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CAPO I - Disposizioni generali
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
» Art. 1 Oggetto del Regolamento
» Art. 2 Oggetto del canone
» Art. 3 Esclusioni
» Art. 4 Esenzioni
» Art. 5 Natura delle occupazioni
» Art. 6 Soggetti Attivi e Passivi
» Art. 7 Domanda di concessione o autorizzazione
» Art. 8 Occupazioni d'urgenza
» Art. 9 Istruttoria della domanda
» Art. 10 Oneri per il rilascio
» Art. 11 Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e rilascio dell'atto di concessione
» Art. 12 Altre licenze - Diritti di terzi
» Art. 13 Divieto di cessione della concessione - Voltura
» Art. 14 Modifica, revoca e decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni
» Art. 15 Rinnovo della concessione
» Art. 16 Occupazioni abusive
» Art. 17 Sanzioni per opere abusive e difformi
» Art. 18 Manutenzioni impianti- messa in pristino dell'area
» Art. 19 Rinuncia alla concessione
» Art. 20 Obblighi del concessionario
REGOLAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, le norme relative all'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati relativi all'applicazione delle tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Allegato A) e alla classificazione in categorie delle Strade Provinciali (Allegato B).
3. Chiunque è interessato può prendere visione del presente Regolamento e dei relativi allegati presso l'Ufficio Concessioni Stradali (area tecnica) e presso L'Ufficio Tributi (Area Finanziaria).
ART.2
Oggetto del canone
1. Le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate nelle strade, nelle aree e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sono soggette ad un corrispettivo denominato Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi art. 63. del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997
2. Sono, parimenti, soggette al Canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo
pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia e quindi le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone.
4. Il Canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
ART.3
Esclusioni
Sono escluse dal canone:
Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti individuabili a norma dell'art. 2,comma7, del D.Lgs 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni.
Balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.
Le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.
Innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati.
ART.4
Esenzioni
Sono esenti dal canone:
1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con passi carrabili.
6. Le occupazioni con tende fisse o retrattili.
7. Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Ai fini dell'esenzione si tiene conto delle sole occupazioni contigue, o comunque riferite alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti.
ART.5
Natura delle occupazioni
Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee.
1. Le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.
2. Le occupazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.
ART.6
Soggetti Attivi e Passivi
1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in base a tariffa determinata nel medesimo atto.
2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale, tuttavia in caso di richiesta da parte di tutti i titolari è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate.
3. In caso di contitolarietà della concessione in cui si rendono applicabili i coefficienti per tipologia di attività (art. 21 lett.b), la superficie dell'occupazione deve essere ripartita in base alle quote da loro dichiarate o, in mancanza, in parti uguali.
4. In ogni caso, per ragioni di economicità nella riscossione del canone, la quota di ogni contribuente non dovrà essere inferiore al canone dovuto per unità di mq o lineare.
ART.7
Domanda di concessione o autorizzazione
1. La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi o di aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta all'Ufficio Tecnico della Provincia da redigersi su carta bollata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Nella domanda dovranno essere chiaramente indicate:
a. le generalità del richiedente o del suo legale rappresentante e i relativi codici fiscali;
b. la precisa località dell'occupazione, la strada provinciale interessata con progressiva chilometrica e lato;
c. la superficie che si intende occupare;
d. la durata fino a un massimodi diciannove anni;
e. il motivo dell'occupazione o l'attività che si intende svolgere;
f. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
g. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dalla Provincia.
3. La domanda dovrà essere accompagnata dalla precisa descrizione delle opere, dall'estratto di mappa, dai disegni in pianta e sezione, da eventuali calcoli statici, progetti, fotografie, secondo le istruzioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale.
4. La domanda dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione di versamento dei diritti dovuti secondo il disposto dell'art. 405, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
5. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti- temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportano l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione
6. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Tecnico richiederà per iscritto le necessarie integrazioni.
Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 90 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
7. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del Canone.
8. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
ART.8
Occupazioni d'urgenza
1. Per far fronte a situazioni d'emergenza l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Tecnico della Provincia via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
ART.9
Istruttoria della domanda
1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico Provinciale e verrà esaminata sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fondamentalmente il D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
ART.10
Oneri per il rilascio
1. Il rilascio delle autorizzazioni o della concessione prevede il pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento secondo gli importi deliberati dalla Provincia, in vigore al momento di presentazione della domanda.
