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CAPO III - La gestione del bilancio
INDICE
CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
» Art. 11 Accertamento delle entrate
» Art. 12 Riscossione delle entrate
» Art. 13 Versamento delle entrate
» Art. 14 Fondi regionali per compiti delegati e altri contributi
» Art. 15 Impegno di spesa
» Art. 16 Ordinazione a terzi di forniture e prestazioni
» Art. 17 Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
» Art. 18 Controllo di gestione
» Art. 19 Modalità del controllo di gestione
» Art. 20 Relazione annuale sul controllo di gestione
» Art. 21 Auditing Interno
REGOLAMENTO
CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
ART. 11
Accertamento delle entrate
1. Il responsabile del procedimento al quale sono assegnate le poste di entrata trasmette al responsabile finanziario, entro cinque giorni successivi al perfezionamento delle procedure previste dall'art. 22 del D. L.vo n. 77/95, le formali documentazioni per la registrazione degli accertamenti di entrata.
2. Su esplicita e formale richiesta del responsabile del servizio finanziario relativa alla verifica degli equilibri di bilancio, il responsabile dei procedimenti di accertamento è obbligato a comunicare i dati relativi al più presto possibile con priorità su qualsiasi altro adempimento il cui ritardo non comporti danno all'Ente.
ART. 12
Riscossione delle entrate
1. Ogni riscossione di entrata di competenza della Provincia è disposta tramite ordinativo di incasso che è fatto pervenire e riscosso dal Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria vigente o stipulata nelle forme stabilite dall'art. 52 del D. L.vo n. 77/95.
2. L'ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dai dirigenti dell'area finanziaria.
ART. 13
Versamento delle entrate
1. Con l'operazione del versamento le somme riscosse affluiscono nelle casse provinciali.
Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano obbligatoriamente le somme riscosse al Tesoriere dell'Ente nel rispetto delle normative vigenti.
2. Gli incaricati interni alla riscossione, designati con provvedimento formale della Giunta, versano le somme riscosse alla tesoreria provinciale con cadenza trimestrale.
3. Per i soggetti di cui al comma precedente il termine perentorio del versamento non può superare i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre.
ART. 14
Fondi regionali per compiti delegati e altri contributi
1. I fondi che la Regione trasferisce per l'assolvimento dei compiti delegati e per altri interventi si suddividono come segue:
a. fondi da utilizzare per l'esercizio diretto della delega dei quali viene effettuato il rendiconto;
b. fondi per il rimborso delle spese generali sostenute dall'Ente per l'esercizio della delega;
c. contributi per interventi vari.
2. Gli accertamenti di entrata dei fondi di cui al comma precedente punto a), relativi a fondi iscritti nei titoli II e IV delle entrate in riferimento al capitolo del bilancio regionale da cui provengono, vengono disposti a seguito di atti o comunicazioni formali. Al momento dell'accertamento viene registrato l'impegno di spesa in quanto trattasi di fondi finalizzati.
3. Gli accertamenti di entrata dei fondi di cui al comma 1, punti b) e c), vengono disposti a seguito dell'assegnazione regionale negli appositi stanziamenti del titolo II di entrata.
ART. 15
Impegno di spesa
1. Gli atti di impegno sono sottoscritti dai dirigenti responsabili nell'ambito delle attività attuative del piano esecutivo di gestione per gli obiettivi e le risorse agli stessi affidati.
2. Il Dirigente responsabile emana all'uopo specifica determinazione, che è classificata a cura del Dirigente stesso in ordine cronologico con un protocollo interno predisposto in modo da identificare il Settore o Servizio emittente, il numero progressivo e la data di emissione.
3. La determinazione, corredata dal parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 53 della Legge 142/90, viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per i pareri di propria competenza e da questi al Segretario generale per il parere di legittimità secondo quanto previsto dal 9° comma dell'art. 27 del D. L.vo n. 77/95.
Il responsabile finanziario, rilascia i pareri previsti dall'art. 53 e 55 della Legge 142/90 e provvede alla conferma dell'impegno contenuto nella determinazione con la registrazione, anche tramite supporto informatico, sul bilancio dell'Ente.
