.
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Legge 21 Novembre 2000 N.. 342 - art. 76 "Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio". 1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale
2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione
3. Le cessioni di cui al comma 1:
a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile,
b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.
4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale
5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta
