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CAPO V - L'appalto concorso
INDICE
CAPO V
L'APPALTO CONCORSO
» Art. 25 Definizione
» Art. 26 Bando, avviso ed invito alla gara
» Art. 27 Le procedute di gara
» Art. 28 Aggiudicazione
REGOLAMENTO
CAPO V
L'APPALTO CONCORSO
ART. 25
Definizione
1. Gli organi elettivi e collegiali della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono procedere all'appalto - concorso di opere pubbliche o di lavori o di forniture speciali, invitando persone o imprese ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, il progetto delle opere o dei lavori o delle forniture, coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabilite nell'invito, ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento.
2. La Provincia fornisce indicazioni di massima sul progetto che vuole realizzare lasciando alle imprese il compito di predisporre i progetti esecutivi.ART. 26
Bando, avviso ed invito alla gara
1. Per il bando , avviso ed invito alla gara le procedure di prequalificazione, ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge ed il presente regolamento disciplinano l'appalto concorso.
2. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità, dovrà essere corredato della documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze rappresentate dalla Provincia nella stessa documentazione.ART. 27
Le procedure di gara
1. Le modalità di costituzione della Commissione per gli appalti-concorso sono fissate dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
5. La Commissione al termine dei lavoro, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto, In tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.
7. L'esclusione dalla gara di un'offerta deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle carenze tecnico-progettuali riscontrate nel progetto esibito.
8. La Provincia può introdurre modifiche o varianti al progetto che non snaturino le prescrizioni del capitolato speciale e della lettera d'invito.ART. 28
Aggiudicazione
1. Il Presidente della commissione trasmette al Presidente della Provincia il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora la Provincia ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di legge.
3. La Provincia, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.
CAPO V
L'APPALTO CONCORSO
» Art. 25 Definizione
» Art. 26 Bando, avviso ed invito alla gara
» Art. 27 Le procedute di gara
» Art. 28 Aggiudicazione
REGOLAMENTO
CAPO V
L'APPALTO CONCORSO
ART. 25
Definizione
1. Gli organi elettivi e collegiali della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono procedere all'appalto - concorso di opere pubbliche o di lavori o di forniture speciali, invitando persone o imprese ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, il progetto delle opere o dei lavori o delle forniture, coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabilite nell'invito, ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento.
2. La Provincia fornisce indicazioni di massima sul progetto che vuole realizzare lasciando alle imprese il compito di predisporre i progetti esecutivi.ART. 26
Bando, avviso ed invito alla gara
1. Per il bando , avviso ed invito alla gara le procedure di prequalificazione, ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge ed il presente regolamento disciplinano l'appalto concorso.
2. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità, dovrà essere corredato della documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze rappresentate dalla Provincia nella stessa documentazione.ART. 27
Le procedure di gara
1. Le modalità di costituzione della Commissione per gli appalti-concorso sono fissate dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
5. La Commissione al termine dei lavoro, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto, In tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.
7. L'esclusione dalla gara di un'offerta deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle carenze tecnico-progettuali riscontrate nel progetto esibito.
8. La Provincia può introdurre modifiche o varianti al progetto che non snaturino le prescrizioni del capitolato speciale e della lettera d'invito.ART. 28
Aggiudicazione
1. Il Presidente della commissione trasmette al Presidente della Provincia il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora la Provincia ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di legge.
3. La Provincia, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.
