Sei in: Home <
Conosci la Provincia < Statuto e regolamenti < Regolamenti < Disciplina dei contratti < CAPO II - Forme di contrattazione
CAPO II - Forme di contrattazione
INDICE
CAPO II
FORME DI CONTRATTAZIONE
» Art. 8 Le gare - Norme generali
REGOLAMENTO
CAPO II
FORME DI CONTRATTAZIONE
ART. 8
Le gare - Norme generali
1. Le modalità di scelta del contraente sono costituite dai seguenti procedimenti:
- pubblici incanti o asta pubblica;
- licitazione privata;
- appalto-concorso;
- trattativa privata.
2. Per opere od iniziative di particolare valore tecnico-scientifico e culturale, la Provincia può ricorrere al "concorso di idee", inteso a fornire un piano od un progetto selezionato da apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi in sede d'indizione del concorso, in base ad una gara con o senza assegnazione di premi.
3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti partecipanti al "concorso di idee" non potranno prendere alcuna parte, né in proprio, né quali legali rappresentanti, amministratori, associati, raggruppati, legati da mandati di consulenza, ovvero dipendenti, nelle successive gare per la aggiudicazione dei lavori o degli appalti di fornitura di beni o di servizi, con riferimento alla realizzazione dei progetti oggetto del "concorso di idee", anche se trattasi di realizzare progetti diversi da quello da loro predisposto per il "concorso di idee". Qualora, in sede di gara di appalto, la Provincia accerti che il divieto non è stato osservato, il soggetto offerente è escluso dalla gara e l'eventuale sopravvenuta aggiudicazione è annullata di ufficio.
CAPO II
FORME DI CONTRATTAZIONE
» Art. 8 Le gare - Norme generali
REGOLAMENTO
CAPO II
FORME DI CONTRATTAZIONE
ART. 8
Le gare - Norme generali
1. Le modalità di scelta del contraente sono costituite dai seguenti procedimenti:
- pubblici incanti o asta pubblica;
- licitazione privata;
- appalto-concorso;
- trattativa privata.
2. Per opere od iniziative di particolare valore tecnico-scientifico e culturale, la Provincia può ricorrere al "concorso di idee", inteso a fornire un piano od un progetto selezionato da apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi in sede d'indizione del concorso, in base ad una gara con o senza assegnazione di premi.
3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti partecipanti al "concorso di idee" non potranno prendere alcuna parte, né in proprio, né quali legali rappresentanti, amministratori, associati, raggruppati, legati da mandati di consulenza, ovvero dipendenti, nelle successive gare per la aggiudicazione dei lavori o degli appalti di fornitura di beni o di servizi, con riferimento alla realizzazione dei progetti oggetto del "concorso di idee", anche se trattasi di realizzare progetti diversi da quello da loro predisposto per il "concorso di idee". Qualora, in sede di gara di appalto, la Provincia accerti che il divieto non è stato osservato, il soggetto offerente è escluso dalla gara e l'eventuale sopravvenuta aggiudicazione è annullata di ufficio.
