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CAPO VII - La trattativa privata
INDICE
CAPO VII
LA TRATTATIVA PRIVATA
» Art. 33 Commissione per la trattativa privata
» Art. 34 Modalità di applicazione
» Art. 35 Lavori, forniture e servizi eseguibili con procedura semplificata
» Art. 35 BIS Procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi
» Art. 36 Albo dei fornitori
» Art. 37 Capitolato di oneri
REGOLAMENTO
CAPO VII
LA TRATTATIVA PRIVATA
ART. 33
Commissione per la trattativa privata
1. Le Commissioni di gare per appalti di lavori e la fornitura di beni o servizi, esperiti con il metodo della trattativa privata, sono composte:
- dal Dirigente dell'unità organizzativa interessata, con funzioni di Presidente.
- da due o quattro esperti, anche esterni all'Amministrazione, con specifica competenza.
Assiste un funzionario amministrativo, che funge da Segretario.
ART. 34
Modalità di applicazione
1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente normativa statale e regionale, è possibile affidare lavori o forniture di beni e servizi mediante trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara i casi seguenti;
a. in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso;
b. per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti di esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
c. per forniture la cui fabbricazione o consegna a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possano essere affidate che ad un fornitore determinato;
d. nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risulta da avvenimenti imprevedibili;
e. per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
f. per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista alla esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale, senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;
g. per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto, purché tali lavori siano conformi ad un progetto di base, oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tale caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto;
h. per lavori, forniture, servizi e prestazioni da aggiudicarsi alle cooperative sociali per le fattispecie di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991 n. 381 e ad organizzazioni di volontariato di cui all'art. 7 della Legge 1178/1991 n. 266;
i. per lavoro, forniture e servizi di qualsiasi genere per importi fino a L. 200.000.000.
2. Per importi superiori a L. 15.000.000, con esclusione dell'IVA, la trattativa privata avviene mediante gara ufficiosa, preventivamente interpellando, a mezzo documentabile, concorrenti ritenuti idonei in numero considerato dal Dirigente interessato sufficiente a garantire, anche in relazione all'importo, un'adeguata concorrenzialità. Per importi fino a L. 15.000.000 l'affidamento può essere effettuato tramite trattativa diretta anche con un solo soggetto o impresa, da parte dello stesso Dirigente.
3. La Commissione, di cui al precedente art. 33, accertati gli estremi di notifica degli inviti, procede all'apertura contestuale di tutte le buste contenenti le offerte.
4. Dello svolgimento della gara, a cura del Segretario della Commissione, viene redatto verbale nel quale debbono essere indicati i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da esse presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta del soggetto con cui la predetta Commissione propone di addivenire alla stipulazione del contratto. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri.
5. La Commissione conclude i suoi lavori con un parere sulle offerte, assunto a maggioranza dei voti, e formula motivata proposta sulla base della quale il Dirigente dell'unità organizzativa interessata procede con propria determinazione all'aggiudicazione.
6. L'eventuale non aggiudicazione dovrà risultare da apposito atto adeguatamente motivato.
ART. 35
Lavori, forniture e servizi eseguibili con procedura semplificata
1. Il ricorso alle procedure semplificate (amministrazione diretta o economia diretta, cottimo fiduciario, sistema misto) è consentito per l'acquisto di beni e servizi, prestazioni ed esecuzione dei lavori, nei casi nei quali per le caratteristiche dell'oggetto del contratto si riveli irrealizzabile o antieconomico o nocivo per la funzionalità dei servizi il ricorso alle normali procedure di gara in relazione alla qualità della prestazione, alle sue modalità di esecuzione, alla limitatezza del servizio nel tempo, e all'eseguità della spesa.
2. I lavori, le forniture, i servizi e le prestazioni eseguibili con procedure semplificate sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di opere e di locali, con relativi impianti, infissi e manufatti.
b) provviste, lavori e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione.
c) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei medesimi e alla salute pubblica;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) spese per progettazioni, direzioni lavori, verifiche e consulenze, prestazioni di servizi topografici, collaudi anche statici, indagini e studi geologici, documentazione cartografica, parcelle di notai ed avvocati, nonché spese per servizi vari per perizie, stime, valutazioni, revisioni contabili;
f) provviste, lavori e prestazioni per la manutenzione e la sistemazione delle strade provinciali, per lo sgombero e il trasporto della neve, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, per le riparazioni urgenti di infrastrutture e di opere di protezione, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego.
g) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche relative a software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
h) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e altri mezzi di trasporto; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori e pezzi di ricambio;
i) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e scientifiche, di impianti telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora, sino ad un importo di L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali;
l) partecipazione e organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali, sportive, di spettacolo o comunque interessanti la Provincia.
m) divulgazione di bandi di concorso e gara, acquisti di pubblicazioni, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
n) traslochi e trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio e relative attrezzature,;
o) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali;
p) acquisto di materiali di cancelleria, di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e convegni per importi non superiori a L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali;
q) spese minute, non previste nelle lettere precedenti, sino all'importo di L. 5.000.000, al netto degli oneri fiscali.
3. I limiti di spesa di ogni lavoro, provvista o servizio di cui al presente articolo sono fissati nella misura massima di 200.000 unità di conto europee al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per le spesi di cui ai punti i), p) che hanno un limiti di L. 10.000.000 e al punto q) con limite di L. 5.000.000.
Le spese di cui ai punti a), e), f), g), h), l), n) e o) possono essere effettuate nel limite di L. 200.000.000.
4. In deroga ai limiti di spesa di cui al precedente comma 3, possono essere eseguiti con procedure semplificate lavori, forniture, servizi e prestazioni nei casi di:
a. eventi naturali o straordinari, nei limiti degli interventi strettamente necessari a ripristinare le situazioni preesistenti e ad eliminare le situazioni di pericolo;
b. scioglimento del rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel termine previsto dal contratto;
c. completamento non previsto dai contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione.
5. I lavori, le forniture, i servizi e le prestazioni di cui al presente articolo possono essere eseguiti:
a.in amministrazione diretta (in economia diretta );
b. a cottimo fiduciario;
c. con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
6. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, servizi, forniture e prestazioni per i quali si renda necessario ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o soggetti esterne all'ente.
7. I preventivi per l'esecuzione dei lavori, forniture, servizi e prestazioni col sistema del cottimo fiduciario devono richiedersi ad almeno tre soggetti od imprese: E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo di spesa non superi L. 15.000.000, con esclusione dell'IVA.
8. La stipulazione del cottimo fiduciario, che è di competenza del Dirigente dell'unità organizzativa interessata, deve avvenire a mezzo di convenzioni.
9. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.
10. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
ART. 35 BIS
Procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi
La procedura per l'espletamento del cottimo fiduciario si sintetizza nei seguenti punti fondamentali, che debbono essere evidenziati nel verbale di gara, quest'ultimo deve costituire parte integrante della determinazione dirigenziale di aggiudicazione: 1. Richiesta di almeno 5 preventivi acquisiti in via formale, con applicazione del principio di rotazione delle ditte invitate. Le ditte invitate debbono essere potenzialmente in grado di eseguire i servizi o forniture, ossia debbono possedere i requisiti formali, strumentali e tecnici per svolgere i servizi o le forniture. Gli uffici preposti alla preparazione e all'espletamento dei cottimi fiduciari verificano previamente la sussistenza dei requisiti sopra individuati, al fine di evitare irregolarità o inadempienze da parte di imprese inidonee o incapaci ad eseguire le forniture o i servizi ;
2. La lettera di invito deve contenere obbligatoriamente: l'oggetto della prestazione (servizio o fornitura), le eventuali garanzie (cauzione o penali a seconda della tipologia di gara e dell'importo a base di gara), le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
Occorre sottolineare a riguardo che dovranno essere previste nella lettera di invito delle penali da applicarsi nel caso in cui dovesse verificarsi un ritardo nell'esecuzione della fornitura o del servizio, oppure nel caso di inadempimento. In quest'ultima ipotesi le penali dovranno essere commisurate alla gravità dell'inadempimento stesso.
