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CAPO III - Asta Pubblica
INDICE
CAPO III
ASTA PUBBLICA
» Art. 9 Procedimento e bando di gara
» Art. 10 I metodi
REGOLAMENTO
CAPO III
ASTA PUBBLICA
ART. 9
Procedimento e bando di gara
1. L'asta pubblica per appalti di lavori, forniture e servizi, costituisce il procedimento con il quale la Provincia rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore, sotto il profilo del massimo ribasso.
2. Le fasi del procedimento di asta pubblica con le seguenti:
a. deliberazione a contrattare che approva il bando di gara e la sua pubblicazione;
b. ammissione dei concorrenti;
c. effettuazione dell'incanto;
d. aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità: Il bando di gara è firmato dal Presidente della Provincia o suo delegato e dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara per appalti di lavori, forniture e servizi, deve in ogni caso osservare le leggi vigenti relative a modalità e termini della pubblicazione obbligatoria. Fatti salvi gli adempimenti obbligatori di legge, le forme di pubblicazione sono individuate nella deliberazione della Giunta, la quale da le opportune disposizioni al Dirigente del Settore Appalti e Contratti, La Giunta stabilisce l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionali sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni da parte dell'Ufficio Contratti.ART. 10
I metodi
1. L'asta pubblica può essere effettuata tramite uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti.
2. Il Presidente della Commissione di gara, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara; Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate, l'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte, E' dichiarata deserta ove non siano state presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che la Provincia abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
3. Quando l'importo a base d'asta per appalti è uguale superiore a 5 milioni di ECU, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandate postali indirizzate alla Provincia e le stesse devono pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12 del giorno precedente la gara, Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Le deliberazioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta dopo le valutazioni delle offerte presentate e sono comunicate a tutti i concorrenti ammessi.
CAPO III
ASTA PUBBLICA
» Art. 9 Procedimento e bando di gara
» Art. 10 I metodi
REGOLAMENTO
CAPO III
ASTA PUBBLICA
ART. 9
Procedimento e bando di gara
1. L'asta pubblica per appalti di lavori, forniture e servizi, costituisce il procedimento con il quale la Provincia rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore, sotto il profilo del massimo ribasso.
2. Le fasi del procedimento di asta pubblica con le seguenti:
a. deliberazione a contrattare che approva il bando di gara e la sua pubblicazione;
b. ammissione dei concorrenti;
c. effettuazione dell'incanto;
d. aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità: Il bando di gara è firmato dal Presidente della Provincia o suo delegato e dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara per appalti di lavori, forniture e servizi, deve in ogni caso osservare le leggi vigenti relative a modalità e termini della pubblicazione obbligatoria. Fatti salvi gli adempimenti obbligatori di legge, le forme di pubblicazione sono individuate nella deliberazione della Giunta, la quale da le opportune disposizioni al Dirigente del Settore Appalti e Contratti, La Giunta stabilisce l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionali sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni da parte dell'Ufficio Contratti.ART. 10
I metodi
1. L'asta pubblica può essere effettuata tramite uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti.
2. Il Presidente della Commissione di gara, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara; Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate, l'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte, E' dichiarata deserta ove non siano state presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che la Provincia abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
3. Quando l'importo a base d'asta per appalti è uguale superiore a 5 milioni di ECU, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandate postali indirizzate alla Provincia e le stesse devono pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12 del giorno precedente la gara, Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Le deliberazioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta dopo le valutazioni delle offerte presentate e sono comunicate a tutti i concorrenti ammessi.
