CAPO VIII - Il contratto
INDICE
CAPO VIII
IL CONTRATTO
» Art. 38 Stipulazione dei contratti
» Art. 39 Documetazione antimafia
» Art. 40 Deposito spese contrattuali
» Art. 41 Cauzione
» Art. 42 Autorizzazione all'acquisto di beni
» Art. 43 Alienazioni
» Art. 44 Forme di stipulazione dei contratti
» Art. 45 Adempimenti per la stipulazione dei contratti
» Art. 46 Termine
» Art. 47 L'Ufficiale rogante
» Art. 48 Trattamento fiscale
» Art. 49 L'interpretazione dei contratti
» Art. 50 La cessione del contratto - Recesso
» Art. 51 Subappalto e cottimo
» Art. 52 Consegna dei lavori
» Art. 53 Variazioni all'opera
» Art. 54 I termini di esecuzione
» Art. 55 Prezzo - Modalità di pagamento
» Art. 56 Liquidazione della spesa
» Art. 57 Direzione dei lavori
» Art. 58 Vigilanza sulla realizzazione dell'opera
» Art. 59 Il collaudo
» Art. 60 Elenco provinciale dei collaudatori - Commissione di collaudo
» Art. 61 Responsabilità del funzionario
REGOLAMENTO
CAPO VIII
IL CONTRATTO
ART. 38
Stipulazione dei contratti
1. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, determina le competenze dei Dirigenti in ordine alla stipulazione dei contratti, alla relativa sottoscrizione e ad ogni atto connesso o conseguente.
2. Il contenuto del contratto deve essere totalmente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo.
3. Non sono da considerare norme derogatorie negli atti di acquisti e alienazioni le norme attinenti alla migliore identificazione catastale, anche se comportanti limitate variazioni delle consistenze e dei conseguenti prezzi totali, se pattuiti a misura.
ART. 39
Documentazione antimafia
1. La Provincia è tenuta ad acquistare prima della stipulazione di ogni contratto d'appalto, fornitura o servizio, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia, di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al comma 9 dell'art, 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55, la cui certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.
ART. 40
Deposito spese contrattuali
1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva dell'Amministrazione provinciale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, presso la Tesoreria provinciale.
ART. 41
Cauzione
1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti sono tenuti a prestare cauzione, in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al cinque per cento dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
4. Compete alla Giunta provinciale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
ART. 42
Autorizzazione all'acquisto di beni
1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio provinciale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisizione degli immobili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al demanio provinciale o comunque alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità: La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.
ART. 43
Alienazioni
1. I contratti di alienazione di beni immobili, ad eccezione delle donazioni e delle permute, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti da esperirsi con le modalità previste dalle leggi vigenti. Le donazioni o cessioni gratuite o a prezzo simbolico potranno avvenire solo a favore di enti pubblici e con vincolo a pubbliche finalità o in conto oneri di urbanizzazione o in esecuzione di leggi speciali.
2. La regola del pubblico incanto nelle vendite dovrà essere derogata nei seguenti casi:
a. retrocessione o restituzione di beni espropriati a norma degli artt. 60 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, salva la prelazione di cui all'art. 21 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;
b. in analogia a quanto previsto dall'art. 21 della legge urbanistica, a trattativa privata per le rispettive porzioni adiacenti alle singole proprietà, o a mezzo di gara non formale qualora per la conformazione e l'ubicazione del reliquato risulti prospettabile un interesse di due o più confinanti all'acquisto.
3. Le trattative di alienazione e di permuta immobiliare debbono avvenire sulla base di perizie estimative redatte dall'Ufficio tecnico provinciale o da rapporto-perizia nei casi di operazioni di esigua entità, ed essere approvate con apposite deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 6.
4. Gli avvisi d'asta verranno pubblicizzati secondo la normativa di legge e con aggiuntiva pubblicità a mezzo stampa nazionale o locale da decidersi caso per caso a seconda dell'entità del valore degli immobili posti in vendita. Le aste verranno presidedute dal Presidente della Giunta provinciale o da un delegato ai sensi degli artt. 53 e 60 dello Statuto. Delle relative operazioni verrà redatto verbale a cura del Segretario generale o del Vice Segretario generale in funzione di Ufficiale rogante. Qualora gli incanti e le gare in genere andassere deserti, verrà valutata dal Consiglio provinciale con propria deliberazione l'opportunità di ripetere la gara con eventuale ribasso della base d'asta o procedere a trattativa privata o ristretta.