4. La mancata conferma dell'impegno contenuto nella determinazione blocca il proseguimento delle fasi procedurali ed esecutive di spesa previste nella determinazione.
Espletate le operazioni di competenza il responsabile finanziario provvede a trasmettere la determinazione al Segretario Generale per il parere di legittimità.
La determinazione, corredata dei pareri di legge, viene restituita al Dirigente competente di norma entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. Le determinazioni relative alle prenotazioni di impegno, alle spese in conto capitale, a quelle vincolate per legge ad entrate e a quelle a valenza pluriennale seguono la procedura prevista dai commi precedenti; il responsabile del servizio finanziario accerta lo stato di avanzamento degli impegni e delle prenotazioni previste dall'articolo 36 del D. L.vo n. 77/95.
ART. 16
Ordinazione a terzi di forniture e prestazioni
1. Le forniture e le prestazioni sono di regola disposte mediante appositi "ordini" redatti su moduli con l'indicazione delle quantità e qualità dei beni o servizi cui si riferiscono e delle condizioni essenziali alle quali le stesse devono essere eseguite.
2. L'ordine può essere emesso esclusivamente, salvo le diverse ipotesi di legge, in presenza di deliberazione esecutiva o determinazione autorizzativa della spesa e dopo l'individuazione del nominativo del fornitore da effettuarsi secondo quanto prescritto dal Regolamento dei contratti e dalla normativa in vigore.
Gli estremi dell'autorizzazione e dell'impegno devono essere riportate nell'ordine.
ART. 17
Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
1. In esecuzione a quanto previsto l'articolo 28 del D. L.vo n. 77/95 la liquidazione della spesa è predisposta dal Dirigente responsabile, mediante atto di liquidazione.
2. La liquidazione avviene attraverso la verifica tecnico-amministrativa, consistente nell'accertamento, da parte del Servizio competente, che la fornitura, il lavoro o la prestazione debitamente autorizzati da deliberazione o determinazione siano stati eseguiti rispettando le condizioni contrattuali, la normativa sugli appalti, concessioni e forniture, la normativa antimafia, i requisiti merceologici, tipologici e le norme d'arte che furono concordate. Tale accertamento deve risultare da una relazione o dal certificato di regolare esecuzione o da collaudo o da un benestare apposto sulla fattura, espresso dal funzionario o dirigente preposto, con presa in carico ai fini patrimoniali, ove necessario, da parte del funzionario o dirigente competente.
Nel caso di ordini emessi dai servizi Provveditorato ed Economato gli uffici destinati alla fornitura devono trasmettere, entro cinque giorni dal ricevimento, il proprio assenso alla liquidazione.
3. L'atto di liquidazione sottoscritto dal dirigente responsabile è trasmesso con tutti i documenti giustificativi al servizio finanziario entro trenta giorni dal ricevimento del documento inviato dal fornitore, salvo il caso in cui il mancato rispetto di clausole contrattuali o altre motivazioni scritte, consenta il rinvio di tale termine.
Il servizio finanziario effettua i controlli contabili, fiscali e amministrativi sull'atto di liquidazione e riscontratane le regolarità, ordina il pagamento.
Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dai dirigenti dell'area finanziaria.
4. L'emissione dei mandati di pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione, salvo i casi in cui per dimostrate motivazioni il pagamento non sia subordinato all'assunzione di deliberazione della Giunta o derivi da finanziamenti disposti dalla Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti per i quali valgono le specifiche norme derivanti dalla legge e da contratto.
ART. 18
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione consiste nell'insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e di conseguenza l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione si struttura secondo quanto previsto dal D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 39, 1° comma del D. L.vo n. 77/95.
La struttura operativa addetta al controllo di gestione fa parte del servizio finanziario così come determinato al precedente articolo 2, è diretta dal responsabile del servizio finanziario ed il suo funzionamento è disciplinato dal citato D. L.vo n. 29/93.
ART. 19
Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Provincia.
