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CAPO IV - Canoni per licenze e concessioni di accessi stradali
INDICE
CAPO IV
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI DI ACCESSI STRADALI
» Art. 33 Criteri generali
» Art. 34 Fondamento del canone
» Art. 35 Canone annuo
» Art. 36 Classificazione delle strade
» Art. 37 Soggetto passivo
» Art. 38 Decorrenza del canone
» Art. 39 Modifiche e trasferimenti
» Art. 40 Termine per il pagamento
» Art. 41 Casi di applicazione del canone
» Art. 42 Rimborso
» Art. 43 Recupero
» Art. 44 Esenzioni
» Art. 45 Rinvio ad altre disposizioni
» Art. 46 Entrata in vigore
» Art. 47 Modifiche legislative
REGOLAMENTO
CAPO IV
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI DI ACCESSI STRADALI
ART.33
Criteri generali
1. Il canone per licenze e concessioni di accessi stradali lungo le strade di proprietà della Provincia di Milano è disciplinato:
- dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (art. 27 commi 7 e 8);
- dal presente Regolamento e suoi allegati relativi alle tariffe di applicazione (Allegato c) ed alla determinazione delle categorie delle strade.
ART.34
Fondamento del canone
1. Ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8, del decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, sono applicati canoni annui per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze avuto riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce strumento necessario per l'esercizio dell'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
ART.35
Canone annuo
1. La misura dei canoni e i diversi tipi di accessi soggetti all'applicazione dei canoni possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
2. Il Canone annuo viene aggiornato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
ART.36
Classificazione delle strade
1. La classificazione delle strade o di tratti di esse in diverse categorie, agli effetti dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione del canone di base, determinata in relazione all'importanza di ciascuna strada ed all'intensità del traffico che vi si svolge come da allegato B del presente regolamento.
ART.37
Soggetto passivo
1. Il pagamento del canone annuo, nel caso di aziende ed impianti di natura industriale commerciale e simili, viene richiesto, prescindendo dall'effettiva proprietà dell'area occupata, al titolare della relativa licenza di esercizio, mentre per i distributori di carburante è richiesto al titolare dei Decreti Regionali.
ART.38
Decorrenza del canone
1. L'applicazione del canone avrà decorrenza dal rilascio della concessione, in caso di attività già esistente, o dalla data di inizio dell'attività.
2. L'imposizione del canone, da valere a tempo indeterminato salvo successive rettifiche o variazioni, verrà comunicata a mezzo di lettera raccomandata.
ART.39
Modifiche e trasferimenti
1. Il soggetto passivo del canone è tenuto a dare all'Amministrazione Provinciale comunicazione di ogni modifica della situazione di fatto e di eventuali trasferimenti della titolarità della licenza di esercizio o dei Decreti Regionali, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.
ART.40
Termine per il pagamento
1. Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun esercizio a mezzo apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a L. 1000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500, o per eccesso se è superiore.
2. In caso di ritardato pagamento il concessionario è tenuto a corrispondere i gli interessi di mora previsti per legge dalla data del mancato pagamento.
ART.41
Casi di applicazione del canone
1. Il canone è dovuto solo nel caso che gli accessi e le diramazioni siano realizzate in diretta connessione con la carreggiata stradale.
2. Non verrà applicato il canone nel caso che l'impianto o l'azienda prospetti su strade di servizio a lento traffico.
ART.42
Rimborso
1. La domanda di rimborso, attivata dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere presentata nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento del Canone.
2. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
ART.43
Recupero
1. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale, si prescrive entro il termine di cinque anni.
2. La riscossione coattiva del Canone viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni mediante la formazione di ruoli con le modalità previste dal D.Lgs 13/4/1999 n. 112.
ART.44
Esenzioni
1. Sono esenti dal canone: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1 lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
ART.45
Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART.46
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.06.1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1° Gennaio 1999
2. A partire dalla medesima data viene abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone per licenze e concessioni per accessi stradali approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 5/12/94 - atti provinciali 22396/2840/94 e successive modifiche nonché i relativi allegati A e B riguardanti rispettivamente tariffe e classificazione strade.
3. Le modifiche apportate agli artt. 6 - 17 -21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 35 - hanno decorrenza 1 gennaio 2000.
ART.47
Modifiche legislative
1. In relazione alle modifiche legislative successive al presente Regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge generale" contenute nel Codice Civile.
