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CAPO VI - La concessione
INDICE
CAPO VI
LA CONCESSIONE
» Art. 29 Definizione
» Art. 30 La concessione di sola costruzione
» Art. 31 La concessione di costruzione ed esercizio
» Art. 32 Concessione di servizi
REGOLAMENTO
ART. 29
Definizione
1. Si ha il rapporto di concessione quando la Provincia affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera ed in tal caso si prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si concreta l'ipotesi di concessione di costruzione di costruzione e gestione od esercizio.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano nell'ipotesi di cui all'art. 22 comma 3 lett. a, c, d ed e della legge 8 giugno 1990 n. 142.ART. 30
La concessione di sola costruzione
1. Il conferimento della concessione di sola costruzione è preceduto normalmente da appalto concorso, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla normative CEE e dalle relative normative di recepimento.
2. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
3. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta alla Provincia, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.ART. 31
La concessione di costruzione ed esercizio
1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. L'affidamento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla normative CEE e dalle relative norme di recepimento, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in relazione all'importo della concessione.
3. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza della Provincia deve:
effettuare gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato-programma approvato dalla Provincia;
a. acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
b. provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
c. nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, si impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
d. provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato-programma.
4. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce alla Provincia l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.ART. 32
Concessioni di servizi
1. La concessione dei servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto all'esercizio di funzioni svolte dalla Provincia.
2. Possono affidarsi in concessione la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.
CAPO VI
LA CONCESSIONE
» Art. 29 Definizione
» Art. 30 La concessione di sola costruzione
» Art. 31 La concessione di costruzione ed esercizio
» Art. 32 Concessione di servizi
REGOLAMENTO
ART. 29
Definizione
1. Si ha il rapporto di concessione quando la Provincia affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera ed in tal caso si prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si concreta l'ipotesi di concessione di costruzione di costruzione e gestione od esercizio.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano nell'ipotesi di cui all'art. 22 comma 3 lett. a, c, d ed e della legge 8 giugno 1990 n. 142.ART. 30
La concessione di sola costruzione
1. Il conferimento della concessione di sola costruzione è preceduto normalmente da appalto concorso, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla normative CEE e dalle relative normative di recepimento.
2. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
3. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta alla Provincia, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.ART. 31
La concessione di costruzione ed esercizio
1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. L'affidamento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla normative CEE e dalle relative norme di recepimento, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in relazione all'importo della concessione.
3. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza della Provincia deve:
effettuare gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato-programma approvato dalla Provincia;
a. acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
b. provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
c. nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, si impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
d. provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato-programma.
4. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce alla Provincia l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.ART. 32
Concessioni di servizi
1. La concessione dei servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto all'esercizio di funzioni svolte dalla Provincia.
2. Possono affidarsi in concessione la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.
