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CAPO VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
INDICE
CAPO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
» Art. 35 Rendiconto della gestione
» Art. 36 Conto economico, del patrimonio e conti patrimoniali speciali
» Art. 37 Conti degli agenti contabili interni
» Art. 38 Obbligo di rendiconto
» Art. 39 Classificazione dei beni immobili
» Art. 40 Inventari
» Art. 41 Beni demaniali
» Art. 42 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
» Art. 43 Beni immobili patrimoniali
» Art. 44 Classificazione dei beni mobili
» Art. 45 Inventario dei beni mobili
» Art. 46 Ammortamento
» Art. 47 Consegnatari di beni mobili
» Art. 48 Carico e scarico dei beni mobili
» Art. 49 Forma degli inventari
» Art. 50 Revisione periodica degli inventari
» Art. 51 Beni di consumo
» Art. 52 Magazzini di scorta
REGOLAMENTO
CAPO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ART. 35
Rendiconto della gestione
1. Il Rendiconto riepiloga e dimostra i risultati della gestione della Provincia e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Ai sensi dell'articolo 69 del D. L.vo n. 77/95 il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo; in sede di esame e di deliberazione il Consiglio deve tenere conto della relazione del Collegio dei Revisori. La proposta viene messa a disposizione dei consiglieri entro il 10 giugno.
2. Allorquando la relazione del Collegio contenga segnalazioni o raccomandazioni il Consiglio, oltre agli adempimenti di legge, motiva l'accoglimento o meno delle segnalazioni o raccomandazioni provvedendo, se necessario, alla ridefinizione degli orientamenti programmatici o dando mandato alla Giunta per eventuali provvedimenti esecutivi e di organizzazione.
3. Il Collegio dei Revisori completa la relazione al rendiconto e la trasmette agli organi e nei tempi previsti dal successivo art. 57.
Gli allegati al rendiconto e le procedure di trasmissione dei dati alla Corte dei Conti sono disciplinati dal citato articolo 69 del D. L.vo n. 77/95.
ART. 36
Conto economico, del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Provincia secondo i criteri di competenza economica.
La predisposizione e la rappresentazione dei conti e dei valori ad essi connessi è regolata dalle disposizioni dettate dall'articolo 71 del D. L.vo n. 77/95.
2. Il conto economico si suddivide in conti economici di dettaglio a seconda dei servizi o settori di intervento sui quali è organizzata la struttura della Provincia.
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione del patrimonio, determina la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.
I criteri di valutazione e gestione del conto del patrimonio tengono conto di quanto previsto dall'articolo 72 del citato D. L.vo n. 77/95.
I beni mobili di facile consumo o di modico valore quali: cancelleria, stampati, suppellettili ordinarie, posacenere, stampe, poster, minuteria metallica, modeste attrezzature da idraulico, falegname, fabbro, supporti informatici, licenze d'uso, ecc., non vengono inventariati.
3. Il Collegio dei Revisori può effettuare controlli a campione dei beni mobili elencati al comma precedente al fine del rispetto delle condizioni di non inventariabilità.
ART. 37
Conti degli agenti contabili interni
1. Gli agenti contabili interni sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 75 del D. L.vo n. 77/95.
Gli agenti contabili rendicontano inoltre al responsabile del servizio finanziario, con cadenza trimestrale, le operazioni effettuate allegando copia degli atti giustificativi previsti dal precedente comma.
2. Il rendiconto deve essere trasmesso entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre; il ritardo nella trasmissione del rendiconto comporta l'attivazione della procedura disciplinare prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti.
ART. 38
Obbligo di rendiconto
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati all'Ente da amministrazioni pubbliche è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento con una relazione del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo.
ART. 39
Classificazione dei beni immobili
1. I beni immobili si suddividono nelle seguenti categorie:
a. beni demaniali;
b. beni patrimoniali indisponibili;
c. beni patrimoniali disponibili.
ART. 40
Inventari
1. Tutti i beni costituenti il patrimonio della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti sulla base di modelli previsti dall'art. 114 del D. L.vo n. 77/95.
