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Con la Legge n. 24 dell'11/12/2006 la Regione Lombardia ha dettato "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" prevedendo in particolare all'art. 13 misure per la limitazione del traffico veicolare elencando i veicoli, motoveicoli e ciclomotori esclusi dalle limitazioni ed introduce al comma 5 la possibilità che la Giunta regionale disponga, con apposito atto, l'obbligo dell'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli ed il successivo art. 27 stabilisce che tale inosservanza sia punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

L'art. 22 della stessa legge, tra le misure prioritarie, stabilisce le limitazioni permanenti alla circolazione delle seguenti categorie di veicoli e secondo i criteri qui riportati:

  • dalla data del 1 luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli di categoria M2, M3 e dei veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive - veicoli detti "pre Euro 1";
  • dalla data del 1 ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive - veicoli detti "pre Euro 1"
  • dalla data del 1 ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato A alla medesima legge- veicoli classificati "Euro 1"


Il successivo comma 5 dell'articolo 22 prevede che per i veicoli classificati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del D.L.vo 285/1992 e cioè:
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzate dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio..;


i termini di applicazione delle limitazioni di cui trattasi siano posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello sopra indicato per ciascuna tipologia di veicolo.


Link utili:
» Regione Lombardia - Qualità dell'Ambiente


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