ART.11
Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e rilascio dell'atto di concessione
1. Conclusa positivamente l'istruttoria della domanda di concessione, l'Ufficio Tecnico Provinciale rilascia, nel caso di occupazione temporanea, l'autorizzazione ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni; viceversa, nel caso di occupazione permanente, verrà inviato al richiedente uno schema di disciplinare di concessione, su cui verrà indicato anche l'importo del Canone da versare (vedi art. 24), che il richiedente stesso dovrà redigere in bollo secondo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dello stesso.
2. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione, in quanto atto con significato istituzionale, non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati.
4. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria assicurativa in conformità alle norme vigenti.
5. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico Provinciale procederà al loro collaudo, con verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e dei ripristini effettuati e darà il benestare allo svincolo della cauzione prestata.
6. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici ecc.) potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione Generale.
ART.12
Altre licenze - Diritti di terzi
1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nullaosta del Comando dei Vigili del Fuoco ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta.
2. Analogamente, gli indicati provvedimenti provinciali si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione o dell'autorizzazione.
ART.13
Divieto di cessione della concessione - Voltura
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata; pertanto se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento e nel contempo dare comunicazione all'Ufficio Tributi.
ART.14
Modifica, revoca e decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni
1. Nel corso della durata della concessione o dell'autorizzazione, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, quando lo ritenga opportuno o necessario per la tutela della circolazione o per altri motivi, può imporre lo spostamento o la rimozione degli impianti e delle strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento di concessione e autorizzazione.
2. Lo spostamento di impianti di pubblico servizio soggiace alle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 così come modificato dal D.Lg. n. 360/1993 art. 16, comma 1 punto b).
3. Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse senza corrispondere nessun indennizzo.
4. Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.
5. La revoca della concessione per motivo di interesse pubblico dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo senza interessi proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
6. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto della Provincia a trattenere il Canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
7. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con raccomandata R. R. nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
8. Sono causa di decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni le seguenti inosservanze:
le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o provvedimento di concessione o di autorizzazione;
il mancato pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di messa in stato di mora;
la violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione;
la non rispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle oggetto della autorizzazione o della concessione;
la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla concessione, salvo che il Concessionario motivi il ritardo nell'esecuzione dei lavori e che la Provincia ritenga la giustificazione meritevole di accoglimento.
ART.15
Rinnovo della concessione
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando le norme stabilite dal presente regolamento.
ART.16
Occupazioni abusive
1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, effettuate senza la necessaria autorizzazione o concessione, potranno essere regolarizzate solo se compatibili con la normativa vigente, previa presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento; esse si dovranno ritenere autorizzate solo ad avvenuto completamento dell'istruttoria per il rilascio della concessione.
2. Parimenti abusive saranno ritenute le concessioni o autorizzazioni scadute o quelle poste in essere prima che sia stato emesso atto formale dell'Amministrazione, anche qualora sia stata presentata la necessaria domanda.
ART.17
Sanzioni per opere abusive e difformi
1. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore, redatto da pubblico ufficiale.
Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
a) un' indennità della durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l' occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%.
b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a)
2. La sanzione è irrogata dal personale che ha contestato l'abuso.
3. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria - di cui alla lettera b) del comma 2 - in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso l'Ente salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
ART.18
Manutenzioni impianti- messa in pristino dell'area
1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
2. Qualora i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Provincia con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento e prestare eventuale cauzione secondo quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 11 del presente Regolamento.
ART.19
Rinuncia alla concessione
1. Il titolare di una concessione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione all'Ufficio competente. A sue spese, il titolare deve riportare i luoghi in pristino stato, rimuovendo tutti i manufatti eseguiti ed effettuando gli opportuni ripristini.
2. Se del caso, i lavori di ripristino dovranno essere autorizzati con regolare permesso.
3. In caso di rinuncia alla concessione, il Canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
ART.20
Obblighi del concessionario
1. Il concessionario ha l'obbligo di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura, e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi nonché di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione.
