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TITOLO I - Disposizioni generali
INDICE
TITOLO I
Disposizioni generali
» Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
» Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
REGOLAMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1), ed allo Statuto dell’ente, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonchè di favorire la collaborazione con il cittadino-contribuente.
2. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (2), e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (3).
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell’ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l’accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati.
Eventuali deroghe ai criteri generali recati dal presente regolamento, previste in considerazione di particolari aspetti connessi alla natura dell'entrata, devono essere espressamente indicate dagli atti che disciplinano l'entrata stessa.
Note:
(1)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “
(2)
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 -art. 52 - " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."
(3)
Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"
ART. 2
Limiti alla potestà regolamentare
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 (4) , le entrate proprie di natura tributaria, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Note:
(4)
v.nota (2)
TITOLO I
Disposizioni generali
» Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
» Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
REGOLAMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1), ed allo Statuto dell’ente, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonchè di favorire la collaborazione con il cittadino-contribuente.
2. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (2), e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (3).
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell’ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l’accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati.
Eventuali deroghe ai criteri generali recati dal presente regolamento, previste in considerazione di particolari aspetti connessi alla natura dell'entrata, devono essere espressamente indicate dagli atti che disciplinano l'entrata stessa.
Note:
(1)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “
(2)
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 -art. 52 - " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."
(3)
Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"
ART. 2
Limiti alla potestà regolamentare
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 (4) , le entrate proprie di natura tributaria, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Note:
(4)
v.nota (2)