Esso si articola in 4 fasi:
a. fase di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi;
b. fase di rilevazione ed elaborazione dei dati contabili ed extracontabili relativi agli obiettivi programmati;
c. fase di referto, che consiste nella presentazione dei dati relativi ai risultati conseguiti posti a confronto con gli obiettivi programmati, nonché al livello di economicità delle azioni intraprese;
d. fase di valutazione dei risultati conseguiti.
2. L'Ufficio controllo di gestione attiva quanto di propria competenza non appena la Giunta ha deliberato il piano esecutivo di gestione all'interno del quale sono definiti e quantificati, in esecuzione delle determinazioni programmatiche del Consiglio, gli obiettivi di breve e medio periodo.
3. Le attività di rilevazione e successiva elaborazione poste in essere dall'Ufficio addetto al controllo di gestione sono effettuate a livello di ciascun servizio o centro di costo e sono mirate a verificare i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi impegnati, i risultati quali-quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi diretti.
4. Il referto del controllo di gestione avviene con cadenza quadrimestrale.
5. Entro il mese successivo ad ogni scadenza l'Ufficio trasmette al Presidente ed agli Assessori, al Segretario generale ed al Collegio dei revisori, al Presidente del Consiglio ed ai Capi gruppo consiliari una relazione nella quale sono evidenziate le analisi svolte sui servizi o centri di costo, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed il grado di economicità dell'intera attività della Provincia, mediante l'utilizzo di opportuni indicatori.
Analoga relazione, ma limitata ai servizi o centri di costo di propria competenza, viene trasmessa a tutti i Dirigenti responsabili.
Copia della relazione viene allegata alla documentazione necessaria per la verifica dello stato di avanzamento dei programmi prevista dall'articolo 36 del D. L.vo n. 77/95.
6. Gli indicatori di cui al comma precedente verranno successivamente individuati con specifici provvedimenti di Giunta, dopo le necessarie valutazioni effettuate di concerto dall'Ufficio controllo di gestione e dai responsabili di ciascun servizio o centro di costo.
7. Nel caso che la struttura addetta al controllo di gestione abbia necessità di richiedere dati, documenti o fascicoli inoltra richiesta motivata al responsabile di servizio.
Il responsabile del servizio o centro di costo deve adempiere alla richiesta entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento, salvo casi eccezionali regolarmente documentati.
Il responsabile inadempiente risponde disciplinarmente.
8. La struttura addetta al controllo di gestione collabora con il Collegio dei revisori fornendo i dati e le informazioni che il Collegio richiede.
9. Nel corso dell'anno le Commissioni consiliari possono richiedere al Presidente della Provincia i dati in possesso dell'Ufficio.
ART. 20
Relazione annuale sul controllo di gestione
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno la struttura operativa addetta al controllo di gestione trasmette al Presidente, e agli altri organi di cui all'articolo precedente in esecuzione dell'articolo 20, comma 2 del D. L.vo n. 29/93, la relazione conclusiva dei controlli effettuati ai fini della verifica degli obiettivi programmati.
Copia della predetta relazione, per la parte di propria competenza, viene trasmessa ai coordinatori e dirigenti responsabili per le loro opportune valutazioni.
La relazione annuale sul controllo di gestione viene altresì trasmessa al Presidente del Consiglio provinciale ed ai Capi gruppo consiliari e messa a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta ed è inoltre allegata al rendiconto.
ART. 21
Auditing Interno
1. Accanto alla struttura preposta al controllo di gestione si può prevedere l'istituzione del servizio di Auditing Interno.
2. L'Auditing Interno è preposto principalmente alla verifica della congruità delle procedure amministrative e contabili adottate dalla Provincia.
3. In particolare gli obiettivi specifici dell'Auditing Interno consistono in:
a. valutare la correttezza e l'adeguatezza dei controlli operativi, contabili finanziari ed in genere di tutta l'attività amministrativa in essere presso la Provincia proponendo eventuali aggiustamenti e modifiche migliorative;
b. accertare l'attendibilità dei dati contabili e di ogni altro atto della Provincia;
c. espletare tutte le verifiche ed i controlli più opportuni, al fine di constatare le eventuali deviazioni rispetto al corretto e funzionale svolgimento delle attività amministrative ed al fine di individuare le possibilità di razionalizzazione delle procedure.
CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
» Art. 11 Accertamento delle entrate
» Art. 12 Riscossione delle entrate
» Art. 13 Versamento delle entrate
» Art. 14 Fondi regionali per compiti delegati e altri contributi
» Art. 15 Impegno di spesa
» Art. 16 Ordinazione a terzi di forniture e prestazioni
» Art. 17 Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
» Art. 18 Controllo di gestione
» Art. 19 Modalità del controllo di gestione
» Art. 20 Relazione annuale sul controllo di gestione
» Art. 21 Auditing Interno
REGOLAMENTO
CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
ART. 11
Accertamento delle entrate
1. Il responsabile del procedimento al quale sono assegnate le poste di entrata trasmette al responsabile finanziario, entro cinque giorni successivi al perfezionamento delle procedure previste dall'art. 22 del D. L.vo n. 77/95, le formali documentazioni per la registrazione degli accertamenti di entrata.
2. Su esplicita e formale richiesta del responsabile del servizio finanziario relativa alla verifica degli equilibri di bilancio, il responsabile dei procedimenti di accertamento è obbligato a comunicare i dati relativi al più presto possibile con priorità su qualsiasi altro adempimento il cui ritardo non comporti danno all'Ente.
ART. 12
Riscossione delle entrate
1. Ogni riscossione di entrata di competenza della Provincia è disposta tramite ordinativo di incasso che è fatto pervenire e riscosso dal Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria vigente o stipulata nelle forme stabilite dall'art. 52 del D. L.vo n. 77/95.
2. L'ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dai dirigenti dell'area finanziaria.
ART. 13
Versamento delle entrate
1. Con l'operazione del versamento le somme riscosse affluiscono nelle casse provinciali.
Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano obbligatoriamente le somme riscosse al Tesoriere dell'Ente nel rispetto delle normative vigenti.
2. Gli incaricati interni alla riscossione, designati con provvedimento formale della Giunta, versano le somme riscosse alla tesoreria provinciale con cadenza trimestrale.
3. Per i soggetti di cui al comma precedente il termine perentorio del versamento non può superare i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre.
ART. 14
Fondi regionali per compiti delegati e altri contributi
1. I fondi che la Regione trasferisce per l'assolvimento dei compiti delegati e per altri interventi si suddividono come segue:
a. fondi da utilizzare per l'esercizio diretto della delega dei quali viene effettuato il rendiconto;
b. fondi per il rimborso delle spese generali sostenute dall'Ente per l'esercizio della delega;
c. contributi per interventi vari.
2. Gli accertamenti di entrata dei fondi di cui al comma precedente punto a), relativi a fondi iscritti nei titoli II e IV delle entrate in riferimento al capitolo del bilancio regionale da cui provengono, vengono disposti a seguito di atti o comunicazioni formali. Al momento dell'accertamento viene registrato l'impegno di spesa in quanto trattasi di fondi finalizzati.
3. Gli accertamenti di entrata dei fondi di cui al comma 1, punti b) e c), vengono disposti a seguito dell'assegnazione regionale negli appositi stanziamenti del titolo II di entrata.
ART. 15
Impegno di spesa
1. Gli atti di impegno sono sottoscritti dai dirigenti responsabili nell'ambito delle attività attuative del piano esecutivo di gestione per gli obiettivi e le risorse agli stessi affidati.
2. Il Dirigente responsabile emana all'uopo specifica determinazione, che è classificata a cura del Dirigente stesso in ordine cronologico con un protocollo interno predisposto in modo da identificare il Settore o Servizio emittente, il numero progressivo e la data di emissione.
3. La determinazione, corredata dal parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 53 della Legge 142/90, viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per i pareri di propria competenza e da questi al Segretario generale per il parere di legittimità secondo quanto previsto dal 9° comma dell'art. 27 del D. L.vo n. 77/95.
Il responsabile finanziario, rilascia i pareri previsti dall'art. 53 e 55 della Legge 142/90 e provvede alla conferma dell'impegno contenuto nella determinazione con la registrazione, anche tramite supporto informatico, sul bilancio dell'Ente.