2. Di esibire, a richiesta degli addetti provinciali, l'atto provinciale che autorizza l'occupazione.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
» Art. 1 Oggetto del Regolamento
» Art. 2 Oggetto del canone
» Art. 3 Esclusioni
» Art. 4 Esenzioni
» Art. 5 Natura delle occupazioni
» Art. 6 Soggetti Attivi e Passivi
» Art. 7 Domanda di concessione o autorizzazione
» Art. 8 Occupazioni d'urgenza
» Art. 9 Istruttoria della domanda
» Art. 10 Oneri per il rilascio
» Art. 11 Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e rilascio dell'atto di concessione
» Art. 12 Altre licenze - Diritti di terzi
» Art. 13 Divieto di cessione della concessione - Voltura
» Art. 14 Modifica, revoca e decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni
» Art. 15 Rinnovo della concessione
» Art. 16 Occupazioni abusive
» Art. 17 Sanzioni per opere abusive e difformi
» Art. 18 Manutenzioni impianti- messa in pristino dell'area
» Art. 19 Rinuncia alla concessione
» Art. 20 Obblighi del concessionario
REGOLAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, le norme relative all'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati relativi all'applicazione delle tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Allegato A) e alla classificazione in categorie delle Strade Provinciali (Allegato B).
3. Chiunque è interessato può prendere visione del presente Regolamento e dei relativi allegati presso l'Ufficio Concessioni Stradali (area tecnica) e presso L'Ufficio Tributi (Area Finanziaria).
ART.2
Oggetto del canone
1. Le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate nelle strade, nelle aree e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sono soggette ad un corrispettivo denominato Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi art. 63. del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997
2. Sono, parimenti, soggette al Canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo
pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia e quindi le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone.
4. Il Canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
ART.3
Esclusioni
Sono escluse dal canone:
Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti individuabili a norma dell'art. 2,comma7, del D.Lgs 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni.
Balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.
Le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.
Innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati.
ART.4
Esenzioni
Sono esenti dal canone:
1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con passi carrabili.
6. Le occupazioni con tende fisse o retrattili.
7. Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Ai fini dell'esenzione si tiene conto delle sole occupazioni contigue, o comunque riferite alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti.
ART.5
Natura delle occupazioni
Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee.
1. Le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.
2. Le occupazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.
ART.6
Soggetti Attivi e Passivi
1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in base a tariffa determinata nel medesimo atto.
2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale, tuttavia in caso di richiesta da parte di tutti i titolari è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate.
3. In caso di contitolarietà della concessione in cui si rendono applicabili i coefficienti per tipologia di attività (art. 21 lett.b), la superficie dell'occupazione deve essere ripartita in base alle quote da loro dichiarate o, in mancanza, in parti uguali.
4. In ogni caso, per ragioni di economicità nella riscossione del canone, la quota di ogni contribuente non dovrà essere inferiore al canone dovuto per unità di mq o lineare.
ART.7
Domanda di concessione o autorizzazione
1. La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi o di aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta all'Ufficio Tecnico della Provincia da redigersi su carta bollata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Nella domanda dovranno essere chiaramente indicate:
a. le generalità del richiedente o del suo legale rappresentante e i relativi codici fiscali;
b. la precisa località dell'occupazione, la strada provinciale interessata con progressiva chilometrica e lato;
c. la superficie che si intende occupare;
d. la durata fino a un massimodi diciannove anni;
e. il motivo dell'occupazione o l'attività che si intende svolgere;
f. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
g. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dalla Provincia.
3. La domanda dovrà essere accompagnata dalla precisa descrizione delle opere, dall'estratto di mappa, dai disegni in pianta e sezione, da eventuali calcoli statici, progetti, fotografie, secondo le istruzioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale.
4. La domanda dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione di versamento dei diritti dovuti secondo il disposto dell'art. 405, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
5. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti- temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportano l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione
6. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Tecnico richiederà per iscritto le necessarie integrazioni.
Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 90 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
7. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del Canone.
8. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
ART.8
Occupazioni d'urgenza
1. Per far fronte a situazioni d'emergenza l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Tecnico della Provincia via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
ART.9
Istruttoria della domanda
1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico Provinciale e verrà esaminata sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fondamentalmente il D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
ART.10
Oneri per il rilascio
1. Il rilascio delle autorizzazioni o della concessione prevede il pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento secondo gli importi deliberati dalla Provincia, in vigore al momento di presentazione della domanda.
