Sei in: Home <
Conosci la Provincia < Statuto e regolamenti < Regolamenti < Disciplina dei contratti < CAPO IV - La licitazione privata
CAPO IV - La licitazione privata
INDICE
CAPO IV
LA LICITAZIONE PRIVATA
» Art. 11 Procedimento
» Art. 12 Il bando di gara
» Art. 13 Domande di partecipazione
» Art. 14 La prequalificazione dei concorrenti
» Art. 15 L'invito alla licitazione privata
» Art. 16 Le Associazione temporanne d'impresa ed i Consorzi
» Art. 17 L'offerta
» Art. 18 Modalità per l'invio delle offerte
» Art. 19 Tornate di gara
» Art. 20 Le modalità della gara
» Art. 21 Aggiudicazione
» Art. 22 Comunicazione all'impresa aggiudicataria
» Art. 23 La pubblicazione dell'esito delle gare
» Art. 24 Norme di garanzia
REGOLAMENTO
CAPO IV
LA LICITAZIONE PRIVATA
ART. 11
Procedimento
1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano tutte le ditte che, avendone fatta richiesta, possiedono i requisiti previsti dal bando, salvo i limiti di legge. La Provincia si avvale nei casi previsti dalla legge della possibilità di prevedere il numero minimo e massimo entro i quali ricollocherà il numero della imprese che si intendono invitare, facendone menzione nel bando di gara. Il numero minimo deve essere pari o superiore a cinque e quello massimo pari a ventuno.
2. La Provincia, su proposta degli Uffici, stabilisce il metodo di aggiudicazione, ai sensi delle norme vigenti. La proposta degli Uffici non è vincolante.
3. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalla disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
a. adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
b. pubblicazione dell'avviso di gara;
c. presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
d. diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
e. invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
f. procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione. ART. 12
Il bando di gara
1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con l'osservanza di quanto stabilito dalla vigente normativa. I contenuti sono stabiliti parimenti in conformità alla vigente normativa ed in relazione all'importo della licitazione.
2. Quando, nell'osservanza delle vigenti disposizioni le legge, si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa in termini sia di prezzo che di fattori qualitativi, temporali e di modalità di prestazione, questi ultimi sono specificati nel bando e posti i ordine decrescente di rilevanza, con attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio-coefficente assegnato al migliore prezzo.
3. Il bando di gara è firmato dal Presidente della Provincia o suo delegato e controfirmato dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti.
4. Quanto alle modalità e termini per le pubblicazioni dell'avviso di gara, si richiama il precedente art. 9, comma 5.
5. L'Ufficio Contratti predispone, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'elenco degli appalti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:
- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti;
- ditte aggiudicatarie;
- condizioni di aggiudicazione.
L'elenco viene trasmesso alla Giunta ed ai capi Gruppo consiliari. ART. 13
Domande di partecipazione
1. Dopo la pubblicazione dell'avviso di gara, le imprese possono inoltrare domanda per partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
a. essere redatta in carta da bollo di valore competente o egli altri modi previsti dalla legge;
b. contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bandi di gara, in modo chiaro e inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
c. eventuali correzioni ed integrazioni devono essere effettuate in forma chiara, comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dal bado di gara, in originale od in copia autentica. I documenti prodotti devono essere in data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti, si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda. La domanda deve essere inviata con allegati i documenti mediante lettera A.R. indirizzandola alla Provincia - Ufficio Protocollo, che ne cura la conservazione, rispondendone direttamente tramite il proprio Dirigente.
4. Il termine fissato dal bando entro cui l'istanza di ammissione alla licitazione deve pervenire al Protocollo della Provincia è perentorio. Esso viene reperito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico. ART. 14
La prequalificazione dei concorrenti
1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata con deliberazione della Giunta, dopo istruttoria da parte degli Uffici e l'esame dell'apposita Commissione, nominata di volta in volta dal Presidente, la quale valuta altresì il bando e l'avviso di gara.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso della Provincia o da provvedimenti adottati dalla Giunta per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Dirigente del Settore Appalti e Contratti cura l'istruttoria della proposta di deliberazione, Per le ditte da escludere, devono essere specificatamente indicati i motivi.
4. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., indicando con la stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato. ART. 15
L'Invito alla licitazione privata
1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono spediti simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale, sottoscritti dal Presidente della Provincia o Assessore delegato e la loro spedizione è curata dall'Ufficio Contratti; IL termine per la presentazione dell'offerta deve essere congruo e non può essere inferiore a venti giorni liberi, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data della lettera di invito, salvo i casi di ricorso alle procedure d'urgenza motivati dalla Giunta.