5. Le gare non formali, esperibili nei soli casi previsti dai commi che precedono, verranno effettuate previa adeguata pubblicità da stabilirsi caso per caso nelle relative deliberazioni mediante invito agli interessati alla trasmissione di offerta di miglioramento del prezzo periziato dall'Ufficio tecnico in busta chiusa e sigillata, con indicazione sul retro della busta stessa della causale dell'offerta. L'apertura delle buste avverrà alla presenza del Segretario generale o del Vice Segretario generale e del Dirigente del Settore competente, nonché dell'Assessore alla partita. Delle relative operazioni verrà redatto verbale in forma di rapporto sulla relativa pratica a firma del Segretario generale o del Vice Segretario generale. Con deliberazione della Giunta provinciale verrà preso atto dell'esito della gara e della conseguente aggiudicazione.
6. Le alienazioni di beni mobili possono avvenire a trattativa privata, se di limitato valore. Qualora vengano posti in vendita beni di consistente valore o di particolare interesse, dovrà procedersi a mezzo di pubblici incanti.
7. Restano salve in ogni caso le prelazioni, priorità o preferenze previste da norme specifiche.
ART. 44
Forme di stipulazione dei contratti
1. La stipulazione dei contratti dell'Amministrazione provinciale può avvenire nelle seguenti forme:
- in forma pubblica, a mezzo notaio;
- in forma pubblica amministrativa, a mezzo del Segretario generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata autenticata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali;
- per mezzo di corrispondenza. secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;
- per scrittura privata autenticata, quando trattasi di atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri per i quali tuttavia la legge non prescriva l'atto pubblico.
ART. 45
Adempimenti per la stipulazione dei contratti
1. I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, devono essere stipulati con le imprese aggiudicatarie, dai Dirigenti competenti ai lavori, forniture e servizi, o dagli organi di governo dell'Ente, secondo le disposizioni dell'art. 60 comma 2 dello Statuto, entro 60 giorni dall'avvenuto completamento della certificazione prevista dalla legge per la loro sottoscrizione.
2. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la certificazione o l'autocertificazione, se consentita, agli effetti della legislazione antimafia vigente.
3. L'aggiudicatario è tenuto a presentare la documentazione richiestagli entro il termine assegnato dall'Amministrazione.
4. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla sottoscrizione del contratto entro il termine di cui al comma precedente, la Provincia ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione dell'offerta, di disporre l'incameramento della eventuale cauzione e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. L'Amministrazione è tenuta a restituire entro 60 giorni dalla aggiudicazione i depositi cauzionali - ove richiesti ai sensi della legislazione vigente - in precedenza costituiti da coloro che non sono risultati vincitori.
6. In ogni caso è attribuita al Presidente della Provincia o ad un Assessore delegato la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione dei diritti reali di garanzia.
ART. 46
Termine
Ogni singolo contratto deve contenere la specifica indicazione dei termini e della durata.
ART. 47
L'Ufficiale rogante
1. Il Segretario generale o chi legittimamente lo sostituisce roga i contratti nell'esclusivo interesse della Provincia.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
ART. 48
Trattamento fiscale
1. Per i diritti di segreteria, l'imposta di bollo, la registrazione del contratto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.
ART. 49
L'interpretazione dei contratti
1. Ai contratti stipulati dalla Provincia si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata, è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
ART. 50
La cessione del contratto - Recesso
1. Il contratto di appalto non può essere ceduto. La cessione del contratto comporta il recesso unilaterale da parte della Provincia.
2. La Provincia potrà inoltre recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale e quanto l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.
3. I provvedimenti di recesso del contratto devono essere adottati dalla Giunta, da notificarsi all'appaltatore.
ART. 51
Subappalto e cottimo
1. L'affidamento in subappalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzata dalla Giunta provinciale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice qualora sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1990 n. 55, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il mancato rispetto, anche di una sola, delle condizioni suddette comporta l'immediata dell'autorizzazione.
ART. 52
Consegna dei lavori
1. Il competente funzionario tecnico della Provincia provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna dei lavori non può comunque avvenire prima dell'approvazione dell'aggiudicazione da parte della Giunta provinciale e non oltre &= giorni dalla data di registrazione del contratto.