ART.11
Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e rilascio dell'atto di concessione
1. Conclusa positivamente l'istruttoria della domanda di concessione, l'Ufficio Tecnico Provinciale rilascia, nel caso di occupazione temporanea, l'autorizzazione ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni; viceversa, nel caso di occupazione permanente, verrà inviato al richiedente uno schema di disciplinare di concessione, su cui verrà indicato anche l'importo del Canone da versare (vedi art. 24), che il richiedente stesso dovrà redigere in bollo secondo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dello stesso.
2. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione, in quanto atto con significato istituzionale, non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati.
4. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria assicurativa in conformità alle norme vigenti.
5. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico Provinciale procederà al loro collaudo, con verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e dei ripristini effettuati e darà il benestare allo svincolo della cauzione prestata.
6. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici ecc.) potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione Generale.
ART.12
Altre licenze - Diritti di terzi
1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nullaosta del Comando dei Vigili del Fuoco ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta.
2. Analogamente, gli indicati provvedimenti provinciali si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione o dell'autorizzazione.
ART.13
Divieto di cessione della concessione - Voltura
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata; pertanto se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento e nel contempo dare comunicazione all'Ufficio Tributi.
ART.14
Modifica, revoca e decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni
1. Nel corso della durata della concessione o dell'autorizzazione, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, quando lo ritenga opportuno o necessario per la tutela della circolazione o per altri motivi, può imporre lo spostamento o la rimozione degli impianti e delle strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento di concessione e autorizzazione.
2. Lo spostamento di impianti di pubblico servizio soggiace alle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 così come modificato dal D.Lg. n. 360/1993 art. 16, comma 1 punto b).
3. Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse senza corrispondere nessun indennizzo.
4. Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.
5. La revoca della concessione per motivo di interesse pubblico dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo senza interessi proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
6. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto della Provincia a trattenere il Canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
7. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con raccomandata R. R. nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
8. Sono causa di decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni le seguenti inosservanze:
le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o provvedimento di concessione o di autorizzazione;
il mancato pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di messa in stato di mora;
la violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione;
la non rispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle oggetto della autorizzazione o della concessione;
la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla concessione, salvo che il Concessionario motivi il ritardo nell'esecuzione dei lavori e che la Provincia ritenga la giustificazione meritevole di accoglimento.
ART.15
Rinnovo della concessione
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando le norme stabilite dal presente regolamento.
ART.16
Occupazioni abusive
1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, effettuate senza la necessaria autorizzazione o concessione, potranno essere regolarizzate solo se compatibili con la normativa vigente, previa presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento; esse si dovranno ritenere autorizzate solo ad avvenuto completamento dell'istruttoria per il rilascio della concessione.
2. Parimenti abusive saranno ritenute le concessioni o autorizzazioni scadute o quelle poste in essere prima che sia stato emesso atto formale dell'Amministrazione, anche qualora sia stata presentata la necessaria domanda.
ART.17
Sanzioni per opere abusive e difformi
1. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore, redatto da pubblico ufficiale.
Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
a) un' indennità della durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l' occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%.
b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a)
2. La sanzione è irrogata dal personale che ha contestato l'abuso.
3. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria - di cui alla lettera b) del comma 2 - in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso l'Ente salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
ART.18
Manutenzioni impianti- messa in pristino dell'area
1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
2. Qualora i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Provincia con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento e prestare eventuale cauzione secondo quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 11 del presente Regolamento.
ART.19
Rinuncia alla concessione
1. Il titolare di una concessione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione all'Ufficio competente. A sue spese, il titolare deve riportare i luoghi in pristino stato, rimuovendo tutti i manufatti eseguiti ed effettuando gli opportuni ripristini.
2. Se del caso, i lavori di ripristino dovranno essere autorizzati con regolare permesso.
3. In caso di rinuncia alla concessione, il Canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
ART.20
Obblighi del concessionario
1. Il concessionario ha l'obbligo di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura, e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi nonché di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione.
2. Di esibire, a richiesta degli addetti provinciali, l'atto provinciale che autorizza l'occupazione.