2. Gli inventari sono suddivisi in:
Per i beni immobili:
a. inventario dei beni di uso pubblico per natura;
b. inventario dei beni di uso pubblico per destinazione;
c. inventario dei beni patrimoniali.
Per i beni mobili:
a. inventario dei beni di uso pubblico;
b. inventario dei beni patrimoniali.
Per i rimanenti beni:
a. inventario dei crediti;
b. inventario dei debiti, oneri ed altre passività;
c. inventario dei titoli e delle partecipazioni in altri Enti ed Aziende e Società;
d. inventario dei beni di terzi in deposito.
ART. 41
Beni demaniali
1. L'inventario dei beni demaniali deve riportare con chiarezza:
a. la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, l'uso cui sono destinati;
b. il titolo di provenienza e i dati catastali;
c. il valore da determinarsi secondo quanto disposto dall'art. 72, comma 4, lett. A) del D. L.vo n. 77/95.
ART. 42
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
1. Il passaggio di beni dal demanio al patrimonio della Provincia deve essere dichiarato con apposita deliberazione di Consiglio da pubblicarsi nei modi previsti dalla legge.
2. La deliberazione di cui al precedente comma ha carattere semplicemente dichiarativo.
ART. 43
Beni immobili patrimoniali
1. L'inventario dei beni immobili deve riportare con chiarezza:
a. la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, l'uso cui sono destinati;
b. il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c. le servitù e gli oneri di cui sono gravati;
d. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e. l'ammontare delle quote di ammortamento applicate;
f. le eventuali rendite.
2. Il valore è determinato secondo quanto disposto dall'art. 72, comma 4, lettere b) e c) del D. L.vo n. 77/95.
ART. 44
Classificazione dei beni mobili
1. I beni si classificano nelle seguenti categorie:
a. mobili e macchine d'ufficio;
b. materiale bibliografico;
c. apparecchiature e materiale informatico;
d. macchinari, attrezzature e impianti;
e. automezzi e altri mezzi di trasporto;
f. altri beni mobili;
g. beni di antiquariato ed artistici;
h. titoli del debito pubblico e partecipazioni azionarie.
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico devono essere descritti in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
3. Per alcune categorie di beni di cui al punto 1. possono essere redatti separati inventari.
ART. 45
Inventario dei beni mobili
1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il luogo in cui si trovano;
b. la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c. la quantità e il numero di consistenza;
d. il valore.
2. Tutti i beni sono valutati al prezzo di acquisto (art. 72, comma 4, lett. D del D. L.vo n. 77/95), ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
3. Non si procede all'inventariazione dei beni di valore inferiore a £. 400.000.=, con esclusione degli arredi delle aule scolastiche e pertinenze (banchi, sedie, lavagne, cattedre, attaccapanni, ecc.).
4. I beni non inventariati sono annotati in appositi registri, a carico e scarico, a quantità e specie.
5. I titoli e le partecipazioni azionarie sono valutati al valore nominale tenendo conto di eventuali perdite deliberate dalle Società partecipate e dall'incremento di valore risultante da stime effettuate da organi ufficialmente preposti.
6. Per le partecipazioni azionarie quotate in Borsa o al mercato ristretto la valutazione può essere determinata sulla base di valori medi rilevati nell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento.
ART. 46
Ammortamento
1. Il valore di inventario è determinato dal prezzo di acquisto e successivi incrementi, dedotte le quote d'ammortamento applicate che avranno inizio, per i beni di nuova acquisizione, l'anno successivo alla iscrizione in inventario.
2. Gli ammortamenti sono determinati con i coefficienti fissati dall'art. 71, comma 7 del D. L.vo n. 77/95.
3. Le quote di ammortamento vengono determinate con il metodo a quote costanti.
4. Per i beni mobili di valore fino a £. 1.000.000.= si applica l'art. 117, comma 2 del D. L.vo n. 77/95. I beni totalmente ammortizzati continuano ad essere iscritti in inventario al valore simbolico di £. 1.000.= fino al termine della loro utilizzazione.
5. Le quote di ammortamento tecnico sono iscritte in bilancio, per ciascun servizio, con le modalità di cui all'art. 9, comma 1 del D. L.vo n. 77/95.