4. La mancata conferma dell'impegno contenuto nella determinazione blocca il proseguimento delle fasi procedurali ed esecutive di spesa previste nella determinazione.
Espletate le operazioni di competenza il responsabile finanziario provvede a trasmettere la determinazione al Segretario Generale per il parere di legittimità.
La determinazione, corredata dei pareri di legge, viene restituita al Dirigente competente di norma entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. Le determinazioni relative alle prenotazioni di impegno, alle spese in conto capitale, a quelle vincolate per legge ad entrate e a quelle a valenza pluriennale seguono la procedura prevista dai commi precedenti; il responsabile del servizio finanziario accerta lo stato di avanzamento degli impegni e delle prenotazioni previste dall'articolo 36 del D. L.vo n. 77/95.
ART. 16
Ordinazione a terzi di forniture e prestazioni
1. Le forniture e le prestazioni sono di regola disposte mediante appositi "ordini" redatti su moduli con l'indicazione delle quantità e qualità dei beni o servizi cui si riferiscono e delle condizioni essenziali alle quali le stesse devono essere eseguite.
2. L'ordine può essere emesso esclusivamente, salvo le diverse ipotesi di legge, in presenza di deliberazione esecutiva o determinazione autorizzativa della spesa e dopo l'individuazione del nominativo del fornitore da effettuarsi secondo quanto prescritto dal Regolamento dei contratti e dalla normativa in vigore.
Gli estremi dell'autorizzazione e dell'impegno devono essere riportate nell'ordine.
ART. 17
Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
1. In esecuzione a quanto previsto l'articolo 28 del D. L.vo n. 77/95 la liquidazione della spesa è predisposta dal Dirigente responsabile, mediante atto di liquidazione.
2. La liquidazione avviene attraverso la verifica tecnico-amministrativa, consistente nell'accertamento, da parte del Servizio competente, che la fornitura, il lavoro o la prestazione debitamente autorizzati da deliberazione o determinazione siano stati eseguiti rispettando le condizioni contrattuali, la normativa sugli appalti, concessioni e forniture, la normativa antimafia, i requisiti merceologici, tipologici e le norme d'arte che furono concordate. Tale accertamento deve risultare da una relazione o dal certificato di regolare esecuzione o da collaudo o da un benestare apposto sulla fattura, espresso dal funzionario o dirigente preposto, con presa in carico ai fini patrimoniali, ove necessario, da parte del funzionario o dirigente competente.
Nel caso di ordini emessi dai servizi Provveditorato ed Economato gli uffici destinati alla fornitura devono trasmettere, entro cinque giorni dal ricevimento, il proprio assenso alla liquidazione.
3. L'atto di liquidazione sottoscritto dal dirigente responsabile è trasmesso con tutti i documenti giustificativi al servizio finanziario entro trenta giorni dal ricevimento del documento inviato dal fornitore, salvo il caso in cui il mancato rispetto di clausole contrattuali o altre motivazioni scritte, consenta il rinvio di tale termine.
Il servizio finanziario effettua i controlli contabili, fiscali e amministrativi sull'atto di liquidazione e riscontratane le regolarità, ordina il pagamento.
Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dai dirigenti dell'area finanziaria.
4. L'emissione dei mandati di pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione, salvo i casi in cui per dimostrate motivazioni il pagamento non sia subordinato all'assunzione di deliberazione della Giunta o derivi da finanziamenti disposti dalla Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti per i quali valgono le specifiche norme derivanti dalla legge e da contratto.
ART. 18
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione consiste nell'insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e di conseguenza l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione si struttura secondo quanto previsto dal D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 39, 1° comma del D. L.vo n. 77/95.
La struttura operativa addetta al controllo di gestione fa parte del servizio finanziario così come determinato al precedente articolo 2, è diretta dal responsabile del servizio finanziario ed il suo funzionamento è disciplinato dal citato D. L.vo n. 29/93.
ART. 19
Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Provincia.
