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CAPO II - Bilanci e programmazione
INDICE
CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE
» Art. 4 Il bilancio annuale di previsione
» Art. 5 Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati
» Art. 6 Pubblicità del bilancio di previsione e del rendiconto
» Art. 7 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
» Art. 8 Fondo di riserva
» Art. 9 Variazioni di bilancio
» Art. 10 Piano esecutivo di gestione
REGOLAMENTO
CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE
ART. 4
Il bilancio annuale di previsione
1. La Giunta predispone il progetto di bilancio annuale in termini di competenza per l'anno successivo e lo iscrive all'ordine del giorno del Consiglio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di approvazione stabilito dalla legge; entro tale data la documentazione viene trasmessa ai consiglieri.
2. Al progetto di bilancio sono allegati la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale, da predisporsi secondo le modalità e i contenuti previsti dagli articoli 12 e 13 del D. L.vo n. 77/95 e da approvarsi con il provvedimento deliberativo riguardante il bilancio stesso.
Al Consiglio va presentata inoltre la relazione dell'organo di revisione.
A tal fine lo schema dei documenti contabili deve essere trasmesso all'organo di revisione secondo le modalità previste dall'art. 57 del presente regolamento.
Entro quindici giorni dal ricevimento l'organo di revisione provvede a trasmettere al Presidente la relazione al bilancio. Non appena in possesso della relazione del Collegio dei revisori la Giunta ne verifica le eventuali osservazioni e, se lo ritiene necessario, apporta allo schema dei bilanci correzioni e/o integrazioni.
3. Gli emendamenti agli stanziamenti del progetto di bilancio, corredati da una breve relazione illustrativa, possono essere presentati dai consiglieri provinciali entro i termini e secondo il calendario concordato dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. Gli emendamenti proposti non possono riguardare le spese fisse e devono consentire il rispetto del pareggio economico e finanziario del bilancio.
ART. 5
Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati
1. La predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati è di competenza della Giunta secondo le procedure e i tempi da essa stabiliti.
2. La procedura di redazione del bilancio dovrà tenere conto degli aspetti di contabilità finanziaria, patrimoniale, economica e di programmazione adottati dall'Ente, della responsabilizzazione dei dirigenti e della più ampia informazione interna ed esterna all'Ente.
3. I dirigenti delle massime unità organizzative, sulla base di uno schema di riferimento predisposto dal Servizio Finanziario, definiscono le proposte attinenti al bilancio di previsione annuale, alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale nonché al piano esecutivo di gestione, secondo quanto previsto al successivo art. 10.
4. Le proposte di cui al comma precedente, dopo essere state sottoposte all'esame del Comitato di direzione vengono presentate, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di approvazione stabilito dalla legge, al Servizio Finanziario che predisporrà lo schema di progetto da sottoporre all'assessore al bilancio e quindi alla giunta provinciale.
ART. 6
Pubblicità del bilancio di previsione e del rendiconto
1. Le risultanze del bilancio di previsione annuale e dell'ultimo rendiconto approvato sono pubblicati, per estratto, secondo i modelli stabiliti dalla legge su:
almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione sul territorio provinciale;
a. un quotidiano a diffusione nazionale;
b. un periodico.
2. Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge, devono essere attuate modalità di comunicazione diffusa alla comunità amministrata circa gli obiettivi e programmi definiti annualmente e circa i relativi risultati conseguiti a fine esercizio.
ART. 7
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Qualora il bilancio di previsione annuale non risulti approvato dall'organo di controllo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, deve essere autorizzato l'esercizio provvisorio con deliberazione del Consiglio provinciale da assumersi entro la data di cui sopra sulla base del bilancio già deliberato. La durata dell'esercizio provvisorio non può essere superiore a due mesi.
In tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme deliberate in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
L'esercizio provvisorio cessa automaticamente allorquando l'approvazione dell'organo di controllo sulla delibera di approvazione del bilancio intervenga prima della scadenza dei due mesi.