2. Per le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore a 5 milioni di ECU, gli inviti devono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine, la Provincia è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le altre licitazioni private non è previsto alcun termine di validità della procedura di pubblicazione.
3. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire all'Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che pervenissero dopo la scadenza fissata nell'invito non sono ammesse alla gara.
4. La lettera di invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta., a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza della cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, con indicazione chiara e tassativa di quali siano i documenti la cui mancanza, incompletezza o irregolarità formale determinano l'esclusione dalla gara. La lettera di invito deve altresì specificare quali requisiti possano essere dichiarati, in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15, salvo essere debitamente documentati in caso di aggiudicazione. Se manchi qualsivoglia specificazione del genere, si intende espressamente esclusa l'applicazione della citata legge 4 gennaio 1968 n. 15.
5. Nella lettera di invito è inoltre specificato:
a. il metodo con il quale viene tenuta la gara;
b. l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
c. il termine per la ricezione delle offerte, l'esatto indirizzo a cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
d. le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la cassa depositi e prestiti;
e. elenco dettagliato di tutta la documentazione richiesta. ART. 16
Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi
1. Le imprese possono partecipare anche in forma temporaneamente ed appositamente raggruppata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare Istituto. E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata o raggruppata od eventualmente attraverso consorzio d'imprese.
2. Il raggruppamento temporaneo di imprese non può costituirsi in momento successivo a quello della presentazione delle offerte.
3. Ciascuna Impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno 1/5 dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altre atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
4. Le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti della Provincia. ART. 17
L'offerta
1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentanti dell'Impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece.
2. Essa deve indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per la Provincia, fatte salve le diverse specifiche previsioni di legge. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta, redatta in carta bollata e deve essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, pena l'esclusione dalla gara. ART. 18
Modalità per l'invio delle offerte
1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomodata postale A.R. L'uso di altre forme di spedizione, salvo le stesse siano espressamente consentite dall'invito e dalla legge, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta deve essere chiuso e sigillato, pena l'esclusione dalla gara, mediante l'apposizione di un'impronta, con ceralacca, del timbro o della firma dell'offerente sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare. ART. 19
Tornate di gara
1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa all'appalto di importo più elevato, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo. ART. 20
Le modalità della gara
1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede provinciale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, a disposizione dei presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all'apertura dei pliche, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le imprese ammesse, la documentazione viene affidata al membro segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza, imperfezione dei documenti richiesti del bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti, eventuale eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva.
5. Le buste contenenti le offerte delle imprese non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al segretario della Commissione per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Ultimato l'esame dei documenti, il Presidente comunica ad alta voce l'elenco delle imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo averne verificato la regolarità, da lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate all Giunta provinciale in conformità a quanto dispone il successivo art. 23.
8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione, è trasmesso dal Presidente della commissione al Presidente della Provincia. ART. 21
Aggiudicazione
1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della giunta provinciale.
2. L'approvazione della giunta può essere negata - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 e dall'art. 25 comma 2 della l.r. 12 settembre 1983 n. 70 - allorché l'offerta appaia bassa in modo anomalo. L'approvazione piò essere altresì negata per vizio di legittimità rilevato nelle operazioni di gara. In entrambi i casi la Giunta si esprime con provvedimento motivato.
3. Nel caso in cui per l'impresa aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto all'impresa immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare e sistema di appalto fosse legato alle medie, si redetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.
4. E' facoltà della Giunta richiedere chiarimenti sulla validità dell'offerta. ART. 22
Comunicazione all'impresa aggiudicataria
1. Dopo l'approvazione di cui al precedente art. 20 comma 1, il Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla gara comunica l'esito della stessa all'aggiudicatario ed a tutti gli altri concorrenti ammessi.