6. Ai beni artistici non si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, comma 7 del D. L.vo n. 77/95.
L'Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, può procedere, con l'ausilio di esperti, all'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario dei dipinti e oggetti artistici.
8. L'ammortamento dei beni immobili di nuova costruzione realizzati dall'Ente decorre dal secondo anno successivo a quello della sua ultimazione.
ART. 47
Consegnatari di beni mobili
1. I beni mobili, con esclusione dei beni di facile consumo di cui al precedente art. 36, sono dati in consegna con apposito verbale ai consegnatari e possono essere affidati ai dirigenti responsabili, che assumono la veste di sub consegnatari.
2. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il Servizio Finanziario, l'altro dal responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.
3. In caso di sostituzione o avvicendamento dei consegnatari, la consegna è effettuata redigendo il verbale apposito, che viene sottoscritto dal consegnatario cessante, da quello subentrante nonché dal funzionario che assiste alla consegna.
4. Per i beni ceduti in uso temporaneo ad Uffici e Servizi di Enti e Istituzioni, a seguito di specifico provvedimento, consegnatario responsabile è il legale rappresentante dell'Ente od Istituzione cui i beni sono in uso, o suo delegato.
5. Detti beni sono iscritti in appositi registri di consistenza ed il Servizio Finanziario esplicherà attività di vigilanza, anche con saltuarie ricognizioni, allo scopo di accertare lo stato dei beni stessi ed il loro utilizzo.
6. Ai fini di quanto disposto dall'art. 75 del D. L.vo n. 77/95 (conti degli agenti contabili interni) l'Amministrazione assume regolare provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione (comma 2, lettera a).
ART. 48
Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla base di ordini di carico emessi dai servizi competenti e firmati dal responsabile. All'atto della presa in carico ogni bene è contraddistinto da un numero progressivo d'inventario.
2. Non sono iscritti negli inventari i beni di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per ultimato utilizzo, perdita, cessione, od altri motivi è disposta con atto del Dirigente del servizio finanziario preposto al patrimonio, sulla base di motivata proposta del consegnatario.
4. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
5. Non è fatta alcuna diminuzione nel valore dei mobili a titolo di deprezzamento normale e nemmeno alcun incremento per le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria, salvo quanto indicato all'art. 71, comma 7 del D. L.vo n. 77/95.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e sottoscritti dal responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato.
7. Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo dei libri inventariali che possono essere tenuti anche su supporto informatico.
ART. 49
Forma degli inventari
1. Gli inventari assumono la forma analitica e quella sintetica; copia di tali inventari è tenuta dal personale che ha in consegna i beni, l'altra dal Servizio Finanziario.
2. Lo stato di consistenza dei beni immobili demaniali e patrimoniali è compilato dal competente servizio dell'Ufficio Tecnico provinciale su appositi registri ed è firmato dal relativo responsabile.
3. Annualmente il Servizio di cui al precedente comma 2 aggiorna lo stato di consistenza con l'iscrizione delle variazioni avvenute nel corso dell'anno e lo trasmette entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Responsabile del Servizio Finanziario.
ART. 50
Revisione periodica degli inventari
1. Gli inventari dei beni immobili sono soggetti a revisione straordinaria ogni dieci anni e, se necessario, si procede al rinnovo dei libri inventariali.
ART. 51
Beni di consumo
1. I consegnatari provvedono alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti meccanografici, combustibili, carburanti, lubrificanti, materiale di pulizia, ecc. In questo modo si procede anche per i beni di valore inferiore a £. 400.000.=.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.
ART. 52
Magazzini di scorta
1. Qualora se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti appositi magazzini per il deposito e la conservazione di beni e materiali di scorta.
2. Il predetto materiale deve essere tenuto in evidenza in apposito registro dai responsabili economali, che provvederanno a fine esercizio a trasmettere gli elenchi con le risultanze finali (quantità e valore) per la compilazione del Conto del Patrimonio.
3. Possono altresì essere istituiti centri di deposito e conservazione dei beni mobili a disposizione del Settore Provveditorato, al quale è demandata la tenuta dei registri a carico e scarico.
Le risultanze di fine esercizio di tali registri dovranno essere trasmesse al Servizio Finanziario agli effetti del Conto del Patrimonio.
