TITOLO II - Rapporti con il contribuente
INDICE
TITOLO II
Rapporti con il contribuente
» Art. 3 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
» Art. 4 - Efficacia temporale delle norme tributarie
» Art. 5 - Rapporti con il contribuente ed informazione
» Art. 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione
» Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
» Art. 8 - Interpello del contribuente
REGOLAMENTO
TITOLO II
RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
ART. 3
Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
1. La Provincia esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i
propri regolamenti ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27 luglio
2000 n. 212 contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti" .
2. I regolamenti che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel
titolo e i singoli articoli devono indicare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti devono indicare anche il
contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative dei regolamenti debbono essere introdotte riportando il testo
conseguentemente modificato.
Efficacia temporale delle norme tributarie
1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
ART. 5
Rapporti con il contribuente e informazione
1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa delle entrate proprie i rapporti con i cittadini sono basati su criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle risoluzioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici e presso l’U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) provinciale; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Per le comunicazioni dirette alla Provincia e salvo diversa disposizione di legge fa fede, ai fini dell’individuazione della data di ricezione, il timbro di arrivo apposto dall’ufficio protocollo dell’ente.
ART. 6
Conoscenza degli atti e semplificazione
1. Il Dirigente responsabile delle entrate tributarie deve:
- assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati provvedendo a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo articolo 22, comma 3;
- informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che impediscano il riconoscimento, sia pure parziale, di un credito, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti;
- assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
2. La Provincia non può richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento. Parimenti sono accertati d'ufficio gli stati, fatti e qualità che la Provincia è tenuta a certificare.
ART. 7
Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti della Provincia sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 241/90 (5), concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, anche per estratto, all'atto che lo richiama.
2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Note:
(5)
Legge 241/1990 - art. 3 :
c.1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
c.2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
c.3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama
c.4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità' cui e' possibile ricorrere
ART. 8
Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente, qualora sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, può inoltrare per iscritto alla Provincia circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie riferite a casi concreti e personali con esposizione, in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo.
3. La Provincia risponde in forma scritta e motivata entro centoventi giorni dalla data di ricezione.
Nel caso in cui la Provincia, a seguito dell'evoluzione interpretativa o di orientamenti giurisprudenziali, cambi il proprio indirizzo riguardo alla risposta data, deve notificarlo al contribuente e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo a quello di notifica.
4. La risposta ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza e limitatamente al caso concreto oggetto dell'interpello.
5. Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 3, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui l'istanza d'interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti ovvero un numero rilevante d'istanze concerne la stessa questione il Dirigente responsabile dell'entrata tributaria è tenuto a sottoporre la questione all'organo consiliare affinché quest'ultimo adotti indirizzi generali per l'applicazione della normativa in esame.
La Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione ed il suo contenuto è diffuso tempestivamente con modalità idonee a renderlo disponibile al più vasto numero di contribuenti.
8. Qualora la questione oggetto d'interpello coinvolga aspetti fondamentali dell’ordinamento dell’entrata tributaria specifica, il Dirigente responsabile dell'entrata tributaria entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino che ha inoltrato istanza d'interpello. In tali casi il termine di cui al comma 3 rimane sospeso fino alla ricezione della risposta da parte del Ministero stesso, e comunque non oltre 120 giorni dalla presentazione della richiesta del contribuente. Il Dirigente responsabile dell’entrata darà risposta all’interpello alla ricezione del parere ministeriale.
9. Nel caso in cui la risposta dell'ufficio pervenga al contribuente oltre il termine previsto al comma 3, la Provincia recupera l'imposta eventualmente dovuta ed i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello, oppure quando, avendolo già posto in essere, non aveva nell'istanza, esposto in modo chiaro ed univoco la soluzione interpretativa che intendeva adottare.
10. Con riferimento all'imposta provinciale di trascrizione l'interpello è disciplinato all'art. 8 del regolamento I.P.T.
