Funzioni
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Via Vivaio, 1 - 20122 Milano
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Tel.: 02.7740.1 |
La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà', svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 19 del T.U. 267/2000
Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità' e trasporti;
- protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca nelle acque interne;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
Ai sensi dell'art. 19 del T.U. 267/2000
La Provincia:
- raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
- concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività' programmatoria dei Comuni.
La Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
La Provincia ha il compito di accertare la compatibilità' di detti strumenti
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
Ai sensi della Legge Regionale n. 11/1998 (Riordino delle competenze regionali e
conferimento di funzioni in materia di agricoltura)
La Legge Regionale 11/1998 e successive modifiche, in attuazione dell’art. 117 della
Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), della
legge n. 59/1997 e del d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143, provvede a trasferire e a delegare alle
province molteplici funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca,
agriturismo, sviluppo rurale ed alimentazione. Disciplina inoltre forme di consultazione tra
l’amministrazione regionale, gli enti locali e le componenti economiche e sociali
interessate.
