CAPO V - Il Servizio di Tesoreria
CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
» Art. 26 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
» Art. 27 Oggetto del servizio di tesoreria
» Art. 28 Le operazioni di riscossione
» Art. 29 Le operazioni di pagamento
» Art. 30 Delegazioni di pagamento
» Art. 31 Gestione dei titoli e valori
» Art. 32 Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa
» Art. 33 Obblighi di documentazione e conservazione
» Art. 34 Conto del tesoriere e anticipazioni di tesoreria
REGOLAMENTO
CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 26
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria della Provincia è svolto da un istituto di credito secondo quanto previsto dall'articolo 50 del D. L.vo n. 77/95. Previa deliberazione del Consiglio provinciale il concessionario della riscossione previsto dal DPR 43/88 assume il servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio di tesoreria avviene mediante la procedura prevista dalla normativa comunitaria e recepita con D. L.vo 17 marzo 1995 n. 157 e sue successive modifiche e integrazioni sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio Provinciale che ne stabilisce le modalità operative e la durata nel rispetto del presente regolamento.
Il Tesoriere della Provincia deve tenere una contabilità separata per tutte le operazioni di rilevanza dell'Ente.
ART. 27
Oggetto del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è l'insieme delle operazioni elencate dall'articolo 51 del D. L.vo n. 77/95. Il tesoriere è responsabile per i danni causati secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato D. L.vo n. 77/95.
2. Il Tesoriere della Provincia collabora con l'Ente nel perfezionamento e sviluppo del collegamento informatico e telematico al fine di consentire l'interscambio dei dati e dei documenti in tempo reale.
3. Il Tesoriere gestisce ed è responsabile di ogni deposito intestato all'Ente nonché di tutto quanto previsto dalla convenzione che regola il servizio.
A RT. 28
Le operazioni di riscossione
1. Il Tesoriere ha l'obbligo di riscuotere qualsiasi somma di competenza della Provincia; esso ne rilascia quietanza numerata ed in ordine cronologico per esercizio finanziario.
La quietanza è compilata su un modello, predisposto a cura del Tesoriere ed approvato dalla Provincia, contenente tutti i dati fondamentali per identificare l'operazione (oggetto, importo, data, ecc.).
2. La quietanza è composta dall'originale e da una copia: l'originale è consegnato all'interessato mentre la copia è mantenuta, a cura del Tesoriere, agli atti e trasmessa con la documentazione del rendiconto dell'esercizio. Le operazioni di riscossione sono comunicate, anche attraverso collegamento informatico, al servizio finanziario della Provincia entro il secondo giorno lavorativo successivo all'operazione.
3. L'insieme delle operazioni di Tesoreria viene inoltre riepilogato con cadenza mensile nel giornale di cassa tenuto a cura del Tesoriere, che lo stesso è obbligato a trasmettere al servizio finanziario entro i quindici giorni successivi alla fine di ogni mese.
Il giornale di cassa riepiloga i movimenti intervenuti con riporto del saldo all'inizio del mese e la determinazione del saldo alla fine del mese.
Entro i venti giorni successivi alla fine dell'esercizio il Tesoriere trasmette il giornale di cassa dell'esercizio finanziario.
4. Il Tesoriere è obbligato a riscuotere somme di competenza dell'Ente anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso; in tal caso il responsabile del competente ufficio finanziario è tenuto ad emettere l'ordinativo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'incasso, che deve avvenire immediatamente.
ART. 29
Le operazioni di pagamento
1. I pagamenti possono essere effettuati solo se i relativi mandati rispettano quanto
previsto dall'articolo 58 del D. L.vo n. 77/95.
2. Il Tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento in conto residui solo se gli
stessi trovano riscontro nell'apposito elenco sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario.
Il responsabile del servizio finanziario deve consegnare l'elenco dei residui all'inizio
dell'esercizio e comunque entro il termine del 31 gennaio.
Nel caso di comprovata urgenza il Tesoriere può effettuare pagamenti su mandati in conto
residui in assenza dell'elenco solo per spese di personale, mutui e spese necessarie al
funzionamento dell'Ente allorquando gli stessi siano corredati da una dichiarazione del
responsabile del servizio finanziario attestante la regolarità dell'impegno alla base del mandato
in pagamento.
3. L'estinzione dei mandati di pagamento, l'annotazione della quietanza e l'esecuzione dei
mandati non estinti al termine dell'esercizio sono disciplinati dagli articoli 59, 60 e 61 del D.
L.vo n. 77/95.
ART. 30
Delegazioni di pagamento
1. La notifica delle delegazioni di pagamento relative al pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui o dei prestiti impone al Tesoriere l'obbligo di versamento ai creditori
dell'importo dovuto alle scadenze prescritte.
2. In caso di ritardato pagamento il Tesoriere è obbligato al pagamento dell'indennità di
mora senza nulla pretendere nei confronti della Provincia.
ART. 31
Gestione dei titoli e valori
1. I titoli di proprietà della Provincia sono gestiti dal Tesoriere che provvede a versare
nel conto di tesoreria le cedole alle loro scadenze.
Il Tesoriere è tenuto alla riscossione dei depositi di terzi per spese contrattuali, d'asta e
cauzionali a garanzia degli impegni assunti.
2. Nei casi previsti al precedente comma il Tesoriere rilascia apposita ricevuta denominata
"ramo depositi" contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. La quietanza di "ramo depositi" è predisposta e conservata con le stesse regole dettate
per le riscossioni ordinarie.
4. Il servizio finanziario trasmette, mediante apposito ordinativo, la richiesta di prelievo
totale o parziale del deposito tramite apposito modello nel quale sono riportate in modo sintetico
le motivazioni del prelievo.
Allorquando gli impegni assunti e per i quali sono stati prestati i depositi per spese
contrattuali, d'asta e cauzionali sono esauriti, il servizio finanziario trasmette al Tesoriere la
determinazione di restituzione del deposito o dell'eventuale rimanenza.
Il servizio finanziario o il settore competente provvedono a comunicare l'emissione della
determinazione di restituzione al soggetto interessato.
ART. 32
Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa
1. Il Collegio dei Revisori provvede trimestralmente alla verifica ordinaria di cassa, alla
verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli agenti contabili.
2. La verifica straordinaria di cassa avviene nei casi e con le modalità previste
dall'articolo 65 del D. L.vo n. 77/95.
Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il Tesoriere è obbligato alla tenuta della documentazione prevista dall'articolo 66 del D. L.vo n. 77/95 e da quanto previsto dalla convenzione di tesoreria.
ART. 34
Conto del tesoriere e anticipazioni di tesoreria
1. La compilazione del conto del Tesoriere segue le disposizioni dell'articolo 67 del D. L.vo n. 77/95; la trasmissione dei dati e delle informazioni alla Corte dei Conti viene effettuata, nel rispetto delle norme e dei protocolli di comunicazione, anche tramite supporti informatici.
2. Le anticipazioni di tesoreria sono disciplinate dall'articolo 68 del D. L.vo n. 77/95.
