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CAPO II - Criteri di applicazione del canone
INDICE
CAPO II
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
» Art. 21 Occupazioni permanenti - Graduazione delle tariffe
» Art. 22 Aggiornamenti tariffe
» Art. 23 Riduzioni
» Art. 24 Determinazione del canone
» Art. 25 Pagamento del canone
» Art. 26 Recupero coattivo del canone
» Art. 27 Occupazioni temporanee - Determinazione delle tariffe - Pagamento
» Art. 28 Occupazioni con impianti a rete
» Art. 29 Rimborso del canone
» Art. 30 Funzionario Responsabile
REGOLAMENTO
CAPO II
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
ART.21
Occupazioni permanenti - Graduazione delle tariffe
1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade provinciali sono classificate in quattro categorie come da allegato B
( classificazione delle strade)
Strada di I° Categoria
Strada di II° Categoria
Strada di III° Categoria
Strada di IV° Categoria
La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo in relazione alle variate condizioni di importanza della strada.
2. Tariffe base in riferimento al valore economico e tenuto conto della classificazione delle strade provinciali:
Strada di I° Categoria = L. 51.000 mq/ml
Strada di II° Categoria = L. 45.000 mq/ml
Strada di III° Categoria = L. 39.000 mq/ml
Strada d i IV° Categoria = L. 34.000 mq/ml
3. Il Canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori come di seguito indicati:
a. Per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:
occupazione ordinaria del suolo
1.1 tombinatura, coefficiente 1,25
1.2 copertura di colatore, coefficiente1,25
1.3 marciapiede, coefficiente1,25
1.4 colmatura di scarpata, coefficiente1,25
1.5 aiuole, coefficiente1,25
1.6 pavimentazione in proprietà provinciale, coefficiente1,25
1.7 ponteggi, attrezzature, e cantieri edili, coefficiente 1,10
1.8 edicole, chioschi, coefficiente1,10
1.9 altri manufatti di carattere stabile, coefficiente1,00
2.occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo
2.1 sovrapassi coefficiente 0,625
2.2 sottopassi, coefficiente0,625
2.3 pozzetti, coefficiente0,625
2.4 attraversamenti con rogge, coefficiente0,625
2.5 cavi, condutture eimpianti in genere, coefficiente0,10
b. Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione
1. Impianti di distribuzione carburante
solo GPL, Coefficiente 1,10
benzina, miscela gasolio, Coefficiente1,50
completa con autolavaggio, Coefficiente2,00
2. Alberghi:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 1,50
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,10
3. Ristoranti:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 1,60
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,20
4. Ristoranti con albergo:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 1,75
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,30
5. Locali pubblici di divertimento:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 2,00
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,50
6. Esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso o di solo deposito di merci o materiali
superficie espositiva:
fino a 500 mq, Coefficiente 1,10
da 501 a 2.000mq, Coefficiente1,20
da 2.001 a 3.500mq, Coefficiente1,30
da 3.501 a 5.000mq, Coefficiente1,40
da 5.001 a 6.500mq, Coefficiente 1,50
da 6.501 a 8.000mq, Coefficiente1,60
da 8.001 a 9.500mq, Coefficiente1,75
da 9.501 a 10.500mq, Coefficiente2,00
da10.501 a 15.000mq, Coefficiente2,25
superiore a 15.000mq, Coefficiente2,50
7. Opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici:
azienda con dipendenti inferiori a 10 media annua o
con movimento medio giornaliero inferiore a 10 automezzi. Coefficiente pari a 1,10
azienda con dipendenti da 10 a 50 media annua o
con movimento medio giornaliero da 10 a 20 automezzi. Coefficiente pari a 1,20
azienda con dipendenti da 51a 150 media annua o
con movimento medio giornaliero da 21 a 50 automezzi. Coefficiente pari a 1,30
azienda con dipendenti da 151 a 300 media annua o
con movimento medio giornaliero da 51 a 100 automezzi. Coefficiente pari a 1,50
azienda con dipendenti da 301 a 1000 media annua o
con movimento medio giornaliero da 101 a 200 automezzi. Coefficiente pari a 1,70
azienda con oltre 1000 dipendenti o
con movimento medio giornaliero con oltre 200 automezzi. Coefficiente pari a 2,00
allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi. Coefficiente +0,20
8. Altre tipologie di attività diverse da quelle sopra indicate.
Coefficiente 1,00
9. Occupazioni non connesse ad alcuna attività economica.
Coefficiente 1,00
ART.22
Aggiornamenti tariffe
1. Le tariffe base e/o i coefficienti possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
2. L'omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore rivalutate in base all'indice ISTAT come previsto dall'art. 24 comma 5.
ART.23
Riduzioni
1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) sino a 100 mq., del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente 1.000 mq
2. Per le occupazioni di cui all'art. 21 comma 3, lettera a, punto 1 da punto 1.1 a punto 1.6 è prevista una riduzione del 30% - da applicarsi sulle tariffe base - qualora le occupazioni realizzate migliorino l'aspetto viabilistico. Tale condizione deve essere accertata e certificata dall'ufficio tecnico provinciale.
ART.24
Determinazione del canone
1. La tariffa, determinata come al precedente articolo 21 costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l'occupazione di fatto espressa in mq. o lineari per cavi, condutture e impianti, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 23, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o unità inferiore per frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Il Canone determinato sulla base della tariffa di cui al punto precedente, con riferimento alla durata dell'occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo.
3. Il Canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse nonchè per le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le tariffe base per la determinazione del canone sono automaticamente aggiornate ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
ART.25
Pagamento del canone
1. Per le concessioni permanenti la prima annualità di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate, comprensive dell'aggiornamento I.S.T.A.T., entro il mese di Aprile a mezzo di apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a Lire 1.000.= (mille) per difetto se la frazione non è superiore a L. 500.= (cinquecento) o per eccesso se è superiore, per le concessioni autorizzate o realizzate al 31/12 dell'anno precedente,
3. Non si dà luogo alla riscossione del Canone per occupazioni permanenti per importi fino a L. 10.000.=.
4. Se l'importo del canone annuale superi L. 2.000.000.= può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di eguale importo (aprile - ottobre).
5. In caso di ritardato pagamento del Canone il concessionario è tenuto a corrispondere interessi di mora previsti per legge dalla data del mancato pagamento.
ART.26
Recupero coattivo del canone
1. La Provincia provvede al recupero del Canone evaso entro il termine di prescrizione di cinque anni e sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. La riscossione coattiva del canone viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste di cui al D.Lgs 13/4/1999 n. 112.
ART.27
Occupazioni temporanee - Determinazione delle tariffe - Pagamento
1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. La tariffa base giornaliera è graduata in base al valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali come segue:
Cat. I^ L. 4.000
Cat. II^ L. 3.300
Cat. III^ L. 2.600
Cat.IV^ L. 2.000
3. Il canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori:
a. per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:
1. occupazione ordinaria di suolo, Coefficiente 1,25
2. occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo, Coefficiente 0,33
b. Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione:
Coefficienti previsti dall'art. 21 comma 3 lett.b
Il Canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa graduata secondo i commi precedenti e va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti, (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è aumentata nella misura del 50%.
6. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è aumentata del 30%.
7. Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche sono esenti.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%.
10. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta al 50%.
11. Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni si applica una riduzione del 20%
12. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 50%.
13. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
ART.28
Occupazioni con impianti a rete
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a L.1.500 per utenza nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e a L. 1.250 per utenza nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Provincia non può essere inferiore a L. 1.000.000.=
3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi
4. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del Canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 4, va effettuato entro il 30 di aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale n. 29829207 intestato "Amministrazione Provinciale di Milano - COSAP - Servizio Tesoreria - Via Vivaio 1 - 20122 Milano " indicando quale causale "versamento effettuato ai fini dell'art. 63 del D. Lgs 446/97 " e l'anno di riferimento del canone.
