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CAPO IX - Servizio di economato
INDICE
CAPO IX
SERVIZIO DI ECONOMATO
» Art. 62 La normativa CEE
» Art. 63 Albi provinciali - Anagrafe degli appalti
» Art. 64 Entrata in vigore
» Art. 65 Modifiche legislative
REGOLAMENTO
CAPO IX
SERVIZIO DI ECONOMATO
ART. 62
La normativa CEE
1. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'orinamento giuridico italiano. ART. 63
Albi provinciali - Anagrafe degli appalti
1. Gli Albi provinciali e l'Anagrafe degli appalti di cui ai precedenti arttt. 35, 36 e 37 sono istituiti nel termine di 180 giorni dall'approvazione el presente regolamento. ART. 64
Entrata in vigore
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti provinciali aventi natura regolamentare nelle materie oggetto del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua doppia pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto. ART. 65
Modifiche legislative
1. In relazione alle modifiche legislative successive al presete regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'art, 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel Codice Civile.
Delibera di Giunta n. 142 del 19 marzo 2003 atti n° 31645/157/2003 (formato PDF - 63 KB)
Linee interpretative di indirizzo per l'applicazione della normativa relativa alle procedure di spese in economia di beni e servizi.
Delibera di Consiglio n. 32 del 29 maggio 2003 atti n. 58199/157/2003 (formato PDF - 423 KB)
Modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina dei contratti mediante il recepimento ed individuazione della normativa relativa alle procedure di semplificazione spese in economia di beni e servizi.
CAPO IX
SERVIZIO DI ECONOMATO
» Art. 62 La normativa CEE
» Art. 63 Albi provinciali - Anagrafe degli appalti
» Art. 64 Entrata in vigore
» Art. 65 Modifiche legislative
REGOLAMENTO
CAPO IX
SERVIZIO DI ECONOMATO
ART. 62
La normativa CEE
1. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'orinamento giuridico italiano. ART. 63
Albi provinciali - Anagrafe degli appalti
1. Gli Albi provinciali e l'Anagrafe degli appalti di cui ai precedenti arttt. 35, 36 e 37 sono istituiti nel termine di 180 giorni dall'approvazione el presente regolamento. ART. 64
Entrata in vigore
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti provinciali aventi natura regolamentare nelle materie oggetto del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua doppia pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto. ART. 65
Modifiche legislative
1. In relazione alle modifiche legislative successive al presete regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'art, 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel Codice Civile.
Delibera di Giunta n. 142 del 19 marzo 2003 atti n° 31645/157/2003 (formato PDF - 63 KB)Linee interpretative di indirizzo per l'applicazione della normativa relativa alle procedure di spese in economia di beni e servizi.
Delibera di Consiglio n. 32 del 29 maggio 2003 atti n. 58199/157/2003 (formato PDF - 423 KB)Modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina dei contratti mediante il recepimento ed individuazione della normativa relativa alle procedure di semplificazione spese in economia di beni e servizi.