ART. 53
Dissesto finanziario
1. L'appaltatore non può introdurre alcuna variazione al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente a deliberazione esecutiva a norma di legge.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, gli eventuali atti di sottomissione dei compensi al di fuori del contratto.
ART. 54
I termini di esecuzione
1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche della Provincia sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. La Provincia può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e delle eventuali penali è trattenuto sul prezzo dei lavori.
ART. 55
Prezzo - Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza della provincia puòavvenire a corpo o a misura. In ogni caso in esso si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contrtti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia.
4. Nel caso di cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Casa depositi e prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni fissata dalla legge.
ART. 56
Liquidazione della spesa
1. Indipendentemente dalla forma contrattuale adottata, il funzionario responsabile liquida le fatture fino all'importo impegnato a favore del soggetto individuato in sede di delibera a contrattare.
2. Parimenti si procede alla liquidazione delle spese per quanto attiene alle locazioni degli immobili, alle somministrazioni, alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo, alle liquidazioni delle notule professionali.
3. Per quanto concerne la liquidazione degli stati di avanzamento lavori, provvede - su proposta del Direttore lavori - il funzionario responsabile con proprio provvedimento.
4. In caso di contestazione la competenza alla liquidazione è riservata alla Giunta.
ART. 57
Direzione dei lavori
1. Di norma la direzione dei lavori è affidata ad uno o più tecnici della Provincia, nominati dalla Giunta.
2. La Giunta si riserva la facoltà di incaricare un libero professionista qualificato o un tecnico di altra Amministrazione pubblica con apposito e motivato provvedimento.
3. I compiti, le responsabilità ed i compensi, ove previsti e dovuti, sono disciplinati dalla normativa vigente.
ART. 58
Vigilanza sulla realizzazione dell'opera
1. La Provincia esercita vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.
2. A tal fine la Giunta provinciale adotta tutti i provvedimenti che ritiene più opportuni.
ART. 59
Il collaudo
1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
2. Per i lavori d'importo fino a L. 1000 milioni l'atto formale di collaudazione può essere sostituito, su motivata determinazione del dirigente dell'Unità Organizzativa interessata, dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati daldirigente dell'Unità Organizzativa interessata entro due mesi dalla scadenze indicate nei commi precedenti.
ART. 60
Elenco provinciale dei collaudatori - Commissione di collaudo
1. Il consiglio provinciale, all'inizio di ogni legislatura, procede alla formazione di un elenco di collaudatori individuando dieci nominativi per ognuna delle categorie di iscrizione previste dall'art. 35 della l.r. 12 settembre 1983 n. 70.
2. Costituiscono requisito essenziale per far parte dell'elenco l'iscrizione all'Albo regionale dei collaudatori.
3. Per le opere superiori ad un miliardo di lire, le operazioni di collaudo sono svolte da apposita Commissione tecnico-amministrativa, composta da tre membri, nominata dalla Giunta provinciale.
4. E' facoltà della Giunta provinciale servirsi della Commissione di collaudo anche per le opere inferiori a L. 1 miliardo che presentino complessi aspetti di natura tecnica, giuridica ed amministrativa.
5. I componenti della Commissione potranno essere nominati, mediante sorteggio e per una volta sola, dalla Giunta provinciale.
6. Spettano ai componenti della Commissione i compensi stabiliti dalle leggi e dai tariffari professionali previsti per i collaudi di opere pubbliche.
7. Per i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria si prescinde dalla nomina della terna dei collaudatori.
8. Per tutto quanto non disciplinato dai commi precedenti, si applica l'art. 38 della l.r. 12 settembre 1983 n. 70.
ART. 61
Responsabilità del funzionario
1. Nell'espletamento delle funzioni previste nel preente regolamento attinenti la gestione e la conduzione degli interventi, i Funzionari responsabili - ferma restando la responsabilitù penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i pubblici impiegati - ono responsabili, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, del buon andamento, dell'imparzialità e della letittimità degli adempimenti loro affidati.
2. I Funzionari medesimi sono responsabili sia nel rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicata dall'Amministrazione provinciale, sia dell'osservanza dei termini, sia del conseguimento dei risultati dalla stesa individuati.
3. Durante l'incarico, su richiesta della Giunta provinciale o del singolo Assessore competente, il Funzionario responsabile relaziona sull'andamento dell'esecuzione dei lavori, fornitura eservizi, e sul verificarsi di fatti rilevanti che possono in qualche modo influire o modificare il loro andamento.