2. Qualora entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento non sia stato deliberato il bilancio di previsione, la gestione provvisoria è consentita solo per le spese dovute per legge limitatamente alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
ART. 8
Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni della Giunta provinciale da adottarsi entro il 31 dicembre, per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio e alle insufficienze che si rivelassero nelle dotazioni degli interventi di spesa.
3. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al precedente comma 2 vanno comunicate al Consiglio alla prima seduta utile e comunque non oltre i 90 giorni successivi alla sua adozione.
ART. 9
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni al bilancio sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre.
2. Alle variazioni previste dal comma 1, con esclusione dell'assestamento generale di cui al comma 8 dell'art. 17 del D. L.vo n. 77/95, può provvedere in via d'urgenza la Giunta, salvo ratifica da parte del Consiglio, come previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le variazioni di bilancio, da effettuarsi secondo le norme dell'art. 17 del D. L.vo n. 77/95, non devono alterare il pareggio finanziario, quello economico e tutti gli altri equilibri sanciti con il bilancio preventivo.
ART. 10
Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base del bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta approva il piano esecutivo della gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione costituisce strumento di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti delle unità organizzative cui si riferisce.
3. Sotto il profilo contabile il piano esecutivo di ge-stione suddivide le risorse di entrata in capitoli, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli. Sotto il profilo organizzativo il piano esecutivo di gestione individua i collegamenti fra le diverse unità organizzative dell'ente, all'attività delle quali il piano medesimo va correlato.
Sotto il profilo programmatico il piano esecutivo di gestione si collega con la relazione previsionale e programmatica e con il bilancio annuale e pluriennale, attraverso la classificazione delle spese per obiettivi, programmi, interventi o progetti.
4. Al fine di determinare con attendibile previsione le risorse disponibili per la definizione degli obiettivi di gestione, il responsabile del servizio finanziario, contestualmente alle operazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, richiede ai dirigenti responsabili lo stato di attuazione degli interventi da confrontare con l'ammontare degli impegni e degli accertamenti effettuati e le operazioni da effettuare entro la fine dell'anno per la verifica della capienza degli stanziamenti e delle risorse assegnate.
L'aggiornamento progressivo di tali documentazioni costituisce la base storica per l'elaborazione del piano esecutivo di gestione annuale.
5. La bozza del piano esecutivo di gestione viene discussa dalla Giunta contestualmente alla bozza dei bilanci di previsione annuale e pluriennale in modo da garantire il necessario coordinamento tra le proposte programmatiche e quelle operative-esecutive.
Gli stanziamenti di spesa assegnati ai responsabili devono essere il più possibile determinati nell'oggetto dell'intervento e devono rispettare, per gli aspetti gestionali, le disposizioni dell'articolo 56 della Legge 142/90.
Nel caso ciò non fosse possibile per la trasversalità della spesa autorizzata o per l'oggettività dell'intervento programmato, il dirigente responsabile dovrà, dopo l'esperimento delle procedure previste dalla legge, trasmettere alla Giunta la proposta di intervento corredata della deliberazione a contrattare (quando il procedimento la richieda).
6. Il piano esecutivo di gestione, il cui coordinamento compete all'ufficio finanziario come previsto dall'art. 3, 1* comma del D. L.vo n. 77/95 va inviato all'ufficio di controllo interno di cui all'art. 20 del D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni e all'art. 41 del D. L.vo n. 77/95 e costituisce riferimento per l'esercizio del controllo medesimo.
7. Entro il 20 luglio e il 20 ottobre i dirigenti delle unità organizzative redigono una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi di gestione predeterminati e alle risorse assegnate. La relazione è redatta secondo lo schema predisposto dall'ufficio di controllo interno, d'intesa con il servizio finanziario, ed è presentata al Presidente e al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario.
Le relazioni costituiscono allegato obbligatorio alle risultanze delle verifiche previste dal precedente art. 2, c. 4.
8. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria una variazione della dotazione assegnata, propone la modifica nell'ambito della relazione di cui al precedente comma 7.
La proposta viene presentata alla Giunta che dovrà motivare l'eventuale mancata accettazione della medesima.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre.
CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE
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» Art. 5 Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati
» Art. 6 Pubblicità del bilancio di previsione e del rendiconto
» Art. 7 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
» Art. 8 Fondo di riserva
» Art. 9 Variazioni di bilancio
» Art. 10 Piano esecutivo di gestione
REGOLAMENTO
CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE
ART. 4
Il bilancio annuale di previsione
1. La Giunta predispone il progetto di bilancio annuale in termini di competenza per l'anno successivo e lo iscrive all'ordine del giorno del Consiglio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di approvazione stabilito dalla legge; entro tale data la documentazione viene trasmessa ai consiglieri.
2. Al progetto di bilancio sono allegati la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale, da predisporsi secondo le modalità e i contenuti previsti dagli articoli 12 e 13 del D. L.vo n. 77/95 e da approvarsi con il provvedimento deliberativo riguardante il bilancio stesso.
Al Consiglio va presentata inoltre la relazione dell'organo di revisione.
A tal fine lo schema dei documenti contabili deve essere trasmesso all'organo di revisione secondo le modalità previste dall'art. 57 del presente regolamento.
Entro quindici giorni dal ricevimento l'organo di revisione provvede a trasmettere al Presidente la relazione al bilancio. Non appena in possesso della relazione del Collegio dei revisori la Giunta ne verifica le eventuali osservazioni e, se lo ritiene necessario, apporta allo schema dei bilanci correzioni e/o integrazioni.
3. Gli emendamenti agli stanziamenti del progetto di bilancio, corredati da una breve relazione illustrativa, possono essere presentati dai consiglieri provinciali entro i termini e secondo il calendario concordato dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. Gli emendamenti proposti non possono riguardare le spese fisse e devono consentire il rispetto del pareggio economico e finanziario del bilancio.
ART. 5
Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati
1. La predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati è di competenza della Giunta secondo le procedure e i tempi da essa stabiliti.
2. La procedura di redazione del bilancio dovrà tenere conto degli aspetti di contabilità finanziaria, patrimoniale, economica e di programmazione adottati dall'Ente, della responsabilizzazione dei dirigenti e della più ampia informazione interna ed esterna all'Ente.
3. I dirigenti delle massime unità organizzative, sulla base di uno schema di riferimento predisposto dal Servizio Finanziario, definiscono le proposte attinenti al bilancio di previsione annuale, alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale nonché al piano esecutivo di gestione, secondo quanto previsto al successivo art. 10.
4. Le proposte di cui al comma precedente, dopo essere state sottoposte all'esame del Comitato di direzione vengono presentate, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di approvazione stabilito dalla legge, al Servizio Finanziario che predisporrà lo schema di progetto da sottoporre all'assessore al bilancio e quindi alla giunta provinciale.
ART. 6
Pubblicità del bilancio di previsione e del rendiconto
1. Le risultanze del bilancio di previsione annuale e dell'ultimo rendiconto approvato sono pubblicati, per estratto, secondo i modelli stabiliti dalla legge su:
almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione sul territorio provinciale;
a. un quotidiano a diffusione nazionale;
b. un periodico.
2. Oltre alle pubblicazioni previste dalla legge, devono essere attuate modalità di comunicazione diffusa alla comunità amministrata circa gli obiettivi e programmi definiti annualmente e circa i relativi risultati conseguiti a fine esercizio.
ART. 7
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Qualora il bilancio di previsione annuale non risulti approvato dall'organo di controllo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, deve essere autorizzato l'esercizio provvisorio con deliberazione del Consiglio provinciale da assumersi entro la data di cui sopra sulla base del bilancio già deliberato. La durata dell'esercizio provvisorio non può essere superiore a due mesi.
In tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme deliberate in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
L'esercizio provvisorio cessa automaticamente allorquando l'approvazione dell'organo di controllo sulla delibera di approvazione del bilancio intervenga prima della scadenza dei due mesi.