CAPO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
» Art. 35 Rendiconto della gestione
» Art. 36 Conto economico, del patrimonio e conti patrimoniali speciali
» Art. 37 Conti degli agenti contabili interni
» Art. 38 Obbligo di rendiconto
» Art. 39 Classificazione dei beni immobili
» Art. 40 Inventari
» Art. 41 Beni demaniali
» Art. 42 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
» Art. 43 Beni immobili patrimoniali
» Art. 44 Classificazione dei beni mobili
» Art. 45 Inventario dei beni mobili
» Art. 46 Ammortamento
» Art. 47 Consegnatari di beni mobili
» Art. 48 Carico e scarico dei beni mobili
» Art. 49 Forma degli inventari
» Art. 50 Revisione periodica degli inventari
» Art. 51 Beni di consumo
» Art. 52 Magazzini di scorta
REGOLAMENTO
CAPO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ART. 35
Rendiconto della gestione
1. Il Rendiconto riepiloga e dimostra i risultati della gestione della Provincia e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Ai sensi dell'articolo 69 del D. L.vo n. 77/95 il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo; in sede di esame e di deliberazione il Consiglio deve tenere conto della relazione del Collegio dei Revisori. La proposta viene messa a disposizione dei consiglieri entro il 10 giugno.
2. Allorquando la relazione del Collegio contenga segnalazioni o raccomandazioni il Consiglio, oltre agli adempimenti di legge, motiva l'accoglimento o meno delle segnalazioni o raccomandazioni provvedendo, se necessario, alla ridefinizione degli orientamenti programmatici o dando mandato alla Giunta per eventuali provvedimenti esecutivi e di organizzazione.
3. Il Collegio dei Revisori completa la relazione al rendiconto e la trasmette agli organi e nei tempi previsti dal successivo art. 57.
Gli allegati al rendiconto e le procedure di trasmissione dei dati alla Corte dei Conti sono disciplinati dal citato articolo 69 del D. L.vo n. 77/95.
ART. 36
Conto economico, del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Provincia secondo i criteri di competenza economica.
La predisposizione e la rappresentazione dei conti e dei valori ad essi connessi è regolata dalle disposizioni dettate dall'articolo 71 del D. L.vo n. 77/95.
2. Il conto economico si suddivide in conti economici di dettaglio a seconda dei servizi o settori di intervento sui quali è organizzata la struttura della Provincia.
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione del patrimonio, determina la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.
I criteri di valutazione e gestione del conto del patrimonio tengono conto di quanto previsto dall'articolo 72 del citato D. L.vo n. 77/95.
I beni mobili di facile consumo o di modico valore quali: cancelleria, stampati, suppellettili ordinarie, posacenere, stampe, poster, minuteria metallica, modeste attrezzature da idraulico, falegname, fabbro, supporti informatici, licenze d'uso, ecc., non vengono inventariati.
3. Il Collegio dei Revisori può effettuare controlli a campione dei beni mobili elencati al comma precedente al fine del rispetto delle condizioni di non inventariabilità.
ART. 37
Conti degli agenti contabili interni
1. Gli agenti contabili interni sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 75 del D. L.vo n. 77/95.
Gli agenti contabili rendicontano inoltre al responsabile del servizio finanziario, con cadenza trimestrale, le operazioni effettuate allegando copia degli atti giustificativi previsti dal precedente comma.
2. Il rendiconto deve essere trasmesso entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre; il ritardo nella trasmissione del rendiconto comporta l'attivazione della procedura disciplinare prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti.
ART. 38
Obbligo di rendiconto
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati all'Ente da amministrazioni pubbliche è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento con una relazione del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo.
ART. 39
Classificazione dei beni immobili
1. I beni immobili si suddividono nelle seguenti categorie:
a. beni demaniali;
b. beni patrimoniali indisponibili;
c. beni patrimoniali disponibili.
ART. 40
Inventari
1. Tutti i beni costituenti il patrimonio della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti sulla base di modelli previsti dall'art. 114 del D. L.vo n. 77/95.
2. Gli inventari sono suddivisi in:
Per i beni immobili:
a. inventario dei beni di uso pubblico per natura;
b. inventario dei beni di uso pubblico per destinazione;
c. inventario dei beni patrimoniali.
