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CAPO IV - Investimenti
INDICE
CAPO IV
INVESTIMENTI
» Art. 22 Fonti di finanziamento
» Art. 23 Finanziamento delle spese indotte dagli investimenti
» Art. 24 Altre operazioni finanziarie
» Art. 25 Equiparazione di operazioni finanziarie
REGOLAMENTO
CAPO IV
INVESTIMENTI
ART. 22
Fonti di finanziamento
1. Il finanziamento degli investimenti avviene con l'utilizzo delle fonti elencate dall'art. 42 del D. L.vo n. 77/95.
2. Il ricorso all'indebitamento mediante l'assunzione di mutui viene effettuato dopo aver verificato le possibilità di finanziamento attraverso altre fonti meno onerose.
3. I mutui vengono prioritariamente stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti o con la Direzione Generale dell'I.N.P.D.A.P., nel limite delle loro disponibilità, nonché con l'Istituto per il Credito Sportivo.
4. Il ricorso al mutuo bancario viene attivato nel caso di opere o interventi non finanziabili dagli Istituti di cui al comma precedente, previo accertamento delle condizioni più vantaggiose, ed in caso di interventi di somma urgenza, per i quali il ripristino delle opere o dei servizi non permette di esperire le procedure previste dai medesimi istituti.
ART. 23
Finanziamento delle spese indotte dagli investimenti
1. Il provvedimento deliberativo di approvazione del progetto o del piano esecutivo dell'investimento deve dare atto della copertura degli incrementi di spesa derivanti dall'attivazione dell'investimento stesso nel Bilancio Pluriennale, e, nel caso di finanziamento con mutuo, dell'onere di ammortamento (quota interessi e quota capitale) attraverso idonee risorse previste nei primi tre titoli di Entrata o riduzione di altre spese di natura corrente. L'impegno deve essere esteso ai Bilanci Pluriennali degli esercizi successivi.
2. Nel caso di investimenti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 46 del D. L.vo n. 504/92 da finanziare con mutuo, è necessaria l'approvazione del piano economico-finanziario, che costituisce presupposto di legittimità per tutti gli atti successivi.
ART. 24
Altre operazioni finanziarie
1. Al finanziamento degli investimenti, dopo aver verificato le forme di finanziamento previste, si può provvedere inoltre:
a. mediante emissione di prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge;
b. mediante contratti di leasing immobiliare.
ART. 25
Equiparazione di operazioni finanziarie
1. Sono equiparate ai mutui, oltre alle operazioni di cui agli articoli precedenti, le garanzie fidejussorie rilasciate a favore di Aziende, Consorzi e Società di capitali per gli scopi e con le modalità e i limiti previsti dall'art. 49 del D. L.vo n. 77/95.
2. Ogni altra operazione che comporti l'esborso di interessi passivi per una durata superiore a 5 anni.
CAPO IV
INVESTIMENTI
» Art. 22 Fonti di finanziamento
» Art. 23 Finanziamento delle spese indotte dagli investimenti
» Art. 24 Altre operazioni finanziarie
» Art. 25 Equiparazione di operazioni finanziarie
REGOLAMENTO
CAPO IV
INVESTIMENTI
ART. 22
Fonti di finanziamento
1. Il finanziamento degli investimenti avviene con l'utilizzo delle fonti elencate dall'art. 42 del D. L.vo n. 77/95.
2. Il ricorso all'indebitamento mediante l'assunzione di mutui viene effettuato dopo aver verificato le possibilità di finanziamento attraverso altre fonti meno onerose.
3. I mutui vengono prioritariamente stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti o con la Direzione Generale dell'I.N.P.D.A.P., nel limite delle loro disponibilità, nonché con l'Istituto per il Credito Sportivo.
4. Il ricorso al mutuo bancario viene attivato nel caso di opere o interventi non finanziabili dagli Istituti di cui al comma precedente, previo accertamento delle condizioni più vantaggiose, ed in caso di interventi di somma urgenza, per i quali il ripristino delle opere o dei servizi non permette di esperire le procedure previste dai medesimi istituti.
ART. 23
Finanziamento delle spese indotte dagli investimenti
1. Il provvedimento deliberativo di approvazione del progetto o del piano esecutivo dell'investimento deve dare atto della copertura degli incrementi di spesa derivanti dall'attivazione dell'investimento stesso nel Bilancio Pluriennale, e, nel caso di finanziamento con mutuo, dell'onere di ammortamento (quota interessi e quota capitale) attraverso idonee risorse previste nei primi tre titoli di Entrata o riduzione di altre spese di natura corrente. L'impegno deve essere esteso ai Bilanci Pluriennali degli esercizi successivi.
2. Nel caso di investimenti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 46 del D. L.vo n. 504/92 da finanziare con mutuo, è necessaria l'approvazione del piano economico-finanziario, che costituisce presupposto di legittimità per tutti gli atti successivi.
ART. 24
Altre operazioni finanziarie
1. Al finanziamento degli investimenti, dopo aver verificato le forme di finanziamento previste, si può provvedere inoltre:
a. mediante emissione di prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge;
b. mediante contratti di leasing immobiliare.
ART. 25
Equiparazione di operazioni finanziarie
1. Sono equiparate ai mutui, oltre alle operazioni di cui agli articoli precedenti, le garanzie fidejussorie rilasciate a favore di Aziende, Consorzi e Società di capitali per gli scopi e con le modalità e i limiti previsti dall'art. 49 del D. L.vo n. 77/95.
2. Ogni altra operazione che comporti l'esborso di interessi passivi per una durata superiore a 5 anni.
