Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Indice
» art. 1 - Oggetto del Regolamento
» art. 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
» art. 3 - Esercizio del diritto di acceso ai documenti amministrativi
» art. 4 - Pubblicità degli atti amministrativi
» art. 5 - Riferimenti normativi
Regolamento
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento, in attuazione del D.lgs. 196/03, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
I dati sensibili e giudiziari il cui trattamento è disciplinato dal presente regolamento si conformano e sono riconducibili alla definizione di “dati sensibili e giudiziari” di cui rispettivamente all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs 196/2006 e non riguardano le altre tipologie di dati indicate al citato art. 4 Codice sulla protezione dei dati personali.
Art. 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2 e 21 comma 2 del D.lgs. 196/03, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 18, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.lgs. 196/03 (art. 59-60,62-73, 85, 98 e 112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Provincia sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.lgs. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003).
Art. 3
Esercizio del diritto di accesso ai docuemti amministrativi
In attuazione dell’art. 59 del D.lgs. 196/03, i tipi di dati sensibili e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 167 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dal Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Milano. A tale fine, in applicazione dell’art. 22 comma 5 del D.lgs. 196/03 sono consentite unicamente le operazioni di consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.
Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 196/03, quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
I consiglieri provinciali hanno accesso pieno agli atti, fermi restando gli obblighi di riservatezza e segreto d’ufficio previsti dalla legislazione vigente.
Art. 4
Pubblicità degli atti amministrativi
La pubblicazione di documenti amministrativi contenenti dati sensibili o giudiziari, sia nelle modalità tradizionali (come l’affissione all’albo) sia attraverso la diffusione su siti web, forum, riviste etc., è ammessa facendo ricorso agli “omissis”ogni qualvolta questa misura sia necessaria ad evitare la diffusione dei dati in questione.
Art. 5
Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.
INDICE DEI TRATTAMENTI
(schede allegate al PDF)
N° Scheda Denominazione del trattamento
1 Gestione del rapporto di lavoro del persone impiegato a vario titolo presso la Provincia,
enti, istituzioni ed aziende collegate
2 Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia,
enti, istituzioni ed aziende collegate– attività relativa al riconoscimento di benefici
connessi all’invalidità civile, benefici connessi all’invalidità derivante da cause di
servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
3 Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell’ente, dei difensori civici,
dei rappresentanti dell’ente presso enti, aziende e istituzioni.
4 Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo
5 Attività del difensore civico provinciale
6 Gestione delle attività relative all’incontro domanda/offerta di lavoro comprese
quelle relative alla formazione professionale
7 Gestione del contenzioso – attività relative alla consulenza giuridica, nonchè al
patrocinio ed alla difesa in giudizio dell’amministrazione
8 Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno di singoli, famiglie e
associazioni in campo sociale, attività a sostegno di imprese nel settore dello sviluppo economico,
conferimento di onorificenze e di ricompense, concessione di patrocini, di patronati e di premi di
rappresentanze, adesione a comitati d’onore e ammissione a cerimonie e incontri
9 Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia
provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti
10 Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale
11 Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni ad albi,
registri e catasti
12 Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile
13 Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
14 Organizzazione del servizio scolastico
15 Attività riguardanti le iniziative di democrazia diretta
16 Gestione delle procedure di selezione di fornitori terzi e rapporti con gli stessi
17 Gestione di attività con finalità socio-assistenziali
18 Gestione, organizzazione, documentazione e conservazione dell’attività della
Provincia