2. L'aggiudicatario deve presentare, nel termine prestabilito dalla comunicazione di cui al comma 1, o nella lettera d'invito, la documentazione prevista dalla legge. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la giunta con atto motivato, ne dichiara la decadenza e affida i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, impregiudicata l'eventuale azione per il risarcimento dei danni arrecati alla Provincia nei confronti della controparte dichiarata decaduta. ART. 23
la pubblicazione dell'esito delle gare
1. Prima di stipulare il contratto, la Provincia procede, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 5, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicandone il sistema di aggiudicazione adottato. ART. 24
Norme di gara
1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
CAPO IV
LA LICITAZIONE PRIVATA
» Art. 11 Procedimento
» Art. 12 Il bando di gara
» Art. 13 Domande di partecipazione
» Art. 14 La prequalificazione dei concorrenti
» Art. 15 L'invito alla licitazione privata
» Art. 16 Le Associazione temporanne d'impresa ed i Consorzi
» Art. 17 L'offerta
» Art. 18 Modalità per l'invio delle offerte
» Art. 19 Tornate di gara
» Art. 20 Le modalità della gara
» Art. 21 Aggiudicazione
» Art. 22 Comunicazione all'impresa aggiudicataria
» Art. 23 La pubblicazione dell'esito delle gare
» Art. 24 Norme di garanzia
REGOLAMENTO
CAPO IV
LA LICITAZIONE PRIVATA
ART. 11
Procedimento
1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano tutte le ditte che, avendone fatta richiesta, possiedono i requisiti previsti dal bando, salvo i limiti di legge. La Provincia si avvale nei casi previsti dalla legge della possibilità di prevedere il numero minimo e massimo entro i quali ricollocherà il numero della imprese che si intendono invitare, facendone menzione nel bando di gara. Il numero minimo deve essere pari o superiore a cinque e quello massimo pari a ventuno.
2. La Provincia, su proposta degli Uffici, stabilisce il metodo di aggiudicazione, ai sensi delle norme vigenti. La proposta degli Uffici non è vincolante.
3. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalla disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
a. adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
b. pubblicazione dell'avviso di gara;
c. presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
d. diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
e. invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
f. procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione. ART. 12
Il bando di gara
1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con l'osservanza di quanto stabilito dalla vigente normativa. I contenuti sono stabiliti parimenti in conformità alla vigente normativa ed in relazione all'importo della licitazione.
2. Quando, nell'osservanza delle vigenti disposizioni le legge, si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa in termini sia di prezzo che di fattori qualitativi, temporali e di modalità di prestazione, questi ultimi sono specificati nel bando e posti i ordine decrescente di rilevanza, con attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio-coefficente assegnato al migliore prezzo.
3. Il bando di gara è firmato dal Presidente della Provincia o suo delegato e controfirmato dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti.
4. Quanto alle modalità e termini per le pubblicazioni dell'avviso di gara, si richiama il precedente art. 9, comma 5.
5. L'Ufficio Contratti predispone, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'elenco degli appalti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:
- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti;
- ditte aggiudicatarie;
- condizioni di aggiudicazione.
L'elenco viene trasmesso alla Giunta ed ai capi Gruppo consiliari. ART. 13
Domande di partecipazione
1. Dopo la pubblicazione dell'avviso di gara, le imprese possono inoltrare domanda per partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
a. essere redatta in carta da bollo di valore competente o egli altri modi previsti dalla legge;
b. contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bandi di gara, in modo chiaro e inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
c. eventuali correzioni ed integrazioni devono essere effettuate in forma chiara, comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dal bado di gara, in originale od in copia autentica. I documenti prodotti devono essere in data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti, si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda. La domanda deve essere inviata con allegati i documenti mediante lettera A.R. indirizzandola alla Provincia - Ufficio Protocollo, che ne cura la conservazione, rispondendone direttamente tramite il proprio Dirigente.
4. Il termine fissato dal bando entro cui l'istanza di ammissione alla licitazione deve pervenire al Protocollo della Provincia è perentorio. Esso viene reperito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico. ART. 14
La prequalificazione dei concorrenti
1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata con deliberazione della Giunta, dopo istruttoria da parte degli Uffici e l'esame dell'apposita Commissione, nominata di volta in volta dal Presidente, la quale valuta altresì il bando e l'avviso di gara.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso della Provincia o da provvedimenti adottati dalla Giunta per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Dirigente del Settore Appalti e Contratti cura l'istruttoria della proposta di deliberazione, Per le ditte da escludere, devono essere specificatamente indicati i motivi.
4. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., indicando con la stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato. ART. 15
L'Invito alla licitazione privata
1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono spediti simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale, sottoscritti dal Presidente della Provincia o Assessore delegato e la loro spedizione è curata dall'Ufficio Contratti; IL termine per la presentazione dell'offerta deve essere congruo e non può essere inferiore a venti giorni liberi, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data della lettera di invito, salvo i casi di ricorso alle procedure d'urgenza motivati dalla Giunta.