7. Qualora l'importo del canone superi L. 2.000.000.= può essere corrisposto in due rate di uguale importo senza interessi ( aprile - ottobre);
8. E' in facoltà della Provincia di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.
ART.29
Rimborso del canone
1. I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute.
2. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Per importi fino a L. 10.000.= non si effettuano rimborsi.
ART.30
Funzionario Responsabile
1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
CAPO II
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
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REGOLAMENTO
CAPO II
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
ART.21
Occupazioni permanenti - Graduazione delle tariffe
1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade provinciali sono classificate in quattro categorie come da allegato B
( classificazione delle strade)
Strada di I° Categoria
Strada di II° Categoria
Strada di III° Categoria
Strada di IV° Categoria
La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo in relazione alle variate condizioni di importanza della strada.
2. Tariffe base in riferimento al valore economico e tenuto conto della classificazione delle strade provinciali:
Strada di I° Categoria = L. 51.000 mq/ml
Strada di II° Categoria = L. 45.000 mq/ml
Strada di III° Categoria = L. 39.000 mq/ml
Strada d i IV° Categoria = L. 34.000 mq/ml
3. Il Canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori come di seguito indicati:
a. Per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:
occupazione ordinaria del suolo
1.1 tombinatura, coefficiente 1,25
1.2 copertura di colatore, coefficiente1,25
1.3 marciapiede, coefficiente1,25
1.4 colmatura di scarpata, coefficiente1,25
1.5 aiuole, coefficiente1,25
1.6 pavimentazione in proprietà provinciale, coefficiente1,25
1.7 ponteggi, attrezzature, e cantieri edili, coefficiente 1,10
1.8 edicole, chioschi, coefficiente1,10
1.9 altri manufatti di carattere stabile, coefficiente1,00
2.occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo
2.1 sovrapassi coefficiente 0,625
2.2 sottopassi, coefficiente0,625
2.3 pozzetti, coefficiente0,625
2.4 attraversamenti con rogge, coefficiente0,625
2.5 cavi, condutture eimpianti in genere, coefficiente0,10
b. Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione
1. Impianti di distribuzione carburante
solo GPL, Coefficiente 1,10
benzina, miscela gasolio, Coefficiente1,50
completa con autolavaggio, Coefficiente2,00
2. Alberghi:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 1,50
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,10
3. Ristoranti:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 1,60
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,20
4. Ristoranti con albergo:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 1,75
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,30
5. Locali pubblici di divertimento:
I^ e II^ categoria, Coefficiente 2,00
III^ e IV^ categoria, Coefficiente1,50
6. Esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso o di solo deposito di merci o materiali
superficie espositiva:
fino a 500 mq, Coefficiente 1,10
da 501 a 2.000mq, Coefficiente1,20
da 2.001 a 3.500mq, Coefficiente1,30
da 3.501 a 5.000mq, Coefficiente1,40
da 5.001 a 6.500mq, Coefficiente 1,50
da 6.501 a 8.000mq, Coefficiente1,60
da 8.001 a 9.500mq, Coefficiente1,75
da 9.501 a 10.500mq, Coefficiente2,00
da10.501 a 15.000mq, Coefficiente2,25
superiore a 15.000mq, Coefficiente2,50
7. Opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici:
azienda con dipendenti inferiori a 10 media annua o
con movimento medio giornaliero inferiore a 10 automezzi. Coefficiente pari a 1,10
azienda con dipendenti da 10 a 50 media annua o
con movimento medio giornaliero da 10 a 20 automezzi. Coefficiente pari a 1,20
azienda con dipendenti da 51a 150 media annua o
con movimento medio giornaliero da 21 a 50 automezzi. Coefficiente pari a 1,30
azienda con dipendenti da 151 a 300 media annua o
con movimento medio giornaliero da 51 a 100 automezzi. Coefficiente pari a 1,50
azienda con dipendenti da 301 a 1000 media annua o
con movimento medio giornaliero da 101 a 200 automezzi. Coefficiente pari a 1,70
azienda con oltre 1000 dipendenti o
con movimento medio giornaliero con oltre 200 automezzi. Coefficiente pari a 2,00
allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi. Coefficiente +0,20
8. Altre tipologie di attività diverse da quelle sopra indicate.
Coefficiente 1,00
9. Occupazioni non connesse ad alcuna attività economica.
Coefficiente 1,00
ART.22
Aggiornamenti tariffe
1. Le tariffe base e/o i coefficienti possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
2. L'omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore rivalutate in base all'indice ISTAT come previsto dall'art. 24 comma 5.
