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CAPO VII - Risanamento finanziario
INDICE
CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
» Art. 53 Dissesto finanziario
REGOLAMENTO
CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
ART. 53
Dissesto finanziario
1. Qualora l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistano nei confronti dell'ente stesso crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto fronte e non sia possibile farvi fronte con mezzi ordinari o straordinari, con provvedimento da adottare entro il 30 settembre come previsto dall'articolo 36 del D. L.vo n. 77/95, si verifica lo stato di dissesto finanziario, da dichiarare formalmente con deliberazione del Consiglio provinciale.
2. Ai fini del risanamento della situazione di dissesto si applicano le norme e le procedure previste nel Capo VII agli articoli da 76 a 99 del D. L.vo n. 77/95.
CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
» Art. 53 Dissesto finanziario
REGOLAMENTO
CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
ART. 53
Dissesto finanziario
1. Qualora l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistano nei confronti dell'ente stesso crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto fronte e non sia possibile farvi fronte con mezzi ordinari o straordinari, con provvedimento da adottare entro il 30 settembre come previsto dall'articolo 36 del D. L.vo n. 77/95, si verifica lo stato di dissesto finanziario, da dichiarare formalmente con deliberazione del Consiglio provinciale.
2. Ai fini del risanamento della situazione di dissesto si applicano le norme e le procedure previste nel Capo VII agli articoli da 76 a 99 del D. L.vo n. 77/95.