Per l'espletamento del cottimo fiduciario (nel caso in cui l'importo a base di gara sia superiore a € 20.000,00 iva esclusa) è necessaria la formazione di una commissione di gara (i cui componenti vengono designati a rotazione anche in relazione all'oggetto della gara stessa). L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dalla commissione di gara. Il responsabile del servizio provvede a sottoscrivere la lettera di invito e il contratto (art. 6 comma 1° del D.P.R. 384/2001).
3. I criteri di aggiudicazione restano in alternativa il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Restano immutati gli obblighi relativi al collaudo e all'attestazione di regolare esecuzione. Tuttavia tali verifiche non risultano necessarie per importi inferiori ad € 20.000,00 (art. 8 comma 1° del D.P.R. 384/2001).
5. Per ciò che concerne i pagamenti si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 231/2002 e le indicazioni contenute nella delibera Rep. N. 76/2003 del 12/02/2003 atti 17681/1330/2003. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura o dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.
La Provincia di Milano stabilisce l'ammissione al ricorso alle procedure di spesa in economia di cui al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi nei seguenti casi e per i seguenti importi massimi per ogni singola gara, fermo restando l'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip attive, o di utilizzarne i prezzi quale base d'asta al ribasso:
1. Articoli sanitari, biancheria e tessuti, mercerie per un importo fino a € 50.000,00
2. Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a € 50.000,00;
3. Lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'ente non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a € 50.000,00;
4. Materiale di igiene personale e lavaggio biancheria, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a € 50.000,00
5. Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a € 50.000,00;
6. Polizze di assicurazione, per un importo fino a € 50.000,00;
7. Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'ente per un importo fino a € 100.000,00;
8. Spese per la vigilanza di sedi e di beni fino a € 100.000,00
9. Generi di vitto per un importo fino a € 100.000,00
10. Materiale di ripopolamento faunistico per un importo fino a € 100.000,00
11. Noleggio fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi per un importo fino a € 100.000,00
12. Spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e traslochi per un importo fino a € 100.000,00;
13. Abbonamenti a riviste, giornali e periodici per un importo fino a € 130.000,00
14. Cancelleria e beni di consumo diversi per un importo fino € 130.000,00
15. Stampati vari e lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi per un importo fino € 130.000,00
16. Vestiario al personale e dispositivi di protezione individuale per un importo fino a € 130.000,00
17. Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti per un importo fino a € 130.000,00
18. Supporti per manifestazioni/gadget per un importo fino a € 130.000,00
19. Manutenzione apparecchiature hardware e software o sua realizzazione, attrezzature varie, mobili ed arredi, estintori ed automezzi per un importo fino € 130.000,00
20. Fornitura di mobili, fotocopiatrici, hardware, software, climatizzatori ed attrezzature varie e di automezzi un importo fino a € 130.000,00;
21. Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a € 130.000,00;
22. Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a € 130.000,00;
23. Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a € 130.000,00;
24. Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti e/o nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a € 130.000,00;
25. Acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a € 130.000,00.
ART. 36
Albo dei fornitori
1. Per i lavori, forniture di beni e servizi e prestazioni da eseguire tramite trattativa privata o con procedure semplificate, le unità organizzative interessate (Provveditorato per le forniture di beni e servizi, Edilizia, Idraulica e Strade per i lavori) curano la compilazione e l'aggiornamento dell'albo dei fornitori, vale a dire l'elenco delle ditte che, per capacità produttive e/o commerciali, possono essere invitate a concorrere. L'albo dei fornitori, ripartito in categorie per tipi di lavori, forniture, servizi e prestazioni e per settori merceologici, è approvato dalla Giunta Provinciale, previa verifica accurata dell'idoneità e capacità tecnica delle ditte individuate, sentita la competente Commissione consiliare. La Giunta provinciale approva, altresì, l'aggiornamento dell'albo, al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte e per consentire l'iscrizione di nuove ditte, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'albo dei fornitori è uno strumento operativo di esclusivo interesse dell'Amministrazione e pertanto la scelta delle imprese da invitare alle gare o alle trattative, fra quelle iscritte all'albo, è effettuata a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione. L'iscrizione delle imprese all'albo non costituisce vincolo per l'Amministrazione per le scelte in sede di invito alle gare o alle trattative. E' in facoltà dell'Amministrazione di invitare alle gare o alle trattative imprese non iscritte all'albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura e alle caratteristiche dei lavori, forniture, servizi e prestazioni.
3. Per la formazione e l'aggiornamento dell'albo si osservano le forme di pubblicità previste dal capo II del D.P.R. 18.04.1994 n. 573.
4. Al fine di evitare il cumulo di affidamento deve essere garantita l'opportunità di rotazione fra le imprese iscritte all'albo dei fornitori.
5. I soggetti o le imprese devono essere iscritte alla C.C.I.A.A.; ove si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore a L. 75.000.000, il soggetto o l'impresa devono essere iscritti all'Albo Nazionale dei Costruttori.
ART. 37
Capitolato di oneri
1. Per rendere più razionale l'esecuzione dei lavori, forniture , servizi e prestazioni, i competenti servizi curano lo studio e la compilazione di capitolati di oneri/schede tecniche e, se del caso, la formazione di campionari, prezziari e altri simili strumenti per l'analisi dei prezzi e il controllo dei costi.
2. La predisposizione dei capitolati i oneri/schede tecniche deve consentire la massima opportunità di accesso a fonti qualificate, la selezione delle migliori qualità delle forniture e dei lavori avendo riguardo al rapporto ottimale qualità/costo.
CAPO VII
LA TRATTATIVA PRIVATA
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» Art. 34 Modalità di applicazione
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REGOLAMENTO
CAPO VII
LA TRATTATIVA PRIVATA
ART. 33
Commissione per la trattativa privata
1. Le Commissioni di gare per appalti di lavori e la fornitura di beni o servizi, esperiti con il metodo della trattativa privata, sono composte:
- dal Dirigente dell'unità organizzativa interessata, con funzioni di Presidente.
- da due o quattro esperti, anche esterni all'Amministrazione, con specifica competenza.
Assiste un funzionario amministrativo, che funge da Segretario.
ART. 34
Modalità di applicazione
1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente normativa statale e regionale, è possibile affidare lavori o forniture di beni e servizi mediante trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara i casi seguenti;
a. in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso;
b. per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti di esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
c. per forniture la cui fabbricazione o consegna a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possano essere affidate che ad un fornitore determinato;
d. nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risulta da avvenimenti imprevedibili;
e. per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
f. per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista alla esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale, senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;
g. per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto, purché tali lavori siano conformi ad un progetto di base, oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tale caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto;
h. per lavori, forniture, servizi e prestazioni da aggiudicarsi alle cooperative sociali per le fattispecie di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991 n. 381 e ad organizzazioni di volontariato di cui all'art. 7 della Legge 1178/1991 n. 266;
i. per lavoro, forniture e servizi di qualsiasi genere per importi fino a L. 200.000.000.
2. Per importi superiori a L. 15.000.000, con esclusione dell'IVA, la trattativa privata avviene mediante gara ufficiosa, preventivamente interpellando, a mezzo documentabile, concorrenti ritenuti idonei in numero considerato dal Dirigente interessato sufficiente a garantire, anche in relazione all'importo, un'adeguata concorrenzialità. Per importi fino a L. 15.000.000 l'affidamento può essere effettuato tramite trattativa diretta anche con un solo soggetto o impresa, da parte dello stesso Dirigente.
