Regolamento del Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
REGOLAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MILANO
Approvato con delibera del Consiglio Provinciale ATTI n°. 202758/16.8/2010/17 del 10/03/2011
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Art. 1 Istituzione del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano
Art. 2 Organi del CCV-MI
Art. 3 Assemblea del CCV-MI
Art . 4 Esecutivo del CCV-MI
Art. 5 - Modalità di elezione, requisiti dei candidati, composizione e funzionamento dell’Esecutivo del CCV-MI
Art. 6 Rapporti della Provincia di Milano con il CCV-MI
Art 7 Rapporti della Provincia di Milano con l’Esecutivo del CCV-MI
Art. 8 Sanzioni
Art. 9 Norma transitoria
Art. 10 Norma finale
REGOLAMENTO
Art. 1
Istituzione del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano
È istituito, come organismo istituzionale di rappresentanza delle organizzazioni e strumento operativo delle strutture provinciali di protezione civile, il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano, e delle sue componenti volontaristiche, di seguito indicato con l’acronimo “CCV-MI”, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, dell’art. 6 della Legge 24 febbraio 1992, n.225, della Legge regionale 22 maggio 2004, n.16 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727/2005 del 12 ottobre 2005;
Il CCV-MI è composto esclusivamente dalle Organizzazioni (Gruppi Comunali, Intercomunali ed Associazioni) di Volontariato di Protezione Civile, operanti nel territorio della Provincia di Milano e regolarmente iscritte alla sezione provinciale di Milano dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile di seguito chiamato “Sezione provinciale dell’Albo”;
Il CCV-MI, è rappresentato nei diversi organismi e presso le istituzioni dal Presidente del CCV-MI stesso;
Il CCV-MI per il tramite dei suoi organi si rende promotore e garante di rapporti di fattiva collaborazione nei confronti della Provincia di Milano per la valorizzazione e crescita del patrimonio di risorse umane, tecniche e professionali espresse dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile Sezione provinciale dell’Albo. L’organismo istituzionale anche per il tramite delle organizzazioni che lo compongono, opererà in piena collaborazione e sinergia con il Settore Protezione Civile della Provincia di Milano (di seguito chiamato Settore competente in materia di Protezione Civile sia nelle attività ordinarie sia in Emergenza);
L’iscrizione delle Organizzazioni alla Sezione provinciale dell’Albo obbliga all’accettazione ed all’osservanza del presente regolamento in ogni sua parte; le organizzazioni conseguentemente sono tenute al rispetto delle direttive adottate dall’Esecutivo del CCV-MI stesso,di seguito denominato Esecutivo.
Sono organi del CCV-MI l’Assemblea, l’Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, questi ultimi eletti dall’Esecutivo del CCV-MI. Il Presidente dell’Esecutivo del CCV-MI è anche Presidente del CCV-MI, il Vice Presidente dell’Esecutivo è anche Vice Presidente del CCV-MI, il Segretario dell’Esecutivo è anche Segretario del CCV-MI.
Il funzionamento dei predetti organi e del CCV-MI è regolato con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Protezione Civile della Provincia di Milano (di seguito chiamato Settore Provinciale) e proposto dall’Esecutivo del CCV-MI.
L’Assemblea del CCV-MI è l’espressione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e delle sue componenti volontaristiche iscritte alla Sezione provinciale dell’Albo;
Il CCV-MI, convocato dal suo Presidente, si riunisce in assemblea ordinaria di norma due volte l’anno. L’Assemblea è composta dai Delegati Effettivi (o dal delegato Supplente, cioè dal sostituto indicato nella scheda di delega), di seguito nominati Delegati, nominati dal Legale Rappresentante (Sindaco o Presidente) delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Sezione provinciale dell’Albo e scelto tra i volontari iscritti nell’organizzazione di volontariato; a queste assemblee può partecipare un rappresentante del Settore Provinciale;
Il Presidente, su richiesta dell’Esecutivo o di almeno un terzo dei Delegati delle organizzazioni, ha l’obbligo di convocare l’assemblea straordinaria, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta;
E’ valida l’Assemblea in sede di 1^ convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, e, in 2^ convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto;
Le votazioni sono ritenute valide se assunte a maggioranza assoluta dei votanti presenti;
Non sono ammesse deleghe in rappresentanza di altre Organizzazioni della Sezione provinciale dell’Albo.
L’Esecutivo, nel rispetto della vigente normativa, rappresenta e tutela gli interessi delle Organizzazioni della Sezione provinciale dell’Albo e delle sue componenti volontaristiche.