2. Per le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore a 5 milioni di ECU, gli inviti devono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine, la Provincia è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le altre licitazioni private non è previsto alcun termine di validità della procedura di pubblicazione.
3. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire all'Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che pervenissero dopo la scadenza fissata nell'invito non sono ammesse alla gara.
4. La lettera di invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta., a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza della cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, con indicazione chiara e tassativa di quali siano i documenti la cui mancanza, incompletezza o irregolarità formale determinano l'esclusione dalla gara. La lettera di invito deve altresì specificare quali requisiti possano essere dichiarati, in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15, salvo essere debitamente documentati in caso di aggiudicazione. Se manchi qualsivoglia specificazione del genere, si intende espressamente esclusa l'applicazione della citata legge 4 gennaio 1968 n. 15.
5. Nella lettera di invito è inoltre specificato:
a. il metodo con il quale viene tenuta la gara;
b. l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
c. il termine per la ricezione delle offerte, l'esatto indirizzo a cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
d. le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la cassa depositi e prestiti;
e. elenco dettagliato di tutta la documentazione richiesta. ART. 16
Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi
1. Le imprese possono partecipare anche in forma temporaneamente ed appositamente raggruppata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare Istituto. E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata o raggruppata od eventualmente attraverso consorzio d'imprese.
2. Il raggruppamento temporaneo di imprese non può costituirsi in momento successivo a quello della presentazione delle offerte.
3. Ciascuna Impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno 1/5 dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altre atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
4. Le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti della Provincia. ART. 17
L'offerta
1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentanti dell'Impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece.
2. Essa deve indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per la Provincia, fatte salve le diverse specifiche previsioni di legge. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta, redatta in carta bollata e deve essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, pena l'esclusione dalla gara. ART. 18
Modalità per l'invio delle offerte
1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomodata postale A.R. L'uso di altre forme di spedizione, salvo le stesse siano espressamente consentite dall'invito e dalla legge, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta deve essere chiuso e sigillato, pena l'esclusione dalla gara, mediante l'apposizione di un'impronta, con ceralacca, del timbro o della firma dell'offerente sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare. ART. 19
Tornate di gara
1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa all'appalto di importo più elevato, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo. ART. 20
Le modalità della gara
1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede provinciale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, a disposizione dei presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all'apertura dei pliche, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le imprese ammesse, la documentazione viene affidata al membro segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza, imperfezione dei documenti richiesti del bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti, eventuale eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva.
5. Le buste contenenti le offerte delle imprese non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al segretario della Commissione per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Ultimato l'esame dei documenti, il Presidente comunica ad alta voce l'elenco delle imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo averne verificato la regolarità, da lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate all Giunta provinciale in conformità a quanto dispone il successivo art. 23.
8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione, è trasmesso dal Presidente della commissione al Presidente della Provincia. ART. 21
Aggiudicazione
1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della giunta provinciale.
2. L'approvazione della giunta può essere negata - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 e dall'art. 25 comma 2 della l.r. 12 settembre 1983 n. 70 - allorché l'offerta appaia bassa in modo anomalo. L'approvazione piò essere altresì negata per vizio di legittimità rilevato nelle operazioni di gara. In entrambi i casi la Giunta si esprime con provvedimento motivato.
3. Nel caso in cui per l'impresa aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto all'impresa immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare e sistema di appalto fosse legato alle medie, si redetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.
4. E' facoltà della Giunta richiedere chiarimenti sulla validità dell'offerta. ART. 22
Comunicazione all'impresa aggiudicataria
1. Dopo l'approvazione di cui al precedente art. 20 comma 1, il Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla gara comunica l'esito della stessa all'aggiudicatario ed a tutti gli altri concorrenti ammessi.
2. L'aggiudicatario deve presentare, nel termine prestabilito dalla comunicazione di cui al comma 1, o nella lettera d'invito, la documentazione prevista dalla legge. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la giunta con atto motivato, ne dichiara la decadenza e affida i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, impregiudicata l'eventuale azione per il risarcimento dei danni arrecati alla Provincia nei confronti della controparte dichiarata decaduta. ART. 23
la pubblicazione dell'esito delle gare
1. Prima di stipulare il contratto, la Provincia procede, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 5, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicandone il sistema di aggiudicazione adottato. ART. 24
Norme di gara
1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
