Mercato del lavoro
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Conferite
Il Decreto Legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997 conferiva alla Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro. La Regione Lombardia emanava di conseguenza la Legge Regionale n. 1 del 15 gennaio 1999 per integrare le politiche attive del lavoro e le politiche formative attraverso l'erogazione dei servizi all'impiego nelle singole realtà territoriali, conferendo alle Province il compito di costituire e organizzare nella rete provinciale i Centri per l'impiego, la programmazione delle politiche attive del lavoro con la gestione ed erogazione di servizi (collettivi e individuali) di collocamento quali informazione, orientamento, preselezione e incontro tra domanda e offerta da attuare tramite piani provinciali.
La Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006, ha definito ulteriormente le competenze delle Province in tema di programmazione territoriale e di interventi per le politiche attive per i tirocini formaniti, l'orientamento e l'apprendistato. A questo scopo la Provincia redige un piano d'azione annuale in cui si definiscono gli obiettivi specifici da perseguire e l'articolazione territoriale dei servizi. Vengono stanziate le risorse finanziarie con destinazione specifica, definendo il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ed a questo fine possono essere istituite apposite strutture e organismi in raccordo con L'Osservatorio regionale del lavoro.
Le Provincie svolgono tali funzioni garantendo il coinvolgimento delle parti sociali all'interno delle Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione.
Le Province esercitano, in via esclusiva, le funzioni amministrative conferitele dalla Regione nell'ambito della gestione delle liste di mobilità e degli interventi urgenti a sostegno della disoccupazione; il collocamento mirato delle persone disabili e la gestione degli elenchi anagrafico-professionali delle persone in età lavorativa messi a disposizione dei datori di lavoro, pubblici e privati, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta.
La Provincia può accogliere le richieste di ricerca del personale le cui qualifiche sono stabilite dall'art. 16 della Legge n. 56 del 28 febbraio 1987, avviate dalle pubbliche amministrazioni come predisposto da deliberazione n. VIII/4890 del 15 giugno 2007 della Regione Lombardia. Negli altri casi le pubbliche amministrazioni devono fare riferimento ai Centro per l'Impiego di competenza territoriale.
E' istituto anche l'Albo degli operatori pubblici e privati accreditati, che possono acedere ai finanziamenti regionali e che concorrono all'attuazione delle politiche attive del lavoro
