Regolamento Circondari
Regolamento dei Circondari (26 gennaio 2006)
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Art. 5 - L'Assemblea del Circondario
Art. 6 - Le funzioni dell'Assemblea
Art. 7 - Il Presidente del Circondario
Art. 8 - L'ufficio circondariale
Art. 9 - Trasparenza e partecipazione
Art. 10 - Norme transitorie e finale
1. In attuazione dello statuto della Provincia di Milano, i Comuni aventi caratteristiche tali da farne l’ambito ottimale per l’organizzazione decentrata di servizi e uffici e/o per l’esercizio delegato di funzioni di competenza provinciale, possono presentare istanza motivata per la istituzione di Circondari nell’ambito del territorio della Provincia di Milano, da inoltrare al presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Nel quadro degli indirizzi provinciali unitari - compatibilmente con la natura dei servizi, degli uffici e delle funzioni interessate e le concrete esigenze di economia della gestione - i Circondari hanno lo scopo di:
a) valorizzare la partecipazione sul territorio circondariale, attraverso il riconoscimento dei poteri di iniziativa e di funzioni consultive;
b) organizzare i propri uffici nell’ottica del decentramento delle funzioni e della vicinanza delle istituzioni alle istanze dei cittadini;
c) avvalersi della realtà circondariale per deleghe di funzioni da svolgersi più efficacemente nelle aree di riferimento ove l’eventuale forma associativa di Comuni, sottesa al Circondario, lo consenta;
d) costituire uffici comuni che assolvano compiti di interesse sia della provincia che dei Comuni del Circondario.
3. Alla istituzione e al funzionamento dei Circondari la Provincia destina specifiche risorse umane e finanziarie, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 dell’art 2.
4. La Provincia di Milano sostiene la trasformazione in Circondari delle forme associative di Comuni che insistano su un territorio contraddistinto dalle caratteristiche di cui all’art. 1, comma 1.
1. I Circondari sono istituiti a mezzo di provvedimento del Consiglio Provinciale e di contestuale specifica convenzione, assunti entrambi con delibera del Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, previa istanza dei Comuni nelle forme e nei modi specifici di consultazione previsti dai rispettivi Statuti.
2. La definizione della convenzione, di cui al 1 comma, è di competenza di una apposita conferenza di servizio composta:
a) da una rappresentanza dei Comuni istanti;
b) dall’Assessore provinciale appositamente delegato dal Presidente e dagli Assessori provinciali, per la trattazione di rispettiva competenza;
c) da una delegazione composta da tre Consiglieri provinciali, designati dall’Ufficio di Presidenza sentiti i Capi Gruppo e il Presidente della Commissione Affari Istituzionali.
Almeno uno dei componenti di tale delegazione è un Consigliere di opposizione.
3. La ripartizione degli oneri finanziari per il personale, per la gestione dei servizi o per l’esercizio delegato di funzioni, per l’allocazione degli uffici provinciali nelle diverse sedi, nonché per il funzionamento degli stessi sono determinati e previsti dalla convenzione, la quale disciplina i modi ed i termini della partecipazione dei Comuni istanti.
1. Il Circondario è l'ambito territoriale per lo svolgimento comune di attività e servizi di competenza comunale e per il coordinamento e la integrazione delle politiche di sviluppo e delle attività di pianificazione e di programmazione dei servizi e delle funzioni a livello provinciale. Per le funzioni o per le competenze dei servizi che Comuni e Provincia delegano o decentrano al circondario, questo è individuato quale livello unico di pianificazione, di programmazione e di svolgimento coordinato degli stessi.
2. Le materie di competenza dei Circondari, i corrispondenti servizi e uffici decentrati o funzioni delegate, sono individuate dalla convenzione di cui all’art. 2.
3. La Provincia promuove e sostiene con idonee iniziative ogni possibile decentramento di uffici dello Stato e della Regione presso i Circondari costituiti.
1. Sono organi del circondario:
a) L’Assemblea del Circondario
b) Il Presidente del Circondario
Art. 5
L’ Assemblea del Circondario
1. L’Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni del Circondario, dal Presidente del Circondario e da 3 Consiglieri Provinciali, eletti dal Consiglio Provinciale, di cui uno espresso dalla minoranza ai sensi degli artt. 65, comma 4 dello Statuto e 78, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. Le competenze dell’Assemblea sono definite negli Statuti dei singoli Circondari.
3. L’Assemblea ha, comunque, funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione, allo sviluppo, al controllo e all’organizzazione della gestione dei servizi o delle funzioni circondariali.
4. Ai lavori dell’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali eletti nei collegi comprendenti i comuni appartenenti al Circondario - qualora non designati ai sensi del 1 comma del presente articolo - e, per la trattazione di rispettiva competenza, gli Assessori provinciali.
Art. 6
Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Circondario o su richiesta di almeno tre componenti, mediante avvisi scritti da far pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. Nei casi di urgenza deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della data stabilita. Entro tali termini copia della convocazione deve essere inoltre comunicata al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale ed ai i Consiglieri provinciali eletti nei collegi comprendenti i comuni appartenenti al Circondario.
2. Le sedute della Assemblea sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Ulteriori forme organizzative e modalità di gestione dell’Assemblea verranno stabilite dagli Statuti dei singoli Circondari.
Art. 7
Il Presidente del Circondario
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea tra i componenti del consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti al Circondario, nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
2. Con le stesse modalità l’Assemblea elegge un Ufficio di Presidenza, composto da tre membri di cui uno è il Presidente del circondario che lo presiede, e da due vice Presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
3. Il Presidente:
a) rappresenta il Circondario nei rapporti con gli organi istituzionali della Provincia e con gli altri Enti pubblici o privati;
b) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione di piani, programmi e progetti a rilevanza circondariale
c) relaziona periodicamente l’Assemblea, almeno con cadenza semestrale, circa l’attività generale e gli obiettivi politico-amministrativi del Circondario;
4. Al Presidente del Circondario compete una indennità fissata in base ai principi di cui al Testo Unico degli Enti Locali.
5. Lo Statuto del Circondario può prevedere ulteriori compiti ed attribuzioni in capo al Presidente, coerenti con la funzione di rappresentanza esposta.
Art. 8
L’ufficio circondariale
1. Gli uffici circondariali costituiscono il livello organizzativo e di articolazione funzionale per la gestione dei servizi dei Comuni e della Provincia nel territorio di riferimento al fine di assicurarne direttamente in loco la fruizione.
2. Gli uffici circondariali erogano i servizi direttamente in loco. Per ottimizzare i costi ed assicurare le necessarie sinergie tese ad erogare servizi migliori ai cittadini, gli uffici circondariali decentrati andranno allocati preferibilmente presso le sedi degli uffici comunali ed andrà ricercata per l’erogazione diretta dei servizi ai cittadini anche la collaborazione dei Comuni.
Art. 9
Trasparenza e partecipazione
1. Gli organi e gli uffici del Circondario, a ulteriore specificazione e concretizzazione dei principi e delle norme di organizzazione fatte proprie dai singoli Comuni e dalla Provincia, dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare la trasparenza degli assetti organizzativi, delle procedure, dell’attività, dei risultati dell’amministrazione circondariale medesima nonché adeguate iniziative per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati, in ogni caso tenendo conto dell’esigenza di salvaguardare l’efficienza e l’efficacia dell’attività dell’amministrazione.
Norme transitorie e finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si ra rinvio e riferimento, in quanto applicabili, alle vigente norme statutarie e regolamentari della Provincia di Milano. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
