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CAPO I - Principi generali
INDICE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
» Art. 1 Ambito di applicazione
» Art. 2 Servizio finanziario
» Art. 3 Competenze in materia di bilancio e rendiconti
REGOLAMENTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, ha lo scopo di stabilire, nel rispetto della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dello stesso D. L.vo n. 77/95, le procedure e gli adempimenti necessari alla formazione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle verifiche di equilibrio della gestione, dei programmi di intervento e delle variazioni del patrimonio.
2. Il presente regolamento si articola nelle seguenti parti:
I. Principi generali
II. Bilanci e programmazione
III. La gestione del bilancio
IV. Investimenti
V. Il servizio di tesoreria
VI. Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
VII. Risanamento finanziario
VIII. Revisione economico-finanziaria
IX. Servizio di economato
ART. 2
Servizio finanziario
1. Nell'ambito dei principi generali fissati dallo statuto, il servizio finanziario si articola in diverse unità organizzative e provvede al coordinamento e alla gestione di tutti i servizi attinenti l'attività finanziaria dell'Ente, ivi compresi l'economato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione provinciale, il controllo di gestione.
2. Il coordinamento dei servizi sopra indicati è affidato al Responsabile del servizio finanziario, il quale assume altresì tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti pongono a suo carico.
3. Il Responsabile del servizio finanziario, oltre a quanto indicato al comma precedente:
a. attesta la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di impegno di spesa;
b. vigila sull'esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio;
c. segnala obbligatoriamente al Presidente, al Segretario e all'Organo di revisione fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'Ente.
4. Al 15 settembre e al 30 ottobre trasmette ai suddetti organi i risultati della verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché comunica per iscritto ai medesimi l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
5. I risultati delle verifiche suddette rappresentano la base necessaria per l'assestamento generale di bilancio (art. 17, comma 8 D. L.vo n. 77/95) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 36 D. L.vo n. 77/95).
6. Il responsabile del servizio finanziario e/o i dirigenti dell'area finanziaria provvedono per la parte di ri-spettiva competenza a:
a. esprimere parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione e di determinazione, corredata di relativo schema di provvedimento verificando la regolarità della spesa e della documentazione e la corretta imputazione della spesa medesima;
b. vistare gli impegni di spesa;
c tenere la contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento.
ART. 3
Competenze in materia di bilancio e rendiconti
1. Al servizio di cui al precedente art. 2, nella sua articolazione organizzativa e con il coordinamento del responsabile di cui al comma 2 del medesimo articolo, compete:
a. la predisposizione, sulla base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso, degli schemi dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta;
b. la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio;
c. la predisposizione della relazione preliminare illustrativa degli elementi finanziari contenuti nei documenti suddetti;
d. l'esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione provinciale;
e. la formulazione delle proposte di modificazione, sulla base anche di richieste dei competenti servizi, delle previsioni di bilancio tanto della spesa così come dell'entrata;
f. la preparazione del rendiconto da sottoporre alla Giunta, munito della connessa relazione illustrativa.
2 Il servizio finanziario tiene, nelle forme prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alle entrate e alle spese quanto al patrimonio e alle sue variazioni.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
» Art. 1 Ambito di applicazione
» Art. 2 Servizio finanziario
» Art. 3 Competenze in materia di bilancio e rendiconti
REGOLAMENTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, ha lo scopo di stabilire, nel rispetto della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dello stesso D. L.vo n. 77/95, le procedure e gli adempimenti necessari alla formazione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle verifiche di equilibrio della gestione, dei programmi di intervento e delle variazioni del patrimonio.
2. Il presente regolamento si articola nelle seguenti parti:
I. Principi generali
II. Bilanci e programmazione
III. La gestione del bilancio
IV. Investimenti
V. Il servizio di tesoreria
VI. Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
VII. Risanamento finanziario
VIII. Revisione economico-finanziaria
IX. Servizio di economato
ART. 2
Servizio finanziario
1. Nell'ambito dei principi generali fissati dallo statuto, il servizio finanziario si articola in diverse unità organizzative e provvede al coordinamento e alla gestione di tutti i servizi attinenti l'attività finanziaria dell'Ente, ivi compresi l'economato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione provinciale, il controllo di gestione.
2. Il coordinamento dei servizi sopra indicati è affidato al Responsabile del servizio finanziario, il quale assume altresì tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti pongono a suo carico.
3. Il Responsabile del servizio finanziario, oltre a quanto indicato al comma precedente:
a. attesta la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di impegno di spesa;
b. vigila sull'esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio;
c. segnala obbligatoriamente al Presidente, al Segretario e all'Organo di revisione fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'Ente.
4. Al 15 settembre e al 30 ottobre trasmette ai suddetti organi i risultati della verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché comunica per iscritto ai medesimi l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
5. I risultati delle verifiche suddette rappresentano la base necessaria per l'assestamento generale di bilancio (art. 17, comma 8 D. L.vo n. 77/95) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 36 D. L.vo n. 77/95).
6. Il responsabile del servizio finanziario e/o i dirigenti dell'area finanziaria provvedono per la parte di ri-spettiva competenza a:
a. esprimere parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione e di determinazione, corredata di relativo schema di provvedimento verificando la regolarità della spesa e della documentazione e la corretta imputazione della spesa medesima;
b. vistare gli impegni di spesa;
c tenere la contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento.
ART. 3
Competenze in materia di bilancio e rendiconti
1. Al servizio di cui al precedente art. 2, nella sua articolazione organizzativa e con il coordinamento del responsabile di cui al comma 2 del medesimo articolo, compete:
a. la predisposizione, sulla base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso, degli schemi dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta;
b. la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio;
c. la predisposizione della relazione preliminare illustrativa degli elementi finanziari contenuti nei documenti suddetti;
d. l'esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione provinciale;
e. la formulazione delle proposte di modificazione, sulla base anche di richieste dei competenti servizi, delle previsioni di bilancio tanto della spesa così come dell'entrata;
f. la preparazione del rendiconto da sottoporre alla Giunta, munito della connessa relazione illustrativa.
2 Il servizio finanziario tiene, nelle forme prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alle entrate e alle spese quanto al patrimonio e alle sue variazioni.