Per i beni mobili:
a. inventario dei beni di uso pubblico;
b. inventario dei beni patrimoniali.
Per i rimanenti beni:
a. inventario dei crediti;
b. inventario dei debiti, oneri ed altre passività;
c. inventario dei titoli e delle partecipazioni in altri Enti ed Aziende e Società;
d. inventario dei beni di terzi in deposito.
ART. 41
Beni demaniali
1. L'inventario dei beni demaniali deve riportare con chiarezza:
a. la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, l'uso cui sono destinati;
b. il titolo di provenienza e i dati catastali;
c. il valore da determinarsi secondo quanto disposto dall'art. 72, comma 4, lett. A) del D. L.vo n. 77/95.
ART. 42
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
1. Il passaggio di beni dal demanio al patrimonio della Provincia deve essere dichiarato con apposita deliberazione di Consiglio da pubblicarsi nei modi previsti dalla legge.
2. La deliberazione di cui al precedente comma ha carattere semplicemente dichiarativo.
ART. 43
Beni immobili patrimoniali
1. L'inventario dei beni immobili deve riportare con chiarezza:
a. la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, l'uso cui sono destinati;
b. il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c. le servitù e gli oneri di cui sono gravati;
d. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e. l'ammontare delle quote di ammortamento applicate;
f. le eventuali rendite.
2. Il valore è determinato secondo quanto disposto dall'art. 72, comma 4, lettere b) e c) del D. L.vo n. 77/95.
ART. 44
Classificazione dei beni mobili
1. I beni si classificano nelle seguenti categorie:
a. mobili e macchine d'ufficio;
b. materiale bibliografico;
c. apparecchiature e materiale informatico;
d. macchinari, attrezzature e impianti;
e. automezzi e altri mezzi di trasporto;
f. altri beni mobili;
g. beni di antiquariato ed artistici;
h. titoli del debito pubblico e partecipazioni azionarie.
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico devono essere descritti in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
3. Per alcune categorie di beni di cui al punto 1. possono essere redatti separati inventari.
ART. 45
Inventario dei beni mobili
1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il luogo in cui si trovano;
b. la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c. la quantità e il numero di consistenza;
d. il valore.
2. Tutti i beni sono valutati al prezzo di acquisto (art. 72, comma 4, lett. D del D. L.vo n. 77/95), ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
3. Non si procede all'inventariazione dei beni di valore inferiore a £. 400.000.=, con esclusione degli arredi delle aule scolastiche e pertinenze (banchi, sedie, lavagne, cattedre, attaccapanni, ecc.).
4. I beni non inventariati sono annotati in appositi registri, a carico e scarico, a quantità e specie.
5. I titoli e le partecipazioni azionarie sono valutati al valore nominale tenendo conto di eventuali perdite deliberate dalle Società partecipate e dall'incremento di valore risultante da stime effettuate da organi ufficialmente preposti.
6. Per le partecipazioni azionarie quotate in Borsa o al mercato ristretto la valutazione può essere determinata sulla base di valori medi rilevati nell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento.
ART. 46
Ammortamento
1. Il valore di inventario è determinato dal prezzo di acquisto e successivi incrementi, dedotte le quote d'ammortamento applicate che avranno inizio, per i beni di nuova acquisizione, l'anno successivo alla iscrizione in inventario.
2. Gli ammortamenti sono determinati con i coefficienti fissati dall'art. 71, comma 7 del D. L.vo n. 77/95.
3. Le quote di ammortamento vengono determinate con il metodo a quote costanti.
4. Per i beni mobili di valore fino a £. 1.000.000.= si applica l'art. 117, comma 2 del D. L.vo n. 77/95. I beni totalmente ammortizzati continuano ad essere iscritti in inventario al valore simbolico di £. 1.000.= fino al termine della loro utilizzazione.
5. Le quote di ammortamento tecnico sono iscritte in bilancio, per ciascun servizio, con le modalità di cui all'art. 9, comma 1 del D. L.vo n. 77/95.