3. La Commissione, di cui al precedente art. 33, accertati gli estremi di notifica degli inviti, procede all'apertura contestuale di tutte le buste contenenti le offerte.
4. Dello svolgimento della gara, a cura del Segretario della Commissione, viene redatto verbale nel quale debbono essere indicati i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da esse presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta del soggetto con cui la predetta Commissione propone di addivenire alla stipulazione del contratto. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri.
5. La Commissione conclude i suoi lavori con un parere sulle offerte, assunto a maggioranza dei voti, e formula motivata proposta sulla base della quale il Dirigente dell'unità organizzativa interessata procede con propria determinazione all'aggiudicazione.
6. L'eventuale non aggiudicazione dovrà risultare da apposito atto adeguatamente motivato.
ART. 35
Lavori, forniture e servizi eseguibili con procedura semplificata
1. Il ricorso alle procedure semplificate (amministrazione diretta o economia diretta, cottimo fiduciario, sistema misto) è consentito per l'acquisto di beni e servizi, prestazioni ed esecuzione dei lavori, nei casi nei quali per le caratteristiche dell'oggetto del contratto si riveli irrealizzabile o antieconomico o nocivo per la funzionalità dei servizi il ricorso alle normali procedure di gara in relazione alla qualità della prestazione, alle sue modalità di esecuzione, alla limitatezza del servizio nel tempo, e all'eseguità della spesa.
2. I lavori, le forniture, i servizi e le prestazioni eseguibili con procedure semplificate sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di opere e di locali, con relativi impianti, infissi e manufatti.
b) provviste, lavori e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione.
c) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei medesimi e alla salute pubblica;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) spese per progettazioni, direzioni lavori, verifiche e consulenze, prestazioni di servizi topografici, collaudi anche statici, indagini e studi geologici, documentazione cartografica, parcelle di notai ed avvocati, nonché spese per servizi vari per perizie, stime, valutazioni, revisioni contabili;
f) provviste, lavori e prestazioni per la manutenzione e la sistemazione delle strade provinciali, per lo sgombero e il trasporto della neve, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, per le riparazioni urgenti di infrastrutture e di opere di protezione, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego.
g) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche relative a software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
h) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e altri mezzi di trasporto; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori e pezzi di ricambio;
i) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e scientifiche, di impianti telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora, sino ad un importo di L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali;
l) partecipazione e organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali, sportive, di spettacolo o comunque interessanti la Provincia.
m) divulgazione di bandi di concorso e gara, acquisti di pubblicazioni, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
n) traslochi e trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio e relative attrezzature,;
o) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali;
p) acquisto di materiali di cancelleria, di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e convegni per importi non superiori a L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali;
q) spese minute, non previste nelle lettere precedenti, sino all'importo di L. 5.000.000, al netto degli oneri fiscali.
3. I limiti di spesa di ogni lavoro, provvista o servizio di cui al presente articolo sono fissati nella misura massima di 200.000 unità di conto europee al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per le spesi di cui ai punti i), p) che hanno un limiti di L. 10.000.000 e al punto q) con limite di L. 5.000.000.
Le spese di cui ai punti a), e), f), g), h), l), n) e o) possono essere effettuate nel limite di L. 200.000.000.
4. In deroga ai limiti di spesa di cui al precedente comma 3, possono essere eseguiti con procedure semplificate lavori, forniture, servizi e prestazioni nei casi di:
a. eventi naturali o straordinari, nei limiti degli interventi strettamente necessari a ripristinare le situazioni preesistenti e ad eliminare le situazioni di pericolo;
b. scioglimento del rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel termine previsto dal contratto;
c. completamento non previsto dai contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione.
