Esercizio dell'attività venatoria
La Legge Nazionale 11 Febbraio 1992 N.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio” definisce le modalità dell'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 12 - Esercizio dell'attività venatoria.
L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
Ogni altro modo di abbattimento é vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
- vagante in zona Alpi
- da appostamento fisso
- nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato ad attività venatoria programmata.
La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
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