Esso si articola in 4 fasi:
a. fase di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi;
b. fase di rilevazione ed elaborazione dei dati contabili ed extracontabili relativi agli obiettivi programmati;
c. fase di referto, che consiste nella presentazione dei dati relativi ai risultati conseguiti posti a confronto con gli obiettivi programmati, nonché al livello di economicità delle azioni intraprese;
d. fase di valutazione dei risultati conseguiti.
2. L'Ufficio controllo di gestione attiva quanto di propria competenza non appena la Giunta ha deliberato il piano esecutivo di gestione all'interno del quale sono definiti e quantificati, in esecuzione delle determinazioni programmatiche del Consiglio, gli obiettivi di breve e medio periodo.
3. Le attività di rilevazione e successiva elaborazione poste in essere dall'Ufficio addetto al controllo di gestione sono effettuate a livello di ciascun servizio o centro di costo e sono mirate a verificare i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi impegnati, i risultati quali-quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi diretti.
4. Il referto del controllo di gestione avviene con cadenza quadrimestrale.
5. Entro il mese successivo ad ogni scadenza l'Ufficio trasmette al Presidente ed agli Assessori, al Segretario generale ed al Collegio dei revisori, al Presidente del Consiglio ed ai Capi gruppo consiliari una relazione nella quale sono evidenziate le analisi svolte sui servizi o centri di costo, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed il grado di economicità dell'intera attività della Provincia, mediante l'utilizzo di opportuni indicatori.
Analoga relazione, ma limitata ai servizi o centri di costo di propria competenza, viene trasmessa a tutti i Dirigenti responsabili.
Copia della relazione viene allegata alla documentazione necessaria per la verifica dello stato di avanzamento dei programmi prevista dall'articolo 36 del D. L.vo n. 77/95.
6. Gli indicatori di cui al comma precedente verranno successivamente individuati con specifici provvedimenti di Giunta, dopo le necessarie valutazioni effettuate di concerto dall'Ufficio controllo di gestione e dai responsabili di ciascun servizio o centro di costo.
7. Nel caso che la struttura addetta al controllo di gestione abbia necessità di richiedere dati, documenti o fascicoli inoltra richiesta motivata al responsabile di servizio.
Il responsabile del servizio o centro di costo deve adempiere alla richiesta entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento, salvo casi eccezionali regolarmente documentati.
Il responsabile inadempiente risponde disciplinarmente.
8. La struttura addetta al controllo di gestione collabora con il Collegio dei revisori fornendo i dati e le informazioni che il Collegio richiede.
9. Nel corso dell'anno le Commissioni consiliari possono richiedere al Presidente della Provincia i dati in possesso dell'Ufficio.
ART. 20
Relazione annuale sul controllo di gestione
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno la struttura operativa addetta al controllo di gestione trasmette al Presidente, e agli altri organi di cui all'articolo precedente in esecuzione dell'articolo 20, comma 2 del D. L.vo n. 29/93, la relazione conclusiva dei controlli effettuati ai fini della verifica degli obiettivi programmati.
Copia della predetta relazione, per la parte di propria competenza, viene trasmessa ai coordinatori e dirigenti responsabili per le loro opportune valutazioni.
La relazione annuale sul controllo di gestione viene altresì trasmessa al Presidente del Consiglio provinciale ed ai Capi gruppo consiliari e messa a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta ed è inoltre allegata al rendiconto.
ART. 21
Auditing Interno
1. Accanto alla struttura preposta al controllo di gestione si può prevedere l'istituzione del servizio di Auditing Interno.
2. L'Auditing Interno è preposto principalmente alla verifica della congruità delle procedure amministrative e contabili adottate dalla Provincia.
3. In particolare gli obiettivi specifici dell'Auditing Interno consistono in:
a. valutare la correttezza e l'adeguatezza dei controlli operativi, contabili finanziari ed in genere di tutta l'attività amministrativa in essere presso la Provincia proponendo eventuali aggiustamenti e modifiche migliorative;
b. accertare l'attendibilità dei dati contabili e di ogni altro atto della Provincia;
c. espletare tutte le verifiche ed i controlli più opportuni, al fine di constatare le eventuali deviazioni rispetto al corretto e funzionale svolgimento delle attività amministrative ed al fine di individuare le possibilità di razionalizzazione delle procedure.