ART.23
Riduzioni
1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) sino a 100 mq., del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente 1.000 mq
2. Per le occupazioni di cui all'art. 21 comma 3, lettera a, punto 1 da punto 1.1 a punto 1.6 è prevista una riduzione del 30% - da applicarsi sulle tariffe base - qualora le occupazioni realizzate migliorino l'aspetto viabilistico. Tale condizione deve essere accertata e certificata dall'ufficio tecnico provinciale.
ART.24
Determinazione del canone
1. La tariffa, determinata come al precedente articolo 21 costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l'occupazione di fatto espressa in mq. o lineari per cavi, condutture e impianti, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 23, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o unità inferiore per frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Il Canone determinato sulla base della tariffa di cui al punto precedente, con riferimento alla durata dell'occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo.
3. Il Canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse nonchè per le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le tariffe base per la determinazione del canone sono automaticamente aggiornate ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
ART.25
Pagamento del canone
1. Per le concessioni permanenti la prima annualità di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate, comprensive dell'aggiornamento I.S.T.A.T., entro il mese di Aprile a mezzo di apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a Lire 1.000.= (mille) per difetto se la frazione non è superiore a L. 500.= (cinquecento) o per eccesso se è superiore, per le concessioni autorizzate o realizzate al 31/12 dell'anno precedente,
3. Non si dà luogo alla riscossione del Canone per occupazioni permanenti per importi fino a L. 10.000.=.
4. Se l'importo del canone annuale superi L. 2.000.000.= può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di eguale importo (aprile - ottobre).
5. In caso di ritardato pagamento del Canone il concessionario è tenuto a corrispondere interessi di mora previsti per legge dalla data del mancato pagamento.
ART.26
Recupero coattivo del canone
1. La Provincia provvede al recupero del Canone evaso entro il termine di prescrizione di cinque anni e sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. La riscossione coattiva del canone viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste di cui al D.Lgs 13/4/1999 n. 112.
ART.27
Occupazioni temporanee - Determinazione delle tariffe - Pagamento
1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. La tariffa base giornaliera è graduata in base al valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali come segue:
Cat. I^ L. 4.000
Cat. II^ L. 3.300
Cat. III^ L. 2.600
Cat.IV^ L. 2.000
3. Il canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori:
a. per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:
1. occupazione ordinaria di suolo, Coefficiente 1,25
2. occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo, Coefficiente 0,33
b. Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione:
Coefficienti previsti dall'art. 21 comma 3 lett.b
Il Canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa graduata secondo i commi precedenti e va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti, (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è aumentata nella misura del 50%.
6. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è aumentata del 30%.
7. Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche sono esenti.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%.
10. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta al 50%.
11. Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni si applica una riduzione del 20%
12. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 50%.
13. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
ART.28
Occupazioni con impianti a rete
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a L.1.500 per utenza nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e a L. 1.250 per utenza nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Provincia non può essere inferiore a L. 1.000.000.=
3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi
4. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del Canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 4, va effettuato entro il 30 di aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale n. 29829207 intestato "Amministrazione Provinciale di Milano - COSAP - Servizio Tesoreria - Via Vivaio 1 - 20122 Milano " indicando quale causale "versamento effettuato ai fini dell'art. 63 del D. Lgs 446/97 " e l'anno di riferimento del canone.
7. Qualora l'importo del canone superi L. 2.000.000.= può essere corrisposto in due rate di uguale importo senza interessi ( aprile - ottobre);
8. E' in facoltà della Provincia di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.
ART.29
Rimborso del canone
1. I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute.
2. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Per importi fino a L. 10.000.= non si effettuano rimborsi.
ART.30
Funzionario Responsabile
1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