5. I lavori, le forniture, i servizi e le prestazioni di cui al presente articolo possono essere eseguiti:
a.in amministrazione diretta (in economia diretta );
b. a cottimo fiduciario;
c. con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
6. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, servizi, forniture e prestazioni per i quali si renda necessario ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o soggetti esterne all'ente.
7. I preventivi per l'esecuzione dei lavori, forniture, servizi e prestazioni col sistema del cottimo fiduciario devono richiedersi ad almeno tre soggetti od imprese: E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo di spesa non superi L. 15.000.000, con esclusione dell'IVA.
8. La stipulazione del cottimo fiduciario, che è di competenza del Dirigente dell'unità organizzativa interessata, deve avvenire a mezzo di convenzioni.
9. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.
10. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
ART. 35 BIS
Procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi
La procedura per l'espletamento del cottimo fiduciario si sintetizza nei seguenti punti fondamentali, che debbono essere evidenziati nel verbale di gara, quest'ultimo deve costituire parte integrante della determinazione dirigenziale di aggiudicazione: 1. Richiesta di almeno 5 preventivi acquisiti in via formale, con applicazione del principio di rotazione delle ditte invitate. Le ditte invitate debbono essere potenzialmente in grado di eseguire i servizi o forniture, ossia debbono possedere i requisiti formali, strumentali e tecnici per svolgere i servizi o le forniture. Gli uffici preposti alla preparazione e all'espletamento dei cottimi fiduciari verificano previamente la sussistenza dei requisiti sopra individuati, al fine di evitare irregolarità o inadempienze da parte di imprese inidonee o incapaci ad eseguire le forniture o i servizi ;
2. La lettera di invito deve contenere obbligatoriamente: l'oggetto della prestazione (servizio o fornitura), le eventuali garanzie (cauzione o penali a seconda della tipologia di gara e dell'importo a base di gara), le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
Occorre sottolineare a riguardo che dovranno essere previste nella lettera di invito delle penali da applicarsi nel caso in cui dovesse verificarsi un ritardo nell'esecuzione della fornitura o del servizio, oppure nel caso di inadempimento. In quest'ultima ipotesi le penali dovranno essere commisurate alla gravità dell'inadempimento stesso.
Per l'espletamento del cottimo fiduciario (nel caso in cui l'importo a base di gara sia superiore a € 20.000,00 iva esclusa) è necessaria la formazione di una commissione di gara (i cui componenti vengono designati a rotazione anche in relazione all'oggetto della gara stessa). L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dalla commissione di gara. Il responsabile del servizio provvede a sottoscrivere la lettera di invito e il contratto (art. 6 comma 1° del D.P.R. 384/2001).
3. I criteri di aggiudicazione restano in alternativa il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Restano immutati gli obblighi relativi al collaudo e all'attestazione di regolare esecuzione. Tuttavia tali verifiche non risultano necessarie per importi inferiori ad € 20.000,00 (art. 8 comma 1° del D.P.R. 384/2001).
5. Per ciò che concerne i pagamenti si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 231/2002 e le indicazioni contenute nella delibera Rep. N. 76/2003 del 12/02/2003 atti 17681/1330/2003. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura o dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.