2. Qualora entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento non sia stato deliberato il bilancio di previsione, la gestione provvisoria è consentita solo per le spese dovute per legge limitatamente alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
ART. 8
Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni della Giunta provinciale da adottarsi entro il 31 dicembre, per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio e alle insufficienze che si rivelassero nelle dotazioni degli interventi di spesa.
3. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al precedente comma 2 vanno comunicate al Consiglio alla prima seduta utile e comunque non oltre i 90 giorni successivi alla sua adozione.
ART. 9
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni al bilancio sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre.
2. Alle variazioni previste dal comma 1, con esclusione dell'assestamento generale di cui al comma 8 dell'art. 17 del D. L.vo n. 77/95, può provvedere in via d'urgenza la Giunta, salvo ratifica da parte del Consiglio, come previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le variazioni di bilancio, da effettuarsi secondo le norme dell'art. 17 del D. L.vo n. 77/95, non devono alterare il pareggio finanziario, quello economico e tutti gli altri equilibri sanciti con il bilancio preventivo.
ART. 10
Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base del bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta approva il piano esecutivo della gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione costituisce strumento di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti delle unità organizzative cui si riferisce.
3. Sotto il profilo contabile il piano esecutivo di ge-stione suddivide le risorse di entrata in capitoli, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli. Sotto il profilo organizzativo il piano esecutivo di gestione individua i collegamenti fra le diverse unità organizzative dell'ente, all'attività delle quali il piano medesimo va correlato.
Sotto il profilo programmatico il piano esecutivo di gestione si collega con la relazione previsionale e programmatica e con il bilancio annuale e pluriennale, attraverso la classificazione delle spese per obiettivi, programmi, interventi o progetti.
4. Al fine di determinare con attendibile previsione le risorse disponibili per la definizione degli obiettivi di gestione, il responsabile del servizio finanziario, contestualmente alle operazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, richiede ai dirigenti responsabili lo stato di attuazione degli interventi da confrontare con l'ammontare degli impegni e degli accertamenti effettuati e le operazioni da effettuare entro la fine dell'anno per la verifica della capienza degli stanziamenti e delle risorse assegnate.
L'aggiornamento progressivo di tali documentazioni costituisce la base storica per l'elaborazione del piano esecutivo di gestione annuale.
5. La bozza del piano esecutivo di gestione viene discussa dalla Giunta contestualmente alla bozza dei bilanci di previsione annuale e pluriennale in modo da garantire il necessario coordinamento tra le proposte programmatiche e quelle operative-esecutive.
Gli stanziamenti di spesa assegnati ai responsabili devono essere il più possibile determinati nell'oggetto dell'intervento e devono rispettare, per gli aspetti gestionali, le disposizioni dell'articolo 56 della Legge 142/90.
Nel caso ciò non fosse possibile per la trasversalità della spesa autorizzata o per l'oggettività dell'intervento programmato, il dirigente responsabile dovrà, dopo l'esperimento delle procedure previste dalla legge, trasmettere alla Giunta la proposta di intervento corredata della deliberazione a contrattare (quando il procedimento la richieda).
6. Il piano esecutivo di gestione, il cui coordinamento compete all'ufficio finanziario come previsto dall'art. 3, 1* comma del D. L.vo n. 77/95 va inviato all'ufficio di controllo interno di cui all'art. 20 del D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni e all'art. 41 del D. L.vo n. 77/95 e costituisce riferimento per l'esercizio del controllo medesimo.
7. Entro il 20 luglio e il 20 ottobre i dirigenti delle unità organizzative redigono una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi di gestione predeterminati e alle risorse assegnate. La relazione è redatta secondo lo schema predisposto dall'ufficio di controllo interno, d'intesa con il servizio finanziario, ed è presentata al Presidente e al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario.
Le relazioni costituiscono allegato obbligatorio alle risultanze delle verifiche previste dal precedente art. 2, c. 4.
8. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria una variazione della dotazione assegnata, propone la modifica nell'ambito della relazione di cui al precedente comma 7.
La proposta viene presentata alla Giunta che dovrà motivare l'eventuale mancata accettazione della medesima.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre.
