Territorio e Urbanistica
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Conferite
Funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale e in particolare:
- approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi previste (art. 3, comma 3, lettera a);
A far tempo dall’efficacia del piano territoriale di coordinamento (art. 3, comma 5):
- la Provincia viene consultata dal Comune, in sede di predisposizione del piano regolatore generale e sue varianti generali, al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte (art. 3, comma 17);
- verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonché dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 3, comma 3, lettera b);
- esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia, di cui alla vigente legislazione, ad esclusione delle funzioni di repressione di opere abusive e di annullamento di concessioni edilizie illegittime di cui, rispettivamente agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), come sostituiti dagli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge n. 1150/1942) - (art. 3, comma 3, lettera c).
In ciascuna Provincia è istituita una Conferenza dei Comuni avente funzioni consultive e
propositive nell’ambito delle materie trasferite attinenti il territorio e
l’urbanistica (art. 3, comma 7) e che esprime parere obbligatorio sul piano territoriale di
coordinamento provinciale (art. 3, comma 31).
Il piano territoriale provvede, in base alle proposte dei Comuni e degli altri enti locali,
nonché in coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale, e con gli strumenti
di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l’individuazione degli obiettivi
generali relativi all’assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre, le conseguenti
politiche, misure ed interventi da attuare di competenza provinciale; il piano territoriale di
coordinamento ha efficacia di piano paesistico-ambientale fatto salvo quanto disposto
dall’art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 relativamente ai piani di coordinamento dei
parchi (art. 3, comma 25).