La Provincia di Milano stabilisce l'ammissione al ricorso alle procedure di spesa in economia di cui al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi nei seguenti casi e per i seguenti importi massimi per ogni singola gara, fermo restando l'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip attive, o di utilizzarne i prezzi quale base d'asta al ribasso:
1. Articoli sanitari, biancheria e tessuti, mercerie per un importo fino a € 50.000,00
2. Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a € 50.000,00;
3. Lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'ente non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a € 50.000,00;
4. Materiale di igiene personale e lavaggio biancheria, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a € 50.000,00
5. Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a € 50.000,00;
6. Polizze di assicurazione, per un importo fino a € 50.000,00;
7. Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'ente per un importo fino a € 100.000,00;
8. Spese per la vigilanza di sedi e di beni fino a € 100.000,00
9. Generi di vitto per un importo fino a € 100.000,00
10. Materiale di ripopolamento faunistico per un importo fino a € 100.000,00
11. Noleggio fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi per un importo fino a € 100.000,00
12. Spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e traslochi per un importo fino a € 100.000,00;
13. Abbonamenti a riviste, giornali e periodici per un importo fino a € 130.000,00
14. Cancelleria e beni di consumo diversi per un importo fino € 130.000,00
15. Stampati vari e lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi per un importo fino € 130.000,00
16. Vestiario al personale e dispositivi di protezione individuale per un importo fino a € 130.000,00
17. Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti per un importo fino a € 130.000,00
18. Supporti per manifestazioni/gadget per un importo fino a € 130.000,00
19. Manutenzione apparecchiature hardware e software o sua realizzazione, attrezzature varie, mobili ed arredi, estintori ed automezzi per un importo fino € 130.000,00
20. Fornitura di mobili, fotocopiatrici, hardware, software, climatizzatori ed attrezzature varie e di automezzi un importo fino a € 130.000,00;
21. Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a € 130.000,00;
22. Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a € 130.000,00;
23. Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a € 130.000,00;
24. Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti e/o nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a € 130.000,00;
25. Acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a € 130.000,00.
ART. 36
Albo dei fornitori
1. Per i lavori, forniture di beni e servizi e prestazioni da eseguire tramite trattativa privata o con procedure semplificate, le unità organizzative interessate (Provveditorato per le forniture di beni e servizi, Edilizia, Idraulica e Strade per i lavori) curano la compilazione e l'aggiornamento dell'albo dei fornitori, vale a dire l'elenco delle ditte che, per capacità produttive e/o commerciali, possono essere invitate a concorrere. L'albo dei fornitori, ripartito in categorie per tipi di lavori, forniture, servizi e prestazioni e per settori merceologici, è approvato dalla Giunta Provinciale, previa verifica accurata dell'idoneità e capacità tecnica delle ditte individuate, sentita la competente Commissione consiliare. La Giunta provinciale approva, altresì, l'aggiornamento dell'albo, al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte e per consentire l'iscrizione di nuove ditte, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'albo dei fornitori è uno strumento operativo di esclusivo interesse dell'Amministrazione e pertanto la scelta delle imprese da invitare alle gare o alle trattative, fra quelle iscritte all'albo, è effettuata a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione. L'iscrizione delle imprese all'albo non costituisce vincolo per l'Amministrazione per le scelte in sede di invito alle gare o alle trattative. E' in facoltà dell'Amministrazione di invitare alle gare o alle trattative imprese non iscritte all'albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura e alle caratteristiche dei lavori, forniture, servizi e prestazioni.
3. Per la formazione e l'aggiornamento dell'albo si osservano le forme di pubblicità previste dal capo II del D.P.R. 18.04.1994 n. 573.
4. Al fine di evitare il cumulo di affidamento deve essere garantita l'opportunità di rotazione fra le imprese iscritte all'albo dei fornitori.
5. I soggetti o le imprese devono essere iscritte alla C.C.I.A.A.; ove si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore a L. 75.000.000, il soggetto o l'impresa devono essere iscritti all'Albo Nazionale dei Costruttori.
ART. 37
Capitolato di oneri
1. Per rendere più razionale l'esecuzione dei lavori, forniture , servizi e prestazioni, i competenti servizi curano lo studio e la compilazione di capitolati di oneri/schede tecniche e, se del caso, la formazione di campionari, prezziari e altri simili strumenti per l'analisi dei prezzi e il controllo dei costi.
2. La predisposizione dei capitolati i oneri/schede tecniche deve consentire la massima opportunità di accesso a fonti qualificate, la selezione delle migliori qualità delle forniture e dei lavori avendo riguardo al rapporto ottimale qualità/costo.
