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TITOLO III - Entrate provinciali
INDICE
TITOLO III
Entrate provinciali
» Art. 9 - Individuazione delle entrate
» Art. 10 - Regolamenti per tipologie di entrate
» Art. 11 - Determinazione delle imposte, dei canoni e delle tariffe
» Art. 12 - Agevolazioni tributarie
REGOLAMENTO
TITOLO III
ENTRATE PROVINCIALI
ART. 9
Individuazione delle entrate
1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
- entrate tributarie;
- entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
- entrate derivanti da canoni d'uso;
- entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- entrate derivanti da trasferimenti, sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
- entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità.
ART. 10
Regolamenti per tipologie di entrate
1. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata con apposito regolamento.
2. I regolamenti sono adottati con deliberazione del Consiglio Provinciale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono efficaci dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.
3. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere trasmesse al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi mediante raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15dicembre 1997 n. 446 ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
ART. 11
Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell’ordinamento locale che eventualmente disciplina appositamente la singola entrata, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.
2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell’esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.
3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest’ultima può essere adeguata anche nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento; l’incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell’incremento, non prevedibile al momento dell’adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev’essere adeguatamente comprovata da apposita relazione dal responsabile dell’entrata.
4. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazione di servizi sono determinate in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 (6) e 201, c. 4 (7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Note:
(6)
T.U.E.L. 267/2000 - art. 117 "Tariffe dei servizi"
(7)
T.U.E.L. 267/2000 - art. 201, c. 4, “ criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici”
ART. 12
Agevolazioni tributarie
1. Il Consiglio Provinciale, nel rispetto della normativa vigente, provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esclusioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti prevedano ulteriori agevolazioni, ovvero misure più favorevoli per il contribuente, le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.
3. Nel caso in cui per la concessione dell’agevolazione, sia necessario esibire specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l’esclusione dell’agevolazione.
TITOLO III
Entrate provinciali
» Art. 9 - Individuazione delle entrate
» Art. 10 - Regolamenti per tipologie di entrate
» Art. 11 - Determinazione delle imposte, dei canoni e delle tariffe
» Art. 12 - Agevolazioni tributarie
REGOLAMENTO
TITOLO III
ENTRATE PROVINCIALI
ART. 9
Individuazione delle entrate
1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
- entrate tributarie;
- entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
- entrate derivanti da canoni d'uso;
- entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- entrate derivanti da trasferimenti, sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
- entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità.
ART. 10
Regolamenti per tipologie di entrate
1. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata con apposito regolamento.
2. I regolamenti sono adottati con deliberazione del Consiglio Provinciale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono efficaci dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.
3. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere trasmesse al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi mediante raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15dicembre 1997 n. 446 ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
ART. 11
Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell’ordinamento locale che eventualmente disciplina appositamente la singola entrata, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.
2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell’esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.
3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest’ultima può essere adeguata anche nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento; l’incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell’incremento, non prevedibile al momento dell’adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev’essere adeguatamente comprovata da apposita relazione dal responsabile dell’entrata.
4. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazione di servizi sono determinate in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 (6) e 201, c. 4 (7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Note:
(6)
T.U.E.L. 267/2000 - art. 117 "Tariffe dei servizi"
(7)
T.U.E.L. 267/2000 - art. 201, c. 4, “ criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici”
ART. 12
Agevolazioni tributarie
1. Il Consiglio Provinciale, nel rispetto della normativa vigente, provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esclusioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti prevedano ulteriori agevolazioni, ovvero misure più favorevoli per il contribuente, le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.
3. Nel caso in cui per la concessione dell’agevolazione, sia necessario esibire specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l’esclusione dell’agevolazione.
