CAPO VIII - Revisione Economico-Finanziaria
CAPO VIII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
» Art. 54 Il Collegio dei Revisori
» Art. 55 Modalità di esercizio dell'attività dei Revisori
» Art. 56 Funzioni
» Art. 57 Pareri e relazioni di competenza del Collegio
» Art. 58 Responsabilità
» Art. 59 Trattamento economico
REGOLAMENTO
CAPO VIII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 54
Il Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 membri, scelti e nominati dal Consiglio Provinciale secondo le modalità di legge.
2. La scelta dei candidati avviene su segnalazione da parte degli ordini professionali e per autocandidatura, a seguito di bando da rendersi pubblico con mezzi idonei almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Collegio in carica.
3. I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina e sono rieleggibili per una sola volta. Nel caso si proceda alla sostituzione di un singolo componente, l'incarico del nuovo Revisore ha termine alla scadenza dell'intero Collegio.
4. I Revisori possono essere revocati da parte del Consiglio solo per inadempienza
5. Le cause di cessazione dall'incarico sono:
a. scadenza del mandato;
b. dimissioni volontarie;
c. impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a 6 mesi.
6. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplinate dall'art. 102 del D. L.vo n. 77/95.
7. Al Collegio dei Revisori si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
8. I componenti del Collegio dei Revisori non possono assumere tale carica in altri enti locali; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato all'autocertificazione del rispetto di tale requisito.
ART. 55
Modalità di esercizio dell'attività dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori ha un proprio ufficio presso la sede della Provincia e si avvale
di una segreteria, dotata di adeguate risorse umane e tecnologiche messe a disposizione dall'Ente.
2. L'esercizio delle funzioni, indicate nell'articolo 56, è svolto collegialmente.
Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione, almeno ogni bimestre, delle riunioni
che si svolgono con l'assistenza del personale di cui al precedente comma; di tali sedute si
redigono i relativi verbali.
3. In caso di inerzia del Presidente la convocazione può essere richiesta al Presidente della
Provincia dai restanti Revisori.
4. Le sedute del Collegio sono valide se sono presenti almeno due membri.
5. Il verbale di ogni seduta del Collegio è sottoscritto dai Revisori intervenuti, numerato
progressivamente e riportato nel libro dei verbali delle riunioni.
6. I Revisori possono compiere, autonomamente o su incarico del Presidente, verifiche e
controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti. Di tali verifiche
riferiscono successivamente al Collegio per la necessaria informazione e verbalizzazione.
7. Il Revisore che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute formali consecutive
del Collegio è riconosciuto inadempiente ed il Presidente del Collegio deve proporne la revoca e la
sostituzione da parte del Consiglio.
8. In caso di cessazione di un Revisore in anticipo rispetto alla scadenza naturale del
mandato, il Consiglio Provinciale delibera la sostituzione entro trenta giorni dalla data in cui
l'Amministrazione ne viene a conoscenza, previa attuazione, entro dieci giorni, della procedura di
cui al comma 2 dell'articolo 54.
9. Il Collegio può avvalersi, sotto la propria responsabilità e senza onere aggiuntivo per la
Provincia, per la funzione inerente la revisione economico-finanziaria, di collaboratori esterni
aventi i requisiti previsti all'articolo 100 del D. L.vo n. 77/95, i quali verranno segnalati
all'Amministrazione e potranno avere accesso agli uffici e agli atti al pari dei Revisori.
10. La Provincia può inoltre avvalersi di una Società di revisione e certificazione e/o di
altri esperti. Gli incarichi devono essere regolamentati da apposita convenzione che deve
specificare l'oggetto delle rilevazioni, i tempi necessari alla certificazione ed il relativo
compenso.
ART. 56
Funzioni
1. Il Collegio dei Revisori adempie alle funzioni previste dalla legge, ed in particolare:
a. collabora con il Consiglio Provinciale, relativamente a:
1. bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale;
2. variazioni del bilancio e relativi assestamenti;
3. piani economico-finanziari, relativi ad investi-menti finanziati da mutuo che riguardano
l'esercizio di servizi pubblici;
4. debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
5. costituzione e gestione di Istituzioni, di Consorzi e di Aziende speciali;
6. partecipazione a Società di capitali;
b. elabora pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle
variazioni di bilancio;
c. predispone una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
ge-stione e sullo schema di rendiconto;
d. esercita la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria della gestione anche mediante
analisi e verifiche effettuate sulla base di motivate tecniche di campionamento con riferimento a:
1. acquisizione delle entrate;
2. effettuazione delle spese;
3. attività contrattuale;
4. amministrazione dei beni;
5. completezza della documentazione;
6. adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
7. tenuta della contabilità;
e. riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
f. provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della
gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili ai sensi dell'art. 64
del D. L.vo n. 77/95, e partecipa alla verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento
della persona del Presidente della Provincia.