In particolare l’Esecutivo:
Promuove, valorizza e qualifica l’attività del Volontariato di Protezione Civile;
Incrementa i rapporti di collaborazione fra le componenti del Volontariato di protezione Civile; fra queste e gli Enti territoriali, in particolare la Provincia di Milano, concorrendo tra l’altro alla costruzione dei piani di formazione;
Promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo dell’associazionismo con finalità di Protezione Civile collaborando anche con realtà a livello nazionale e regionale;
Al fine della predisposizione dei piani di Protezione Civile, può concorrere ad evidenziare i principali rischi sul proprio territorio collaborando nella definizione delle esigenze e nella costruzione della pianificazione;
Assicura la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività disposte del Settore Provinciale in materia di Protezione Civile coordinando le Organizzazioni della Sezione provinciale dell’Albo;
Coordina gli interventi, previa richiesta del Dirigente del Settore Provinciale ed in base a specifici protocolli operativi, delle Organizzazioni della Sezione provinciale dell’Albo e delle sue componenti volontaristiche nelle operazioni di soccorso e superamento dell’emergenza, cooperando altresì nella gestione e nel coordinamento della colonna mobile provinciale;
Collabora alla costruzione di un sistema di reperibilità di volontari con specifiche competenze e professionalità nell’ambito degli organi che compongono il CCV-MI e delle sue componenti volontaristiche.
Art. 5
Modalità di elezione, requisiti dei candidati, composizione e funzionamento dell’Esecutivo del CCV-MI
Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell’Esecutivo in carica, lo stesso Esecutivo indice le elezioni e il Dirigente del Settore Provinciale nomina la Commissione Elettorale di cui è presidente di diritto;
La Commissione Elettorale, è presieduta dal Dirigente del Settore Provinciale o da Funzionario Delegato, e composta da tre Delegati Effettivi che non si candidano, avvalendosi, solo per il supporto tecnico logistico, della Segreteria CCV-MI uscente;
In caso di mancata convocazione il Dirigente del Settore Provinciale, sentito il Presidente del CCV-MI, potrà autonomamente indire le elezioni per un nuovo Esecutivo;
I Delegati aventi diritto al voto e a candidarsi alle cariche dell’Esecutivo appartengono alle organizzazioni regolarmente iscritte alla Sezione provinciale dell’Albo almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni e che risultano essere regolarmente presenti nella Sezione provinciale dell’Albo al momento dell’assemblea;
Le candidature, redatte su apposito scheda, devono essere presentate entro quaranta giorni dalle elezioni. La Commissione Elettorale verifica -entro trenta giorni dalla data delle votazioni- i requisiti dei candidati; la stessa comunica entro venti giorni ai Delegati interessati l’eventuale esclusione. Questi possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro quindici giorni dalla data delle votazioni;
La lista unica di tutti i Delegati candidati sarà pubblicata sul sito internet ufficiale della Protezione Civile del Settore Provinciale e del CCV-MI almeno dieci giorni prima dell’Assemblea indetta per l’elezione dell’Esecutivo;
Le Organizzazioni possono proporre un candidato che sia un Delegato Effettivo avente lo status di volontario operativo nell’organizzazione che rappresenta;
E’ vietata la candidatura per l’elezione nell’Esecutivo e la permanenza all’interno dello stesso di:
delegati di organizzazioni prive del decreto di operatività 60 gg. prima dell’assemblea per le elezioni;
volontari operativi che siano iscritti in un’ organizzazione della Sezione provinciale dell’Albo diversa da quella che rappresentano nel CCV-MI.
Il voto è segreto, non possono essere espresse più di tre preferenze. Saranno eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze si procederà immediatamente al ballottaggio dopo aver resa pubblica la graduatoria provvisoria;
Il voto si ritiene valido se risulta espresso da almeno ¾ dei presenti all’Assemblea;
L’esecutivo è composto da un numero minimo di 11 delegati delle organizzazioni della Sezione provinciale dell’Albo, incrementabile, in misura proporzionale al numero di organizzazioni iscritte alla sezione provinciale in data di indizione delle elezioni, in ragione di un delegato ogni dieci organizzazioni, fino ad un massimo di quindici delegati;
Al posto a vario titolo vacante, all’interno dell’esecutivo, accede il primo dei candidati non eletti in possesso di requisiti;
All’interno dell’Esecutivo viene garantita una quota minima di rappresentanza sia delle Associazioni che dei Gruppi comunali/intercomunali, in misura pari a tre delegati per ciascuna delle predette due componenti della Sezione provinciale dell’Albo; qualora il numero dei delegati eleggibili risulti pari a 15, viene garantita una quota minima di rappresentanza delle due componenti pari a 4;
In caso di mancanza di candidati o di delegati eleggibili per una delle due componenti, non si applica quanto previsto al comma precedente;
Per la validità della sedute dell’Esecutivo deve essere presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto; l’esecutivo viene convocato in prima seduta, entro dieci giorni dalla data delle votazioni, dal Dirigente del Settore Provinciale o da Funzionario delegato che la presiede; in tale seduta si procede all’elezione del Presidente, del vice presidente e del segretario di CCV-MI, a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei presenti;