6. Ai beni artistici non si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, comma 7 del D. L.vo n. 77/95.
L'Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, può procedere, con l'ausilio di esperti, all'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario dei dipinti e oggetti artistici.
8. L'ammortamento dei beni immobili di nuova costruzione realizzati dall'Ente decorre dal secondo anno successivo a quello della sua ultimazione.
ART. 47
Consegnatari di beni mobili
1. I beni mobili, con esclusione dei beni di facile consumo di cui al precedente art. 36, sono dati in consegna con apposito verbale ai consegnatari e possono essere affidati ai dirigenti responsabili, che assumono la veste di sub consegnatari.
2. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il Servizio Finanziario, l'altro dal responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.
3. In caso di sostituzione o avvicendamento dei consegnatari, la consegna è effettuata redigendo il verbale apposito, che viene sottoscritto dal consegnatario cessante, da quello subentrante nonché dal funzionario che assiste alla consegna.
4. Per i beni ceduti in uso temporaneo ad Uffici e Servizi di Enti e Istituzioni, a seguito di specifico provvedimento, consegnatario responsabile è il legale rappresentante dell'Ente od Istituzione cui i beni sono in uso, o suo delegato.
5. Detti beni sono iscritti in appositi registri di consistenza ed il Servizio Finanziario esplicherà attività di vigilanza, anche con saltuarie ricognizioni, allo scopo di accertare lo stato dei beni stessi ed il loro utilizzo.
6. Ai fini di quanto disposto dall'art. 75 del D. L.vo n. 77/95 (conti degli agenti contabili interni) l'Amministrazione assume regolare provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione (comma 2, lettera a).
ART. 48
Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla base di ordini di carico emessi dai servizi competenti e firmati dal responsabile. All'atto della presa in carico ogni bene è contraddistinto da un numero progressivo d'inventario.
2. Non sono iscritti negli inventari i beni di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per ultimato utilizzo, perdita, cessione, od altri motivi è disposta con atto del Dirigente del servizio finanziario preposto al patrimonio, sulla base di motivata proposta del consegnatario.
4. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
5. Non è fatta alcuna diminuzione nel valore dei mobili a titolo di deprezzamento normale e nemmeno alcun incremento per le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria, salvo quanto indicato all'art. 71, comma 7 del D. L.vo n. 77/95.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e sottoscritti dal responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato.
7. Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo dei libri inventariali che possono essere tenuti anche su supporto informatico.
ART. 49
Forma degli inventari
1. Gli inventari assumono la forma analitica e quella sintetica; copia di tali inventari è tenuta dal personale che ha in consegna i beni, l'altra dal Servizio Finanziario.
2. Lo stato di consistenza dei beni immobili demaniali e patrimoniali è compilato dal competente servizio dell'Ufficio Tecnico provinciale su appositi registri ed è firmato dal relativo responsabile.
3. Annualmente il Servizio di cui al precedente comma 2 aggiorna lo stato di consistenza con l'iscrizione delle variazioni avvenute nel corso dell'anno e lo trasmette entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Responsabile del Servizio Finanziario.
ART. 50
Revisione periodica degli inventari
1. Gli inventari dei beni immobili sono soggetti a revisione straordinaria ogni dieci anni e, se necessario, si procede al rinnovo dei libri inventariali.
ART. 51
Beni di consumo
1. I consegnatari provvedono alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti meccanografici, combustibili, carburanti, lubrificanti, materiale di pulizia, ecc. In questo modo si procede anche per i beni di valore inferiore a £. 400.000.=.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.
ART. 52
Magazzini di scorta
1. Qualora se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti appositi magazzini per il deposito e la conservazione di beni e materiali di scorta.
2. Il predetto materiale deve essere tenuto in evidenza in apposito registro dai responsabili economali, che provvederanno a fine esercizio a trasmettere gli elenchi con le risultanze finali (quantità e valore) per la compilazione del Conto del Patrimonio.
3. Possono altresì essere istituiti centri di deposito e conservazione dei beni mobili a disposizione del Settore Provveditorato, al quale è demandata la tenuta dei registri a carico e scarico.
Le risultanze di fine esercizio di tali registri dovranno essere trasmesse al Servizio Finanziario agli effetti del Conto del Patrimonio.