2. Per il corretto e regolare esercizio delle funzioni attribuite, il Collegio dei Revisori:
a. ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente; tale prerogativa si esercita
mediante esame dei documenti, in originale o in copia, in accordo con i Dirigenti del Settore
competente o con il personale all'uopo delegato;
b. riceve l'ordine del giorno di convocazione della Giunta, del Consiglio e del Parco
Agricolo Sud Milano con l'elenco degli argomenti in trattazione;
c. partecipa alle sedute di Consiglio dedicate alla discussione del bilancio di previsione e
del conto consuntivo;
d. presenzia alle sedute della Giunta e delle Commissioni su invito dei rispettivi
Presidenti;
e. riceve comunicazione delle deliberazioni approvate dalla Giunta, dal Consiglio e dal Parco
Agricolo Sud Milano; riceve altresì copia delle decisioni di annullamento e/o sospensione dei
termini assunte dal Coreco in relazione alle deliberazioni degli organi sopracitati, nonché la
copia delle eventuali note inviate dagli stessi organi al Coreco;
f. riceve le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di
impegni di spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.
Pareri e relazioni di competenza del Collegio
1. Bilancio di previsione e documenti allegati, variazioni di bilancio:
a. la proposta di bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono trasmessi al Collegio quindici giorni prima della data fissata per la presentazione al Consiglio. Entro quindici giorni dal ricevimento il Collegio esprime il proprio parere.
b. Le proposte di deliberazioni riguardanti variazioni del bilancio ed assestamento vengono inviate al Collegio, di norma, quindici giorni prima della data fissata per l'adozione o la ratifica da parte del Consiglio. Il Collegio esprime il proprio parere entro dieci giorni dal ricevimento.
c. Il parere del Collegio non è richiesto per i prelievi dai fondi di riserva, né per le variazioni, di competenza della Giunta, del Piano Esecutivo di Gestione.
d. Nel caso che per improcrastinabili motivi di urgenza non sia possibile acquisire in tempo utile il parere del Collegio prima dell'adozione dell'atto deliberativo, l'atto stesso è validamente assunto pur in carenza di tale parere ed è comunque comunicato contestualmente al Collegio, che deve esprimere il relativo parere entro i successivi cinque giorni.
e. Le richieste di pareri vengono inoltrate al Collegio per iscritto dagli Uffici finanziari, con lo schema di provvedimento e quanto altro risulti necessario per un completo esame della trattazione.
f. Il Collegio esprime il proprio parere con lettera indirizzata al Presidente della Provincia, da consegnare al servizio finanziario per il successivo inoltro agli organi deliberanti.
2. Rendiconto di gestione:
a. Il Collegio, oltre ad esprimere il parere sulle relazioni periodiche riguardanti la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente presentate dalla Giunta al Consiglio in occasione del bilancio di previsione e degli assestamenti, deve redigere un'apposita relazione e attestazione del rendiconto della gestione, che è obbligatoriamente allegata allo stesso.
b. Il Conto del bilancio, il Conto Economico, il Conto del patrimonio e i relativi allegati sono trasmessi al Collegio dei Revisori nel periodo tra il 15 e il 30 maggio di ogni anno.
c. Il Collegio deve presentare la propria relazione entro venticinque giorni dal ricevimento dei documenti di cui al precedente punto b).
d. La relazione deve, tra l'altro, attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, nonché esprimere valutazioni e proposte in ordine alla regolarità ed economicità della gestione ed al miglioramento della stessa, con riferimento all'efficienza, economicità e produttività dei sistemi procedurali e organizzativi dell'Ente.
3. Altri pareri:
a. Al Collegio vengono sottoposti per il parere di competenza i piani economico-finanziari relativi alle opere pubbliche che, finanziate con assunzione di mutuo, riguardano l'esercizio di servizi pubblici. Il Collegio emette il proprio parere entro dieci giorni dal ricevimento.
b. Al Collegio viene altresì sottoposta la proposta di deliberazione consiliare riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio, con specifico riferi-mento al ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge ed al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione di competenza o dei residui possano evidenziare una situazione di squilibrio. Il Collegio emette il proprio motivato parere entro quindici giorni dal ricevimento.
c. Tutti gli altri pareri che potranno essere richiesti, in particolare sulla creazione di Istituzioni, di Consorzi e di Aziende speciali e sui rapporti con gli stessi, nonché sulle gestioni da affidare a terzi, devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento.
d. Su richiesta del Presidente della Provincia, il Collegio può essere inoltre chiamato a riferire al Consiglio, alla Giunta ed alle competenti Commissioni consiliari, con relazioni scritte, su specifici argomenti inerenti le proprie funzioni.
ART. 58
Responsabilità
1. I Revisori rispondono del loro operato secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. L.vo n. 77/95.
ART. 59
Trattamento economico
1. Il compenso spettante ai Revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, con le modalità ed entro i limiti fissati dall'art. 107 del D. L.vo n. 77/95.
2. Per ogni Istituzione costituita verrà riconosciuto un aumento del 10% dei compensi previsti fino ad un massimo complessivo del 30%.
3. Ove ai Revisori vengano attribuiti incarichi diversi da quelli individuati dall'art. 105 del citato decreto, i compensi pattuiti verranno aumentati fino a un massimo del 20%, previa stipulazione di una specifica Convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta.