CAPO IV
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI DI ACCESSI STRADALI
» Art. 33 Criteri generali
» Art. 34 Fondamento del canone
» Art. 35 Canone annuo
» Art. 36 Classificazione delle strade
» Art. 37 Soggetto passivo
» Art. 38 Decorrenza del canone
» Art. 39 Modifiche e trasferimenti
» Art. 40 Termine per il pagamento
» Art. 41 Casi di applicazione del canone
» Art. 42 Rimborso
» Art. 43 Recupero
» Art. 44 Esenzioni
» Art. 45 Rinvio ad altre disposizioni
» Art. 46 Entrata in vigore
» Art. 47 Modifiche legislative
REGOLAMENTO
CAPO IV
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI DI ACCESSI STRADALI
ART.33
Criteri generali
1. Il canone per licenze e concessioni di accessi stradali lungo le strade di proprietà della Provincia di Milano è disciplinato:
- dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (art. 27 commi 7 e 8);
- dal presente Regolamento e suoi allegati relativi alle tariffe di applicazione (Allegato c) ed alla determinazione delle categorie delle strade.
ART.34
Fondamento del canone
1. Ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8, del decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, sono applicati canoni annui per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze avuto riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce strumento necessario per l'esercizio dell'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
ART.35
Canone annuo
1. La misura dei canoni e i diversi tipi di accessi soggetti all'applicazione dei canoni possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
2. Il Canone annuo viene aggiornato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
ART.36
Classificazione delle strade
1. La classificazione delle strade o di tratti di esse in diverse categorie, agli effetti dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione del canone di base, determinata in relazione all'importanza di ciascuna strada ed all'intensità del traffico che vi si svolge come da allegato B del presente regolamento.
ART.37
Soggetto passivo
1. Il pagamento del canone annuo, nel caso di aziende ed impianti di natura industriale commerciale e simili, viene richiesto, prescindendo dall'effettiva proprietà dell'area occupata, al titolare della relativa licenza di esercizio, mentre per i distributori di carburante è richiesto al titolare dei Decreti Regionali.
ART.38
Decorrenza del canone
1. L'applicazione del canone avrà decorrenza dal rilascio della concessione, in caso di attività già esistente, o dalla data di inizio dell'attività.
2. L'imposizione del canone, da valere a tempo indeterminato salvo successive rettifiche o variazioni, verrà comunicata a mezzo di lettera raccomandata.
ART.39
Modifiche e trasferimenti
1. Il soggetto passivo del canone è tenuto a dare all'Amministrazione Provinciale comunicazione di ogni modifica della situazione di fatto e di eventuali trasferimenti della titolarità della licenza di esercizio o dei Decreti Regionali, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.
ART.40
Termine per il pagamento
1. Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun esercizio a mezzo apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a L. 1000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500, o per eccesso se è superiore.
2. In caso di ritardato pagamento il concessionario è tenuto a corrispondere i gli interessi di mora previsti per legge dalla data del mancato pagamento.
ART.41
Casi di applicazione del canone
1. Il canone è dovuto solo nel caso che gli accessi e le diramazioni siano realizzate in diretta connessione con la carreggiata stradale.
2. Non verrà applicato il canone nel caso che l'impianto o l'azienda prospetti su strade di servizio a lento traffico.
ART.42
Rimborso
1. La domanda di rimborso, attivata dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere presentata nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento del Canone.
2. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
ART.43
Recupero
1. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale, si prescrive entro il termine di cinque anni.
2. La riscossione coattiva del Canone viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni mediante la formazione di ruoli con le modalità previste dal D.Lgs 13/4/1999 n. 112.
ART.44
Esenzioni
1. Sono esenti dal canone: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1 lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
ART.45
Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART.46
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.06.1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1° Gennaio 1999
2. A partire dalla medesima data viene abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone per licenze e concessioni per accessi stradali approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 5/12/94 - atti provinciali 22396/2840/94 e successive modifiche nonché i relativi allegati A e B riguardanti rispettivamente tariffe e classificazione strade.
3. Le modifiche apportate agli artt. 6 - 17 -21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 35 - hanno decorrenza 1 gennaio 2000.
ART.47
Modifiche legislative
1. In relazione alle modifiche legislative successive al presente Regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge generale" contenute nel Codice Civile.