La carica di componente dell’esecutivo non è delegabile;
In caso di perdita dello status di “Delegato Effettivo” dell’Organizzazione di cui è rappresentante, oppure nel caso di dimissioni o allontanamento di uno dei Delegati dell’Esecutivo, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti nella carica assolta;
L’Esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce con cadenza mensile oppure su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti;
In caso di mancato riscontro, i richiedenti procedono all’autoconvocazione dell’Esecutivo;
L’Esecutivo eletto dura in carica quattro anni;
Le decisioni assunte dall’Esecutivo devono essere integralmente e diligentemente attuate da tutti i componenti dello stesso. Comportamenti sleali, scorretti, attuazioni parziali ed eventuali elusioni da parte dei componenti, anche su segnalazione del Presidente, saranno oggetto di provvedimento da parte del Dirigente del Settore Provinciale;
Esigenze di temporaneo impedimento a partecipare alle attività dell’Esecutivo devono essere preventivamente portate a conoscenza del Presidente del CCV-MI. Il periodo di temporaneo impedimento non può superare i tre mesi rinnovabili una sola volta; trascorso tale termine l’Esecutivo proporrà al Dirigente del Settore Provinciale l’eventuale sostituzione del Delegato;
Le cariche di Presidente e Vice Presidente possono essere attribuite allo stesso soggetto per un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 6
Rapporti della Provincia di Milano con il CCV-MI
La Provincia di Milano, in ragione delle funzioni svolte e dell’apporto fornito dal CCV-MI nell’ambito della Protezione Civile nel territorio provinciale, assicura, secondo le vigenti normative, supporto, materiali (mezzi,uniformi etc.), risorse anche economiche, accessi alle basi dati e mezzi di comunicazione propedeutici al raggiungimento degli scopi istituzionali prefissati. In particolare consente nelle forme e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. gli accessi alle banche dati necessarie agli adempimenti di competenza e al perseguimento degli scopi condivisi con il Settore Provinciale.
Ai componenti dell’Esecutivo e ai collaboratori indicati dal Presidente del CCV-MI individuati con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale, fornisce idonea tutela assicurativa per responsabilità civile, infortuni e malattie connesse alla attività di protezione civile, nell’ambito degli incarichi svolti ovvero delle attività effettuate in nome e per conto della Provincia di Milano a seguito di specifico provvedimento del Dirigente del Settore provinciale.
Art.7
Rapporti della Provincia di Milano con l’Esecutivo del CCV-MI
Il Settore Protezione Civile della Provincia di Milano sentito l’Esecutivo, promuove e codifica procedure operative d’intervento e di attivazione alla luce anche della pianificazione vigente; definisce metodologie di gestione e di coordinamento fra gli Enti, le Strutture Operative, gli Organismi Istituzionali e le Organizzazioni stesse per sviluppare sinergie fra tutte le componenti del sistema di Protezione Civile;
L’Esecutivo presenta a Settembre di ogni anno, al Dirigente del Settore Provinciale, una pianificazione di tutte le risorse economiche necessarie per il funzionamento (un preventivo di gestione ordinaria per l’anno a seguire), che potrà essere inserita nelle previsioni di bilancio dello stesso Settore. Predispone altresì un consuntivo della gestione entro il mese di Marzo dell’anno successivo, sottoposto a controllo da parte del competente Settore;
Nell’ambito delle risorse potranno essere individuate somme per la copertura assicurativa nelle attivazioni e nell’ambito delle attività esercitate in nome e per conto della Provincia di Milano.
L’Esecutivo del CCV-MI fornisce al Settore Provinciale copia di tutti verbali delle proprie riunioni entro trenta giorni al fine d’assicurare trasparenza, informazione e coordinamento sulle iniziative.
Il Dirigente del Settore provinciale competente propone alla Regione Lombardia, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni commesse dalle Organizzazioni che compongono il CCV-MI nonché dai volontari che ne fanno parte,
nei casi previsti e con le modalità di cui all’art. 9 quater della Legge regionale 22 maggio 2004 n.16 nonché dall’art. 9 del Regolamento regionale 18 ottobre 2010 n. 9, anche su segnalazione circostanziata del Presidente del CCV-MI;
Le eventuali infrazioni commesse dai componenti dell’esecutivo del CCV-MI, per il ruolo da essi ricoperto anche con riguardo ai rapporti verso la Provincia di Milano, si considerano di particolare gravità e come tali segnalati per proporzionali sanzioni.
Art. 9
Norma transitoria
La scadenza del mandato dell’Esecutivo in carica viene prorogata alla data del 30 Ottobre 2012.
Per quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e dalle altre normative vigenti in materia.
Con separati protocolli operativi, convenzioni ed atti dirigenziali si definiranno nel dettaglio i rapporti della Provincia di Milano con il CCV-MI, ulteriori profili in ordine all’operatività del volontariato facente parte del CCV-MI nonché i profili organizzativi e di funzionamento degli organi del CCV-MI.
Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Milano n.14 del 13 marzo 2008.
